TITOLO IV - IL TERRITORIO RURALE
Capo II – Disciplina delle unità e delle sub-unità di paesaggio (sistemi e sotto-sistemi)
Art.35 –SUB-UNITÀ DI PAESAGGIO DEL PAVONE
Area paesaggisticamente simile all’unità di paesaggio di Poggio Mutti, ma con maggiore incidenza del bosco (cedui di cerro spesso coniferati). Morfologia collinare dolce caratterizzata sullo sfondo dalle Cornate.
Insiste in quest’area una porzione del sito Bioitaly pSIC 101 Cornate e Fosini con habitat e specie di interesse prioritario.Fra le emergenze floristiche,sono da segnalare come endemiche la viola etrusca, la centaurea aplolepa e la fritallaria tenella. Relativamente alla fauna, si segnala la presenza di rapaci come il biancone e lo sparviero.
Tale unità costituisce il versante meridionale delle Cornate di Gerfalco, rilievo che si raccorda con la sottostante valle del T. Pavone. Gli affluenti di destra orografica di quest’ultimo incidono profondamente l’area.
Oltre a piccoli affioramenti di arenarie del Macigno e di Scaglia toscana, la formazione geologica predominante (vedi tav 3a del Quadro conoscitivo “Carta geologica”) sono le argille con calcari palombini.
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali prestazionali e/o fisiche ai sensi dell’art.5 comma 6 della L.R.5/95:
- - l’estensione del bosco il cui riferimento è la tav.10a/10b/10c intitolata “Carta dell’uso del suolo”;
- - l’A.R.P.A. N2 Cornate di Gerfalco;
- - l’area di reperimento (A.R.) circostante alla Riserva Naturale “Cornate Fosini”;
- - la zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (Z.P.M.);
- - l’emergenza paesaggistica sul torrente Pavone lungo il confine comunale costituito dall’attraversamento pedonale da una sponda all’altra su un grande tronco di albero facente parte del GRUPPO D delle emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico contenute nell’art.10 delle presenti norme.
Luoghi a regolamentazione speciale:
- Alcune aree gravate da uso civico, si tratta dell’uso civico di Gerfalco (vedi tav.8 e 8 bis del quadro conoscitivo).
OBIETTIVI:
Nell’ambito di un’attenta salvaguardia del patrimonio naturalistico, dovrà essere incentivato il turismo ambientale connesso anche al potenziale sfruttamento delle risorse termali.
AZIONI:
- - recupero e valorizzazione dei tracciati stradali di antico impianto secondo i criteri dell’art.10 delle presenti norme;
- - recupero e valorizzazione dei muretti a secco, dei selciati e simili;
- - Riuso del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere A-B-C dell’art.19 delle presenti norme. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione di cui alla lettera D dell’art.19 delle presenti norme ad esclusione dei seguenti interventi: realizzazione di nuovi fabbricati per attività integrative, costruzione di annessi rurali a servizio di fondi non costituenti aziende agricole, realizzazione delle strutture pertinenziali per lo sport e tempo libero e laghetti per usi plurimi (irrigui-pesca sportiva ecc.). Per le facciate dei nuovi edifici ad uso abitativo è ammesso solo l’uso della pietra posta a vista;
- - disciplina di tutela dell’ARPA N2 Cornate di Gerfalco, facendo riferimento all’art.20, commi 9 (interventi preclusi) e 10 (interventi ammessi) delle norme del PTC.
In particolare sono preclusi i seguenti tipi di intervento: previsione di nuove espansioni urbane ad eccezione delle zone destinate a parco urbano non attrezzato; realizzazione di nuove strutture a rete e puntuali di tipo primario o principale; nuove strutture ricettive, strutture di servizio, villaggi turistici, campeggi, impianti sportivi e per lo spettacolo e serre fisse; volumi interrati solo nelle zone umide; nuova viabilità; sistemazioni esterne di tipo impermeabile; palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi; introduzione di nuove sistemazioni esterne in aree prive di fabbricati; iscrizioni pubblicitarie; nuovi arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale delle stesse A.R.P.A.; le Varianti Urbanistiche in applicazione della L.R. 64/94, in attuazione dell’art.1, comma 4 della L.R. medesima che non si riferiscono alla salvaguardia, al ripristino ed al recupero degli assetti paesistico ambientali; alterazione di crinali, elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, emergenze geomorfologiche, calanchi e biancane; riduzione degli apporti acquiferi; rimozione di elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti; eliminazione di formazioni arboree di argine, ripa e golena, alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali; attività e interventi di scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi; raccolta in superficie di ghiaia, sabbie e sassi; eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, siano essi isolati o a gruppi; imboschimento con specie non autoctone; utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al 35%; sbarramenti in alveo.
Sono, invece, ammessi i seguenti interventi: riconoscimento delle situazioni di fatto non formalizzate negli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con l’assetto delle A.R.P.A.; applicazione dei contenuti delle LL.RR. 64/95 e 25/97, secondo i criteri e i parametri del P.T.C. medesimo, con esclusione delle aree di reperimento (A.R.) per potenziale applicazione della L.R. 49/95, solo per gli imprenditori agricoli; applicazione della L.R.76/94 per lo svolgimento dell’attività di agriturismo ad eccezione dell’ “agricampeggio”; installazione di segnaletica per la valorizzazione delle A.R.P.A. anche a servizio delle strutture agrituristiche e quanto definito all’art.32, comma 6 e comma 8 del presente PTC, solo all’interno dei volumi appartenenti al patrimonio edilizio esistente; potenziamento, ammodernamento e ristrutturazione della viabilità comunale, provinciale e statale esistente compresi gli interventi di messa in sicurezza per la viabilità vicinale; adeguamento della segnaletica stradale e di informazione turistica lungo tutte le strade di cui al precedente punto; riuso del patrimonio edilizio esistente con cambio di destinazione d’uso per attività compatibili con le caratteristiche intrinseche dell’A.R.P.A.; realizzazione di sistemazioni esterne e strutture pertinenziali agli edifici esistenti, all’interno delle aree di pertinenza, da prevedersi nell’estremo rispetto degli aspetti paesaggistico ambientali tipici; ampliamento di edifici esistenti; costruzione di residenze rurali ed annessi per i soli imprenditori agricoli indispensabili alle attività agricole e connesse degli insediamenti agricoli a completamento di nuclei esistenti a conformazione chiusa; apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvo-pastorali o all’approvvigionamento di rifugi, posti di soccorso, abitazioni non altrimenti raggiungibili, esecuzione di opere pubbliche diverse da quelle elencate al punto 9, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, protezione civile; realizzazione di infrastrutture per protezione civile e difesa idrogeologica, idraulica e del suolo; piste per prevenzione e spegnimento incendi; opere di cantiere funzionali all’attività archeologica; opere di servizio alle attività naturalistiche; strutture precarie di servizio, igienico-sanitarie, per l’informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche; interventi necessari per le attività di ricerca, studio, ecc.., per fini ambientali, scientifici, culturali.
