TITOLO IV - IL TERRITORIO RURALE
Capo I – Disciplina generale
ART.18 – PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA
Il territorio rurale del Comune di Montieri è stato classificato a prevalente funzione agricola, dal momento che non ricorrono le condizionienunciate dal P.T.C. all’art.25 per attribuirgli esclusiva funzione agricola. Si tratta infatti di un territorio caratterizzato prevalentemente da aree marginali ad economia debole così come definite dall’art.27 del P.I .T.
La L.R. 64/95 si applica sull’intero territorio comunale con le specificazioni di cui alle singole unità di paesaggio, ad eccezione dell’ambito della Riserva Naturale delle Cornate, delle A.R., delle u.t.o.e. e delle fasce di rispetto intorno ai centri storici.
Nelle A.R. e nelle A.R.P.A. la l.r. 64/95 si applica con i limiti del PTC.
ART.19 – INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI
La disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale si articola nel modo seguente: A) Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricolo (art.5 L.R.64/95 e successive modifiche e integrazioni):
- - interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia;
- - ampliamenti una tantum per le residenze rurali fino ad un massimo di mc 100 senza aumento di unità abitative;
- - ampliamenti una tantum per gli annessi agricoli in ragione del 10% del volume complessivo degli annessi presenti in azienda con il limite di 300 mc;
- - trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell’ambito degli interventi di cui sopra;
- - cambio di utilizzazione per fini agrituristici.
- - oltre agli interventi suddetti, sono ammissibili altri interventi tramite redazione di P.M.A.A., come la ristrutturazione urbanistica, gli ampliamenti superiori ai limiti suddetti, il mutamento della destinazione d’uso dei fabbricati che fanno parte di aziende agricole.
B) Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso non agricolo (art.5 bis L.R.64/95 e successive modifiche e integrazioni):
- Fatte salve le disposizioni contenute nel precedente art.10 bis per la disciplina del patrimonio edilizio esistente di valore storico-ambientale-culturale, sul patrimonio edilizio esistente non agricolo sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica tramite piano di recupero dal quale si evince il superamento di una situazione di degrado secondo l’accezione data nella legislazione vigente;
- ampliamenti ai soli fini igienico-sanitari per le residenze e per le attività integrative in ragione di una superficie strettamente necessaria allo scopo sulla base della disciplina riferita ad ogni unità e sub-unità di paesaggio.
C) Mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici rurali. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.26 c.11 del PTC, è ammesso il recupero di volumi ex aziendali (capannoni, rimesse per attrezzature ecc.) e delle residenze rurali della superficie minima di mq 45 e dell’altezza media non inferiore a m 2,70 ed il riutilizzo a scopi abitativi con il limite di un alloggio per ogni fabbricato esistente. Detto limite potrà essere superato nel caso della realizzazione di una struttura ricettiva del tipo casa appartamento vacanze così come definita dalla vigente legislazione regionale fino ad un massimo di tre unità.
D) Nuova edificazione (secondo i criteri insediativi di cui all’art.26 c.11 del PTC e secondo le norme relative alle u.d.p.):
Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti (art.3 L.R.64/95), per la costruzione di nuovi edifici rurali le aziende dovranno mantenere in produzione le seguenti superfici fondiarie minime ai sensi dell’art.26 e della scheda 11 del P.T.C.:
- - 0,8 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- - 3 ha per vigneti specializzati in zone D.O.C., e frutteti in coltura specializzata; 6 ha per i vigneti in tutti gli altri casi;
- - 4 ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- - 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da fruttoe arboricoltura da legno;
- - 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
- - Nuova residenza per l’Imprenditore agricolo professionale iscritto alla I e alla II sezione dell’Albo Provinciale: superficie massima ammissibile di 150 mq al netto della superficie del pavimento;
- - Nuove residenze per i familiari coadiuvanti e salariati agricoli assunti a tempo indeterminato nei limiti di cui al punto precedente;
- - Costruzione di strutture finalizzate alla conduzione del fondo agricolo;
- - Costruzione di annessi agricoli su fondi sotto i minimi aziendali che non interessino aree boscate secondo la seguente articolazione:
- - Per fondi aventi superficie complessiva coltivabile superiore a 1 ha, anche in lotti non contigui, la volumetria massima dovrà essere contenuta in mc 200, compresi i volumi esistenti;
- - Per fondi aventi superficie complessiva coltivabile inferiore a 1 ha ma superiore a 0,5 ha, anche in lotti non contigui, la volumetria massima dovrà essere contenuta in mc 120, compresi i volumi esistenti;
- - Per fondi aventi superficie complessiva coltivabile inferiore a 0,50 ha ma superiore a 0,20 ha, anche in lotti non contigui, la volumetria massima dovrà essere contenuta in mc 60, compresi i volumi esistenti;
- - Per fondi aventi superficie complessiva coltivabile inferiore a 0,20, ha, non è ammessa la costruzione di alcuna volumetria.