Sono quindi consentite le attività di cui alla l.r. 64/95 e successive modifiche, volte esclusivamente al recupero ed al riuso del patrimonio edilizio esistente ed alla realizzazione di annessi e abitazioni solo per gli imprenditori agricoli.
- - salvaguardia della Z.P.M., già debitamente recintata, regolata dall’art.14 della L.R.3/94. In essa vige il divieto di caccia;
- - salvaguardia A.R., in quanto area da riservare per la possibile istituzione di modalità di gestione specifiche, con particolare riferimento all’applicazione della L.R. 49/95, ossia per l’individuazione di aree protette di interesse locale;
- - nel territorio esterno all’A.R.P.A. e all’A.R., ammesse le attività integrative di tipo commerciale, artigianale, ricettivo e di servizio solo negli edifici esistenti; per le attività ricettive consentiti modesti ampliamenti finalizzati al miglioramento igienico-sanitario, nella misura prevista al punto B ultima alinea dell’art.19delle presenti norme;
- - -salvaguardia dell’emergenza paesaggistica –trattata come invariante strutturale- sul torrente Pavone secondo i criteri di cui all’art.10 intitolato “Viabilità storica (antichi tracciati esistenti) ed emergenze di interesse storico-culturale”. Tale ambito indicato nella tav.8 bis del Quadro Conoscitivo sarà oggetto di apposita perimetrazione nel R.U. recante anche una disciplina ai fini dell’applicazione dell’art.146 del D.Lgs.490/99;
- - consentite le serre soltanto stagionali secondo i criteri esplicitati all’art.23 delle presenti norme;
- - recepimento delle previsioni relative alla realizzazione dei percorsi, alla sistemazione dei tracciati e all’allestimento delle aree di sosta riguardanti la sentieristica rappresentata nella tav.12a/12b/12c “Sentieristica e ippovia” e realizzazione di un’area di sosta in loc. Il Poggetto;
- - Relativamente a nuove realizzazioni e ampliamenti o comunque interventi costruttivi, dovranno essere rispettate le opportune distanze degli ambiti previsti dalla D.C.R. 12/00 (ex D.C.R. 230/94) e dal PTC e per quel che riguarda il Torrente Pavone (vedi tav 17a e 18 a Carta della Rischio idraulico e della Pericolosità idraulica). Per quel che riguarda il Torrente Pavone (vedi tav 17a e 18a), ad ulteriore conferma di ciò una parte dell’area valliva è stata perimetrata come area a pericolosità idraulica elevata dall’Autorità di Bacino Toscana Costa con Piano straordinario ai sensi del D.L. 180/98 (Decreto “Sarno”) convertito con L 267/98 come modificato dalla L 226/99 ed in particolare come previsto dalla Del. G. R. 1212/99, e successivamente riconfermato dal P.A.I. della stessa Autorità di Bacino, per cui per questa valgono inoltre le misure di salvaguardia previste dallo stesso;
- - Nelle aree di acquifero potenzialmente sfruttabili ma con falda superficiale (come indicato nella tav.6a “Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità”), come i corpi detritici "dt", quindi con alta vulnerabilità, sarà possibile realizzare la dispersione dei reflui per sub-irrigazione o la concimazione dei terreni tramite fertirrigazione, solamente previo adeguato studio idrogeologico di dettaglio che, prendendo atto della profondità massima della falda più superficiale, delle caratteristiche sedimentologiche del materiale di copertura, delle pendenze dei versanti e delle opportune distanze da eventuali pozzi o ad altri punti di approvigionamento idrico, possa escludere ogni possibilità di inquinamento dell’acquifero.
criteri insediativi: nel rispetto dei criteri insediativi del patrimonio edilizio esistente, le nuove costruzioni verranno ubicate in prossimità delle strade a percorrenza principale allineandosi a quelle esistenti.
Art.36–SUB-UNITÀ DI PAESAGGIO DI MONTIERI
Vasta area caratterizzata generalmente da una morfologia collinare dove predomina il quadro boschivo, interrotto dalla trama degli insediamenti urbani e rurali, con il loro mosaico di campi, coltivi abbandonati e pascoli. Notevole, da un punto di vista paesaggistico e naturalistico il Poggio di Montieri, caratterizzato dal biotopo a Fagus silvatica. Interessanti sono anche i castagneti concentrati intorno all’abitato di Montieri.
Insiste in quest’area una porzione del sito Bioitaly pSIC102 Poggi di Prata con habitat di interesse prioritario. Si tratta, da un punto di vista naturalistico, di un insieme di habitat molto interessante ed in buono stato di conservazione.
Tale settore, che costituisce più della metà del territorio comunale, è interessato da rilievi elevati, quali Poggio Ripi, Montemurlo e Poggio Montieri e dai loro versanti collinari; sono inoltre presenti le uniche aree pianeggianti del comprensorio comunale, quali il Piano di Boccheggiano a sud ed un tratto della Valle del Fosso Saio (il Pianone) a nord. I rilievi montuosi sono incisi dagli affluenti di sinistra orografica del F. Merse e dai tributari dell’alto bacino del F. Cecina; un altro corso d’acqua di una certa importanza è il Fosso Saio a nord-est.
Le formazioni affioranti nell’area (vedi tav 3a/3b/3c del Quadro conoscitivo “Carta geologica”) sono molteplici, quelle più frequenti sono le formazioni mesozoiche e cenozoiche della Serie Toscana, in particolar modo i Calcari cavernosi, quelle pre-triassiche dell’Unità di Monticiano-Roccastrada (le filladi e quarziti del T. Mersino) ed i flysch alloctoni, in prevalenza argille con calcari palombini ed il Flysch calcareo-marnoso di Monteverdi. Presenti inoltre estesi affioramenti di depositi detritici, alcuni dei quali depositi di frane passate.
Nell’area sono presenti tre cave nel settore nord (Poggio Ripi); presenti inoltre nel settore sud, presso Montieri e presso il Fiume Merse, numerosi siti minerari per l’estrazione della pirite, quest’ultime caratterizzate da fabbricati ed infrastrutture di importanza storica degne di studi di archeologia industriale.
Nella presente unità di paesaggio si trovano i centri abitati di Montieri, di Gerfalco e di Travale ed i seguenti nuclei rurali:Acquarello; Butignano; Casa al Fango; Case Nacchi; Case Sorzi; Colli; I Prati; Magrignano; Mignone; Palazzeta; Petraio; Podere Mocini; Podere Mocinino.
Nella presente porzione di territorio viene utilizzata la risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica. Esistono ad oggi due centrali geotermiche nei pressi del centro abitato di Travale.
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali prestazionali e/o fisiche ai sensi dell’art.5 comma 6 della L.R.5/95:
- - l’estensione del bosco il cui riferimento è la tav.10a/10b/10c intitolata “Carta dell’uso del suolo”;
- - l’A.R.P.A. PN1 Poggio di Montieri ed una porzione dell’A.R.P.A. N2 Cornate di Gerfalco;
- - i cinque punti panoramici secondo le localizzazioni della Tav.12a/12b/12c “Sentieristica e ippovia” ed art.17 delle presenti norme intitolato “Punti panoramici”.
- - la Chiesa di Sant’Antonio da Padova nei pressi di Travale, la Cappella di San Daniele a Mignone e i resti del convento di San Niccolò in loc.Canonica facenti parte del GRUPPO A delle emergenze di interesse storico-culturale contenute nell’art.10 delle presenti norme;
- - la Chiesa di San Giovanni Battista a Brezzano e la Chiesa della Madonna dei Castagni nei pressi di Montieri facenti parte del GRUPPO B delle emergenze di interesse storico-culturale contenute nell’art.10 delle presenti norme;
- - i Mulini della Balestrina facenti parte del GRUPPO C delle emergenze di interesse storico-culturale disciplinate all’art.10 delle presenti norme;
- La tutela della tipologia insediativa, dei caratteri tipologici e dei materiali tradizionali dei nuclei rurali Acquarello, Butignano, Casa al Fango, Case Nacchi, Case Sorzi, Colli, I Prati, Magrignano, Mignone, Palazzeta, Petraio, Podere Mocini, Podere Mocinino, fatte salve le previsioni di intervento risultanti dalla disciplina dei nuclei rurali di cui all’art.45 delle presenti norme.
- - Le aree di interesse storico-documentale minerarie di Gerfalco, di Montieri, delle Carbonaie e di Poggio Valle Buia facenti parte del GRUPPO D delle emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico contenute nell’art.10 delle presenti norme;
- - I seguenti beni facenti parte del GRUPPO D delle emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico disciplinati all’art.10 delle presenti norme:
- - Le emergenze storico-culturali di Prugnoli e del mulino di Trogoli
- - Il travaglio –testimonianza della tradizionale pratica di allevamento dei bovini allo stato brado- in località Gabellino
- - I resti di un mulino nella zona di Rigagnolo
- - La torre longobarda in località Podere del Ciacchi
- - Le Roste
- - Il fontanile in località Fontappialla
- - La Fonte di “acqua ferrugginosa” in loc.Rigagnolo
- - Una fonte nei pressi del centro abitato di Travale
- - Il cunicolo minerario denominato “Buca delle Fate”
- - I resti di un fortilizio del XIV sec. e il pozzo del Beato Giacomo
- - La tutela dei caratteri tipologici e dei materiali tradizionali delle seguenti emergenze: Podere Cupiano ePodere Auscelli facenti parte del GRUPPO B delle emergenze di interesse storico-culturale dell’art.10 delle presenti norme; Fattoria Belvedere, Podere Casiluca, Podere Monti, Podere Nuovo, Podere La Pieve e Podere i Gabbri facenti parte del GRUPPO C delle emergenze di interesse storico-culturale contenute nell’art.10 delle presenti norme;
- - le falde detritiche del Poggio di Montieri il cui acquifero è attualmente utilizzato a scopi acquedottistici (come indicato nelle tav.6a/b/c “Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità”)
Luoghi a regolamentazione speciale:
- Alcune aree gravate da uso civico, si tratta dell’uso civico di Gerfalco (vedi tav.8 e 8 bis del quadro conoscitivo).
OBIETTIVI:
Mantenimentoe valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico garantendo la salvaguardia delle emergenze.
AZIONI:
- La sub-unità di paesaggio di Montieri è l’unica per la quale il P.S. riconosce una vocazione alla geotermia ai fini della ricerca e dell’utilizzo della risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica ad esclusione delle utoe di Montieri, Travale e Gerfalco e delle relative aree di rispetto paesaggistico-ambientale;
L’apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di nuove infrastrutture per la produzione ed il trasporto dell’energia elettrica da parte dell’ente gestore dovrà essere oggetto di specifici studi da concordare con gli enti preposti, secondo il criterio localizzativo tale da determinare il minor impatto possibile;
- Realizzazione di un laghetto per la balneazione ad uso pubblico con utilizzo dell’impianto geotermico per il riscaldamento dell’acqua e sistemazione dell’area circostante in loc. Il Piano, nei pressi delle esistenti centrali geotermiche. Scopo dell’iniziativa è quello di creare un ambito a carattere didattico-ricreativo utilizzando il vapore relativo allo sfruttamento geotermico sia come scambiatore di calore sia come risorsa, previa verifica, in quest’ultimo caso, della qualità delle acque, sulla base della normativa vigente e previo controllo da parte degli organi competenti in materia (ASL, ARPAT ecc.). Il tutto è finalizzato allo sfruttamento geotermico a bassa entalpia che, nella fattispecie, risulta un’ottima iniziativa anche per la riqualificazione paesaggistica tesa a limitare l’impatto ambientale della centrale stessa. Le modalità di fattibilità e di attuazione verranno approfondite e valutate dal R.U. nel rispetto dei seguenti criteri: non dovranno essere interessate formazioni boscate; il laghetto dovrà insistere nei pressi delle centrali per limitare al massimo la dispersione di calore erogato dal sistema di raffreddamento delle centrali stesse; dovranno essere interessate –quanto più possibile- le infrastrutture esistenti limitando al massimo la modifica dei lineamenti morfologici della zona. Può essere ammessa la realizzazione di limitate strutture di servizio quali spogliatoi, servizi igienici e un piccolo punto di ristoro da localizzare in prossimità delle infrastrutture esistenti.