In tali annessi potrà essere realizzato un locale da utilizzare per le necessità e le esigenze del conduttore, la cui superficie non potrà essere superiore al 20% della superficie utile dell’annesso, con un massimo di 12 mq, ivi compreso un eventuale servizio igienico avente superficie massima di mq 3,00. Suddetti interventi non sono ammessi quando i fondi siano stati frazionati dopo l’entrata in vigore della legge 64/95; sono fatti salvi i frazionamenti per successioni ereditarie e per espropri per pubblica utilità. Per gli annessi suddetti costruiti su fondi sotto i minimi aziendali è vietato, anche alla scadenza dell’atto d’obbligo, il riutilizzo a scopi abitativi.
- - Realizzazione di nuovifabbricati per attività integrative con i limiti di cui all’art.25 delle presenti norme e le norme relative ad ogni u.d.p.;
- - Strutture pertinenziali per le pratiche sportive ed il tempo libero di cui al successivo art.22 e le norme relative ad ogni u.d.p.
- - Laghetti per usi plurimi (irrigui-pesca sportiva ecc.) secondo i criteri stabiliti nella disciplina delle unità e sub-unità di paesaggio.
- Le funzioni ammissibili nel riuso del patrimonio edilizio esistente sono esplicitate nelle singole unità e sub-unità di paesaggio.
ART.20 – PIANO DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (P.M.A.A.)
Il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.) di cui alla L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, da redigere su apposito modello a firma di un tecnico abilitato, dovrà contenere in coerenza con quanto stabilito dal P.T.C. all’art.26, comma 14 e nella scheda 11 e con quanto disciplinato negli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 delle presenti norme relativamente alle singole unità e sub-unità di paesaggio:
1) Contenuti del Piano:
- a) Una scheda di miglioramento paesistico-ambientale e idrogeologico in riferimento all'intera superficie aziendale con le seguenti informazioni:
- - Caratteristiche fisiche: giacitura, pendenza del suolo (media prevalente), corsi d'acqua (naturali e artificiali), rete scolante (artificiale).
- - Caratteristiche paesaggistiche: boschi, formazioni arboree di argine, di ripa e di golena, formazioni lineari arboree e/o arbustive (filari, siepi, etc.), alberature segnaletiche di confine o arredo, alberi monumentali e/o camporili, particolari sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, etc.), viabilità rurale panoramica.
- - Emergenze storico-archeologiche: manufatti di valore storico e/o culturale, aree archeologiche (emergenze visibili), muretti di confine.
- - Caratteristiche del suolo e sottosuolo: calanchi, doline, grotte, aree carsiche, falde acquifere (freatiche e artesiane), sorgenti, pozzi, erosione del suolo, frane e dissesti, cedimenti o subsidenza.
- - Vincoli paesaggistico-ambientali: D.Lgs. 490/99, aree protette (L.R. 49/95), ed aree soggette ad invarianti territoriali, vincolo idrogeologico e forestale (R.D. 3267/23).