- recupero e valorizzazione dei tracciati stradali di antico impianto secondo i criteri dell’art.10 delle presenti norme;
- recupero e valorizzazione dei muretti a secco, dei selciati e simili;
- salvaguardia, secondo i criteri di cui all’art.10 delle presenti norme, della Chiesa di Sant’Antonio da Padova nei pressi di Travale, della Cappella di San Daniele a Mignone, dei resti del convento di San Niccolò in loc.Canonica, della Chiesa di San Giovanni Battista a Brezzano, della Chiesa della Madonna dei Castagni nei pressi di Montieri, dei Mulini della Balestrina e delle altre invarianti strutturali facenti parte del GRUPPO D del sopra citato art.10. Tali ambiti indicati nella tav.8 bis del Quadro Conoscitivo saranno oggetto di apposita perimetrazione nel R.U. recante anche una disciplina ai fini dell’applicazione dell’art.146 del D.Lgs.490/99;
- recupero e valorizzazione dei nuclei rurali di antico impianto esistenti di Acquarello, Butignano, Casa al Fango, Case Nacchi, Case Sorzi, Colli, I Prati, Magrignano, Mignone, Palazzeta, Petraio, Podere Mocini, Podere Mocinino mantenendo le peculiarità del borgo stesso; per essi si rimanda alla disciplina contenuta nell’art.45 delle presenti norme ed alla tav. 23a/23b/23c;
- recupero e valorizzazione delle seguenti emergenze: Podere Cupiano, Podere Auscelli, Fattoria Belvedere, Podere Casiluca, Podere Monti, Podere Nuovo secondo i criteri dell’art.10 e dell’art.26 delle presenti norme ed alla tav.8 bis;
- Riuso del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere A-B-C dell’art.19 delle presenti norme. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione di cui alla lettera D dell’art.19 delle presenti norme. In particolare la realizzazione dei laghetti per usi plurimi (irrigui-pesca sportiva ecc.)è condizionata al rispetto dei seguenti criteri:
- - che non siano interessate formazioni boscate;
- - che non venga alterato il regime idraulico;
- - che non vengano realizzate nuove costruzioni;
- - che venga utilizzata la viabilità esistente per la quale si consentono adeguamenti o collegamenti;
- - che gli scavi e i riporti non comportino consistenti alterazioni alle condizioni morfologiche dei luoghi.
- in loc. Campo del Pera, in prossimità del centro abitato di Montieri, il P.S. ammette un’attività di campeggio per un massimo di 200 utenti attraverso l’utilizzazione diun’area in lieve pendenza, senza vegetazione nella parte più alta e con presenza di impianto artificiale di conifere e di sottobosco a piccole chiazze nella parte sottostante.
L’allestimento della struttura dovrà avvenire senza impegnare il bosco, con il miglioramento della viabilità esistente e con l’allacciamento alle reti infrastrutturali esistenti.
La struttura dovrà rispondere ai requisiti fissati dalla normativa regionale vigente in materia di turismo, rispondente ai requisiti stabiliti per il livello a due stelle, nonché nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:
- - i servizi dovranno essere accorpati in prossimità delle infrastrutture esistenti;
- - le eventuali pavimentazioni dovranno essere di tipo permeabile;
- - si dovrà provvedere alla piantumazione di essenze autoctone nell’ambito della struttura;
- - lo smaltimento dei reflui dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni e alle tabelle di legge.
- disciplina di tutela dell’ARPA PN1 Poggio di Montieri –al cui interno si trova anche il “Parco del Piano”- e della porzione dell’A.R.P.A. N2 Cornate di Gerfalco ricadente nella presente sub-unità, facendo riferimento all’art.20, commi 9 (interventi preclusi) e 10 (interventi ammessi) delle norme del PTC.
In particolare sono preclusi i seguenti tipi di intervento: previsione di nuove espansioni urbane ad eccezione delle zone destinate a parco urbano non attrezzato; realizzazione di nuove strutture a rete e puntuali di tipo primario o principale; nuove strutture ricettive, strutture di servizio, villaggi turistici, campeggi, impianti sportivi e per lo spettacolo e serre fisse; volumi interrati solo nelle zone umide; nuova viabilità; sistemazioni esterne di tipo impermeabile; palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi; introduzione di nuove sistemazioni esterne in aree prive di fabbricati; iscrizioni pubblicitarie; nuovi arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale delle stesse A.R.P.A.; le Varianti Urbanistiche in applicazione della L.R. 64/94, in attuazione dell’art.1, comma 4 della L.R. medesima che non si riferiscono alla salvaguardia, al ripristino ed al recupero degli assetti paesistico ambientali; alterazione di crinali, elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, emergenze geomorfologiche, calanchi e biancane; riduzione degli apporti acquiferi; rimozione di elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti; eliminazione di formazioni arboree di argine, ripa e golena, alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali; attività e interventi di scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi; raccolta in superficie di ghiaia, sabbie e sassi; eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, siano essi isolati o a gruppi; imboschimento con specie non autoctone; utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al 35%; sbarramenti in alveo.
Sono, invece, ammessi i seguenti interventi: riconoscimento delle situazioni di fatto non formalizzate negli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con l’assetto delle A.R.P.A.; applicazione dei contenuti delle LL.RR. 64/95 e 25/97, secondo i criteri e i parametri del P.T.C. medesimo, con esclusione delle aree di reperimento (A.R.) per potenziale applicazione della L.R. 49/95, solo per gli imprenditori agricoli; applicazione della L.R.76/94 per lo svolgimento dell’attività di agriturismo ad eccezione dell’ “agricampeggio”; installazione di segnaletica per la valorizzazione delle A.R.P.A. anche a servizio delle strutture agrituristiche e quanto definito all’art.32, comma 6 e comma 8 del presente PTC, solo all’interno dei volumi appartenenti al patrimonio edilizio esistente; potenziamento, ammodernamento e ristrutturazione della viabilità comunale, provinciale e statale esistente compresi gli interventi di messa in sicurezza per la viabilità vicinale; adeguamento della segnaletica stradale e di informazione turistica lungo tutte le strade di cui al precedente punto; riuso del patrimonio edilizio esistente con cambio di destinazione d’uso per attività compatibili con le caratteristiche intrinseche dell’A.R.P.A.; realizzazione di sistemazioni esterne e strutture pertinenziali agli edifici esistenti, all’interno delle aree di pertinenza, da prevedersi nell’estremo rispetto degli aspetti paesaggistico ambientali tipici; ampliamento di edifici esistenti; costruzione di residenze rurali ed annessi per i soli imprenditori agricoli indispensabili alle attività agricole e connesse degli insediamenti agricoli a completamento di nuclei esistenti a conformazione chiusa; apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvo-pastorali o all’approvvigionamento di rifugi, posti di soccorso, abitazioni non altrimenti raggiungibili, esecuzione di opere pubbliche diverse da quelle elencate al punto 9, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, protezione civile; realizzazione di infrastrutture per protezione civile e difesa idrogeologica, idraulica e del suolo; piste per prevenzione e spegnimento incendi; opere di cantiere funzionali all’attività archeologica; opere di servizio alle attività naturalistiche; strutture precarie di servizio, igienico-sanitarie, per l’informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche; interventi necessari per le attività di ricerca, studio, ecc.., per fini ambientali, scientifici, culturali.
Sono quindi consentite le attività di cui alla l.r. 64/95 e successive modifiche, volte esclusivamente al recupero ed al riuso del patrimonio edilizio esistente ed alla realizzazione di annessi e abitazioni solo per gli imprenditori agricoli;
- nel territorio esterno alle A.R.P.A. sono ammesse attività integrative di tipo commerciale, artigianale, ricettivo e di servizio sia negli edifici esistenti sia in nuove strutture raccordate a fabbricati esistenti, al fine di determinare un unico sito insediativo secondo icriteri di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme;
- - Realizzazione di una piattaforma per elisoccorso in località Poggetto La Lecca, a nord del centro abitato di Montieri, in prossimità della strada provinciale del Pavone (la localizzazione è individuata nella tav.23b). Tale intervento sarà definito dal R.U. o da un’apposita variante al vigente P.d.F. ai sensi della L.R.5/95, art.40. Saranno necessarie verifiche della rete di drenaggio superficiale ed analisi di stabilità sia per quanto riguarda l’area direttamente interessata dall’intervento sia per quanto riguarda il comprensorio in cui è inserita. Inoltre si sottolinea come la classe di pericolosità 3 sia dovuta alla presenza contemporanea di particolari fattori litologici e morfologici (inclinazione del versante);
- E’ ammesso il potenziamento dell’Albergo Prategiano (come individuato nella tav.23c “Articolazione del territorio in unità e sub-unità di paesaggio”) vicino al capoluogo, in cuila ricettività potrà essere incrementata di ulteriori cinquanta posti letto con volumetrie equivalenti per attività di ristorazione e di servizio. Anche per questo intervento saranno necessarie verifiche della rete di drenaggio superficiale ed analisi di stabilità sia per quanto riguarda l’area direttamente interessata dall’intervento sia per quanto riguarda il comprensorio in cui è inserita. Inoltre si sottolinea come la classe di pericolosità 3 sia dovuta alla presenza contemporanea di particolari fattori litologici e morfologici (inclinazione del versante);
- E’ consentito il potenziamento della locanda Il Gabellino in cuila ricettività potrà essere incrementata fino ad arrivare ad ottanta posti letto (complessivamente fra quelli esistenti e quelli da realizzare) con volumetrie equivalenti per attività di ristorazione e di servizio;
- realizzazione di un polo del turismo rurale in loc. “Vecchia Miniera del Merse” prevedendo attività turistico-ricettive e di servizio al turismo, museali e didattiche da inserire nel progetto del Parco Minerario. L’intervento consiste sia nel recupero che nella ricostruzione di fabbricati facenti parte di questo insediamento minerario e dovrà sottostare alle regole esplicitate nell’art.25 “Attività integrative” delle presenti norme.
La realizzazione del suddetto polo sarà possibile solo a seguito dell’avvenuta bonifica dell’intera area. Il R.U. stabilirà le modalità di attuazione dell’intervento.
- in località Fornaci Gabellino –ubicato in parte nella presente sub-unità di paesaggio ed in parte nell’unità di paesaggio di Boccheggiano edavente i requisiti di un sub-sistema insediativo dato dallapresenza dell’acquedotto pubblico, dell’illuminazione comunale e delle linee telefoniche esistenti- si consente la realizzazione ex novo di una superficie (complessiva) di circa 200 mq da destinare ad attività artigianali, commerciali e di servizio e la costruzione di quattro alloggi, per le esigenze concrete dei residenti, secondo i criteri di cui all’art.26 intitolato “Criteri insediativi e specifiche sull’uso dei materiali”;
- è ammessa la costruzione di serre sia stagionali che permanenti secondo i criteri esplicitati all’art.23 delle presenti norme;
- - salvaguardia dei punti panoramici secondo i criteri di cui all’art.17 intitolato “punti panoramici”;
- recepimento delle previsioni relative alla realizzazione dei percorsi, alla sistemazione dei tracciati e all’allestimento delle aree di sosta riguardanti la sentieristica rappresentata nella tav.12a/12b/12c “Sentieristica e ippovia” e realizzazione di due aree di sosta rispettivamente in loc.Fonte Ghiaccio ed in loc.Vignolo;
- - mantenimento secondo le norme di Polizia Mortuaria dei criteri, nel territorio rurale, riguaradanti il cimitero di Gerfalco e di Montieri, che, per la loro posizione, si trovano ad essere parte integrante del sistema ambientale piuttosto che dei rispettivi sistemi insediativi. Per entrambi valgono le norme specifiche cimiteriali;
- Relativamente a nuove realizzazioni e ampliamenti o comunque interventi costruttivi, dovranno essere rispettate le opportune distanze degli ambiti previsti dalla D.C.R. 12/00 (ex D.C.R. 230/94) e dal PTC e per quel che riguarda i seguenti corsi d’acqua Fiume Cecina, Fosso Grezzano, Fosso Lame, Fosso Rimaggio, Torrente Pavone, Torrente Saio, Fosso Trisondola, Fosso Ripacciano, Torrente Mersino, Fosso Mulignoni, Fiume Merse (vedi tav 17a/b/c e 18 a/b/c Carta della Rischio idraulico e della Pericolosità idraulica). Per quel che riguarda il Fiume Cecina (vedi tav 17b e 18b), ad ulteriore conferma di ciò due tratti dell’area valliva sono state perimetrate come area a pericolosità idraulica elevata dall’Autorità di Bacino Toscana Costa con Piano straordinario ai sensi del D.L. 180/98 (Decreto “Sarno”) convertito con L 267/98 come modificato dalla L 226/99 ed in particolare come previsto dalla Del. G.R. 1212/99, e successivamente riconfermato dal P.A.I. della stessa Autorità di Bacino, per cui per questa valgono inoltre le misure di salvaguardia previste dallo stesso. Ugualmente un tratto del Fiume Merse (Piano di Boccheggiano) è stato perimetrato come area esondabile dall’Autorità di Bacino Ombrone;
- L’Autorità di Bacino Toscana Costa inoltre definisce e delimita una serie di aree “a pericolosità da frana elevata” effettivamente instabili a causa di movimenti di versante, tali aree sono attualmente regolamentate dalle norme di salvaguardia del Piano stesso redatto dall’autorità di bacino, ed incluse nella Carta della Pericolosità geologica e sismica (tav. 19b);
- Nelle aree di acquifero potenzialmente sfruttabili ma con falda superficiale (come indicato nelle tav.6a/b/c “Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità”), come i corpi detritici "dt" o le alluvioni terrazzate "at", quindi con alta vulnerabilità, sarà possibile realizzare la dispersione dei reflui per sub-irrigazione o la concimazione dei terreni tramite fertirrigazione, solamente previo adeguato studio idrogeologico di dettaglio che, prendendo atto della profondità massima della falda più superficiale, delle caratteristiche sedimentologiche del materiale di copertura, delle pendenze dei versanti e delle opportune distanze da eventuali pozzi o ad altri punti di approvigionamento idrico, possa escludere ogni possibilità di inquinamento dell’acquifero;
- Nelle formazioni acquifere interessate da captazione di acqua potabile, come il Poggio Montieri o le falde detritiche il cui acquifero è attualmente utilizzato a scopi acquedottistici, è vietato l’uso di sostanze chimiche nocive anche se finalizzate ad incrementare l’indice di fertilità dei terreni, ciò ai fini della tutela dell’acquifero da inquinamento irreversibile.La distanza dalle sorgenti e dalle opere di captazione in genere
dovrà infatti seguire scrupolosamente quanto previsto dalla direttiva CEE e dal relativo D.P.R.236/88 ripresa dal D.Lgs. 152/99 riferita alle acque per il consumo umano. Tali regole sono applicabili nelle aree suddette in modo direttamente proporzionale alla vulnerabilità degli acquiferi a causa della diffusione degli inquinanti;
- Ripristino ambientale di una delle due cave abbandonate di diaspri posta su Poggio Ripi (quella più grande) e della cava di calcare vicino Travale.
Per quest’area è stato chiesto l’inserimento nel P.R.A.E.R., in quanto già presente nel Quadro Conoscitivo Prrovinciale –Schedario delle Aree Estrattive Settore 1, Annesso 1 (con il codice 1 DT –poggio Ripi); qualora tale area entrasse a far parte del suddetto Piano, potrebbe essere riattivata la coltivazione, per cui il ripristino ambientale avverrebbe
alla fine della ripresa attività estrattiva.
- - Recupero delle vecchie miniere e relative infrastrutture ai fini dell’allestimento di un parco minerario, di cui all’art.8 delle presenti norme. In particolare si prevede: il recupero della Galleria di accesso a Pozzo Serpieri in loc. Vecchia Miniera, il recupero della Galleria del Beato Giacomo e quella nella zona del campo sportivo nei pressi di Montieri;
Criteri insediativi - Nel rispetto delle tradizioni insediative della zona, il R.U. definirà le modalità di inserimento delle nuove costruzioni secondo i seguenti criteri:
- - ubicazione degli interventi nel rispetto della maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio;
- - localizzazione e configurazione dei nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni
significanti con i fabbricati esistenti;
- - adozione di tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell’intorno e del più ampio contesto ambientale.
Art.37 –UNITÀ DI PAESAGGIO DI BOCCHEGGIANO
Unità di paesaggio caratterizzata dalla dominanza di boschi di cerro spesso misti a conifere. Rilevanti da un punto di vista vegetazionale sono l’alta valle del Farma e della Farmulla.
Quest’unità costituita da rilievi alto-collinari, quali Poggio Montecchio, Poggio Braccino e Poggio alle Guardie, è quella meno elevata del comprensorio e raggiunge le quote più basse nel Piano di Boccheggiano ad ovest e nel Piano di Ciciano a nord-est.
Le colline sono incise dagli affluenti di destra orografica del F. Merse e da quelli di sinistra del Rio Farmicciola e del T. Farma; un altro corso d’acqua di una certa importanza è il Torrente Farmolla.
Le formazioni affioranti nell’area (vedi tav 3b/3c del Quadro conoscitivo “Carta geologica”) sono prevalentemente costituite dai Calcari cavernosi, dalle filladi e quarziti del T. Mersino e dai flysch alloctoni, in prevalenza argille con calcari palombini, e la formazione di Santa Fiora; ad est affiorano inoltre i depositi appartenenti al ciclo sedimentario mio-pliocenico, depositi con un certo grado di compattezza e talvolta ben cementate. Presenti infine depositi più recenti, quali i travertini, le alluvioni recenti e le alluvioni terrazzate.
All’interno dei Calcari cavernosi, nell’area a sud di Boccheggiano sono presenti alcune voragini di forma circolare o allungata delle dimensioni variabili da 20-30 a quasi 100 m e profondità di oltre la decina di metri. Si tratta di forme legate alla passata attività mineraria dell’area. Erano presenti infatti delle piccole aree di coltivazione mineraria della pirite che, abbandonate più di un secolo or sono, hanno lasciato delle cavità sotterranee più o meno grandi; trattandosi di escavazioni molto prossime alla superficie, si sono verificati col tempo (si tratta già di qualche decennio) dei collassi dovuti alla crollo della volta delle cavità che ha generato queste forme, che sono perciò di origine antropica.
Un po’ in tutta l’unità di paesaggio considerata, infatti, sono presenti i segni di una intensa attività mineraria legata all’estrazione della pirite, iniziata da tempi immemorabili e terminata solo pochi anni fa; i numerosi siti minerari sono caratterizzati da fabbricati ed infrastrutture di importanza storica degne di studi di archeologia industriale.
Nella presente unità di paesaggio si trovano il centro abitato di Boccheggiano ed il nucleo rurale di Puliesini.
Si individuano le seguenti emergenze da considerare invarianti strutturali prestazionali e/o fisiche ai sensi dell’art.5 comma 6 della L.R.5/95:
- - l’estensione del bosco il cui riferimento è la tav.10a/10b/10c intitolata “Carta dell’uso del suolo”;
- - l’A.R.P.A. N7 Valle del Farmulla;
- - Il Mulino di Mulignoni, facenti parte del GRUPPO C delle emergenze di interesse storico-culturale contenute nell’art.10 delle presenti norme.
- - Le aree di interesse storico-documentale minerarie di Potenziano e di Baciolo facenti parte del GRUPPO D delle emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico contenute nell’art.10 delle presenti norme;
- - I seguenti beni facenti parte del GRUPPO D delle emergenze di interesse storico-culturale e naturalistico contenute nell’art.10 delle presenti norme:
- - Emergenza archeologica per presenza di tombe a “cumulo” e a “fossa” in loc.Masson;
- - Il fontanile in località Fonteverdi.
- - Il fontanile Fontevecchia, storica fonte del paese di Boccheggiano, poco fuori dal paese stesso.
- - L’ex lavatoio comunale, nei pressi della sopra citata Fontevecchia.
- - Un punto panoramico secondo le localizzazioni della Tav.12c “Sentieristica e ippovia” ed art.17 delle presenti norme intitolato “Punti panoramici”.
- - la tutela della tipologia insediativa, dei caratteri tipologici e dei materialitradizionali del nucleo rurale Puliesini, fatte salve le previsioni di intervento risultanti dalla disciplina dei nuclei rurali di cui all’art.45 delle presenti norme.
OBIETTIVI:
- Valorizzazione dell’attività agricola, mantenimento e valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico, attenta salvaguardia delle emergenze, recupero dei fabbricati rurali, riqualificazione della risorsa forestale, sviluppo del turismo rurale.
AZIONI:
- recepimento delle previsioni relative alla realizzazione dei percorsi, alla sistemazione dei
tracciati e all’allestimento delle aree di sosta riguardanti la sentieristica rappresentata
nella tav.12a/12b/12c “Sentieristica e ippovia” e realizzazione di due aree di sosta
rispettivamente in loc.Molignoni ed in loc.Botroni.
- salvaguardia del punto panoramico secondo i criteri di cui all’art.17 intitolato “punti
panoramici”;
- recupero e valorizzazione dei muretti a secco, dei selciati e simili;
- recupero e valorizzazione del nucleo rurale di antico impianto di Puliesini, mantenendo le
peculiarità del borgo stesso; per essi si rimanda alla disciplina contenuta nell’art.45 delle
presenti norme ed alla tav. 23a/23b/23c.
- Area in località Gabellino (individuata nella tav.23c “Articolazione del territorio in unità e sub-unità di paesaggio”) da utilizzare come area attrezzata multifunzionale e per l’emergenza di protezione civile.
L’attrezzatura di tale area sarà realizzata secondo quanto stabilito dalle istruzioni tecniche regionali e dal Piano di previsione delle aree attrezzate multifunzionali e per l’emergenza di protezione civile.
Saranno necessarie verifiche della rete di drenaggio superficiale ed analisi di stabilità sia per quanto riguarda l’area direttamente interessata dall’intervento sia per quanto riguarda il comprensorio in cui è inserita. Inoltre si sottolinea come la classe di pericolosità 3 sia dovuta alla presenza contemporanea di particolari fattori litologici e morfologici (inclinazione del versante);
- Riuso del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere A-B-C dell’art.19 delle presenti norme. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione di cui alla lettera D dell’art.19 delle presenti norme. In particolare la realizzazione dei laghetti per usi plurimi (irrigui-pesca sportiva ecc.)è condizionata al rispetto dei seguenti criteri:
- - che non siano interessate formazioni boscate;
- - che non venga alterato il regime idraulico;
- - che non vengano realizzate nuove costruzioni;
- - che venga utilizzata la viabilità esistente per la quale si consentono adeguamenti o collegamenti;
- - che gli scavi e i riporti non comportino consistenti alterazioni alle condizioni morfologiche dei luoghi.
- in loc. Botroni, presso Boccheggiano, il P.S. ammette un’attività di campeggio per un massimo di 200 utenti attraverso l’utilizzazione di un’area costituita da un piazzale pianeggiante e privo di vegetazione, utilizzato in passato per l’attività mineraria, ma non interessato alle bonifiche minerarie.
L’allestimento della struttura dovrà avvenire con il miglioramento della viabilità esistente e con l’allacciamento alle reti infrastrutturali esistenti.
La struttura dovrà rispondere ai requisiti fissati dalla normativa regionale vigente in materia di turismo, rispondente ai requisiti stabiliti per il livello a due stelle, nonché nel rispetto dei seguenti criteri insediativi:
- - i servizi dovranno essere accorpati in prossimità delle infrastrutture esistenti;
- - le eventuali pavimentazioni dovranno essere di tipo permeabile;
- - si dovrà provvedere alla piantumazione di essenze autoctone nell’ambito della struttura;
- - lo smaltimento dei reflui dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni e alle tabelle di legge.
- - disciplina di tutela dell’ARPA N7 Valle del Farmulla, facendo riferimento all’art.20, commi 9 (interventi preclusi) e 10 (interventi ammessi) delle norme del PTC.
In particolare sono preclusi i seguenti tipi di intervento: previsione di nuove espansioni urbane ad eccezione delle zone destinate a parco urbano non attrezzato; realizzazione di nuove strutture a rete e puntuali di tipo primario o principale; nuove strutture ricettive, strutture di servizio, villaggi turistici, campeggi, impianti sportivi e per lo spettacolo e serre fisse; volumi interrati solo nelle zone umide; nuova viabilità; sistemazioni esterne di tipo impermeabile; palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi; introduzione di nuove sistemazioni esterne in aree prive di fabbricati; iscrizioni pubblicitarie; nuovi arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale delle stesse A.R.P.A.; le Varianti Urbanistiche in applicazione della L.R. 64/94, in attuazione dell’art.1, comma 4 della L.R. medesima che non si riferiscono alla salvaguardia, al ripristino ed al recupero degli assetti paesistico ambientali; alterazione di crinali, elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, emergenze geomorfologiche, calanchi e biancane; riduzione degli apporti acquiferi; rimozione di elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti; eliminazione di formazioni arboree di argine, ripa e golena, alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali; attività e interventi di scarico di materiali di riporto e di risulta da scavi; raccolta in superficie di ghiaia, sabbie e sassi; eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, siano essi isolati o a gruppi; imboschimento con specie non autoctone; utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al 35%; sbarramenti in alveo.
Sono, invece, ammessi i seguenti interventi: riconoscimento delle situazioni di fatto non formalizzate negli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con l’assetto delle A.R.P.A.; applicazione dei contenuti delle LL.RR. 64/95 e 25/97, secondo i criteri e i parametri del P.T.C. medesimo, con esclusione delle aree di reperimento (A.R.) per potenziale applicazione della L.R. 49/95, solo per gli imprenditori agricoli; applicazione della L.R.76/94 per lo svolgimento dell’attività di agriturismo ad eccezione dell’ “agricampeggio”; installazione di segnaletica per la valorizzazione delle A.R.P.A. anche a servizio delle strutture agrituristiche e quanto definito all’art.32, comma 6 e comma 8 del presente PTC, solo all’interno dei volumi appartenenti al patrimonio edilizio esistente; potenziamento, ammodernamento e ristrutturazione della viabilità comunale, provinciale e statale esistente compresi gli interventi di messa in sicurezza per la viabilità vicinale; adeguamento della segnaletica stradale e di informazione turistica lungo tutte le strade di cui al precedente punto; riuso del patrimonio edilizio esistente con cambio di destinazione d’uso per attività compatibili con le caratteristiche intrinseche dell’A.R.P.A.; realizzazione di sistemazioni esterne e strutture pertinenziali agli edifici esistenti, all’interno delle aree di pertinenza, da prevedersi nell’estremo rispetto degli aspetti paesaggistico ambientali tipici; ampliamento di edifici esistenti; costruzione di residenze rurali ed annessi per i soli imprenditori agricoli indispensabili alle attività agricole e connesse degli insediamenti agricoli a completamento di nuclei esistenti a conformazione chiusa; apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvo-pastorali o all’approvvigionamento di rifugi, posti di soccorso, abitazioni non altrimenti raggiungibili, esecuzione di opere pubbliche diverse da quelle elencate al punto 9, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, protezione civile; realizzazione di infrastrutture per protezione civile e difesa idrogeologica, idraulica e del suolo; piste per prevenzione e spegnimento incendi; opere di cantiere funzionali all’attività archeologica; opere di servizio alle attività naturalistiche; strutture precarie di servizio, igienico-sanitarie, per l’informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche; interventi necessari per le attività di ricerca, studio, ecc.., per fini ambientali, scientifici, culturali.
- - Sono quindi consentite le attività di cui alla l.r. 64/95 e successive modifiche, volte esclusivamente al recupero ed al riuso del patrimonio edilizio esistente ed alla realizzazione di annessi e abitazioni solo per gli imprenditori agricoli.
- - salvaguardia, secondo i criteri di cui all’art.10 delle presenti norme, delle emergenze paesaggistiche individuate come invarianti strutturali e facenti parte del GRUPPO C e del GRUPPO D del sopra citato art.10. Tali ambiti indicati nella tav.8 bis del Quadro Conoscitivo saranno oggetto di apposita perimetrazione nel R.U. recante anche una disciplina ai fini dell’applicazione dell’art.146 del D.Lgs.490/99;
- - nel territorio esterno all’A.R.P.A. sono ammesse attività integrative di tipo commerciale, artigianale, ricettivo e di servizio sia negli edifici esistenti sia in nuove strutture raccordate a fabbricati esistenti,secondo icriteri di cui all’art.25 e 26 delle presenti norme.
- - ammessa in loc. Poggio Bartolo (come individuato nella tav.23c “Articolazione del territorio in unità e sub-unità di paesaggio”)la riqualificazione di un manufatto esistente, per il quale si prevede l’utilizzoa finiricettivi fino a cinquanta posti letto e con volumetrie equivalenti per posti pasto o di servizio.
Lo studio geologico di supporto al progetto di riqualificazione dovrà attestare la fattibilità degli interventi condizionandoli alla realizzazione di opere necessarie a minimizzare i fattori di pericolosità desunti dalla carta geomorfologica.
Si prevede l’utilizzo per fini ricettivi di una struttura nelle immediate vicinanze di Boccheggiano (come individuato nella tav.23c “Articolazione del territorio in unità e sub-unità di paesaggio”) in loc. Campo al Noce lungo la viabilità escursionistica individuata dalla Comunità Montana delle Colline Metallifere e poco distante dalla SP 162.Se ne prevede il potenziamento per raggiungere una capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e con volumetrie equivalenti per posti pasto o di servizio.
- - ammessa la costruzione di serre sia stagionali che permanenti secondo i criteri esplicitati all’art.23 delle presenti norme;
- - eliminazione del degrado a causa di superfetazioni esistenti con possibilità di demolizione e nuova costruzione. Il R.U. individuerà adeguate strutture di servizio pertinenziali alle abitazioni.
- - in località Fornaci Gabellino –ubicato in parte nella presente unità di paesaggio ed in parte nella sub-unità di paesaggio di Montieri edavente i requisiti di un sub-sistema insediativo dato dallapresenza dell’acquedotto pubblico, dell’illuminazione comunale e delle linee telefoniche esistenti- si consente la realizzazione ex novo di una superficie (complessiva) di circa 200 mq da destinare ad attività artigianali, commerciali e di servizio e la costruzione di quattro alloggi, per le esigenze concrete dei residenti, secondo i criteri di cui all’art.26 intitolato “Criteri insediativi e specifiche sull’uso dei materiali”;
- - Relativamente a nuove realizzazioni e ampliamenti o comunque interventi costruttivi, dovranno essere rispettate le opportune distanze degli ambiti previsti dalla D.C.R. 12/00 (ex D.C.R. 230/94) e dal PTC e per quel che riguarda i seguenti corsi d’acqua Fiume Merse, Torrente Cona, Torrente Farmolla, Rio Farmicciola, Fosso Quercinese,Torrente Farma (vedi tav 17b/c e 18b/c Carta della Rischio idraulico e della Pericolosità idraulica). Per quel che riguarda il Fiume Merse (vedi tav 17b/c e 18b/c), ad ulteriore conferma di ciò due tratti dell’area valliva (Piano di Boccheggiano e Piano di Ciciano) sono state perimetrati come area esondabile dall’Autorità di Bacino Ombrone con Piano straordinario ai sensi del D.L. 180/98 (Decreto “Sarno”) convertito con L 267/98 come modificato dalla L 226/99 ed in particolare come previsto dalla Del. G. R. 1212/99, anche se non riconfermate dal P.A.I. dell’Autorità suddetta.
- - Nelle aree di acquifero potenzialmente sfruttabili ma con falda superficiale (come indicato nelle tav.6b/c “Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità”), come i corpi detritici "dt" o le alluvioni terrazzate "at", quindi con alta vulnerabilità, sarà possibile realizzare la dispersione dei reflui per sub-irrigazione o la concimazione dei terreni tramite fertirrigazione, solamente previo adeguato studio idrogeologico di dettaglio che, prendendo atto della profondità massima della falda più superficiale, delle caratteristiche sedimentologiche del materiale di copertura, delle pendenze dei versanti e delle opportune distanze da eventuali pozzi o ad altri punti di approvigionamento idrico, possa escludere ogni possibilità di inquinamento dell’acquifero.
Criteri insediativi - Nel rispetto delle tradizioni insediative della zona, il R.U. definirà le modalità di inserimento delle nuove costruzioni secondo i seguenti criteri:
- - ubicazione degli interventi nel rispetto della maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio;
- - localizzazione e configurazione dei nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti;
- - adozione di tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell’intorno e del più ampio contesto ambientale.
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