- b) Un elenco descrittivo delle costruzioni rurali e impianti fissi contenente le seguenti informazioni distinte in situazione ante e post opera:
- - Denominazione e destinazione d'uso, dati catastali e mappa, superficie totale, superficie utile, superficie del terreno ad esso riconducibile, Comune di appartenenza, località.
A parte dovranno essere elencati e descritti con le seguenti informazioni i fabbricati non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma:
- - Denominazione e destinazione d'uso, dati catastali, superficie totale, superficie utile.
- c) Per quanto concerne gli aspetti agronomici, la relazione tecnica dovrà tenere conto del contesto territoriale in cui si trova l'azienda anche ai fini degli aspetti paesistico-ambientali. Nel prospettare il futuro assetto ambientale si dovranno mettere in evidenza tutti gli aspetti agronomici e tecnico-gestionali come i caratteri pedologici, le lavorazioni dei terreni e le tecniche usate nelle lavorazioni stesse, gli accorgimenti adottati al fine di migliorare e/o mantenere la fertilità dei suoli, le successioni colturali, le problematiche relative alla irrigazione, le sistemazioni esistenti e le operazioni previste per il loro mantenimento e/o ripristino, le formazioni boschive e gli interventi che verranno attuati per il loro miglioramento, compresa la descrizione dei criteri di intervento per eventuali rimboschimenti, il recupero di aree degradate, la frammentazione o polverizzazione della proprietà e le azioni che si intendono intraprendere al fine di rendere più razionale l'assetto fondiario.
2) Parametri Agronomici
Il fabbisogno orientativo di manodopera dipendente dal tipo di coltura agraria, dall’allevamento e dalle industrie agrarie praticate, nonché dall’esercizio della attività agrituristica ed imprenditoriale in genere, con i correttivi per alcune particolari condizioni operative, è quello individuato al punto 4 della scheda 11 del PTC.
Tale fabbisogno orientativo sarà preso a riferimento dal tecnico redattore del P.M.A.A., che sulla base di valutazioni agronomiche da sviluppare nella relazione, potrà discostarsene od introdurre altri parametri di valutazione per situazioni particolari che non trovassero adeguata risposta nella scheda 11. In tal caso l’istruttoria della pratica dovrà verificare la congruità di tali valutazioni.
Per l'individuazione delle superfici minime fondiarie di cui all'art.3, comma 4 della L.R. 64/95 (superfici minime per la realizzazione di nuove costruzioni rurali) valgono gli indici riportati nel P.T.C. all’art.26 c.10 delle Norme.
Gli annessi agricolipotranno essere edificati previa giustificazione con PMAA qualora l’azienda agraria in esame abbia gli stessi requisiti minimi di superficie.
3) Parametri paesistico-ambientali
Nella redazione e valutazione dei P.M.A.A. si seguiranno i seguenti criteri, parametri e indirizzi:
- a) Ubicare gli interventi proposti nel rispetto della maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio.
- b) localizzare e configurare i nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti.
- c) adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale.
- d) ottimizzare l'inserimento dei manufatti in rapporto al sistema delle acque superficiali e sotterranee in base alla rete scolante e più in generale in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.
- e) ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico e nel sistema delle emergenze di interesse storico-culturale.
Fermo restando quanto disciplinato negli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 delle presenti norme relativamente alle singole unità e sub-unità di paesaggio,per i nuovi edifici agricoli a destinazione abitativa si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche edilizie e morfologiche:
-massima semplicità di impianto volumetrico (volumi netti, definiti, impostati su piante regolari) con copertura a capanna o a padiglione e con altezza massima di due piani fuori terra.
-prospetti lineari, privi di sfalsamenti inutili, aperture in quantità e dimensioni strettamente legate alle necessità funzionali
-possibilità di realizzazione di logge e porticati con superficie non superiore al 30% della superficie coperta del fabbricato
-paramenti murari in pietra locale e mattoni chiari tipo rustico posti a vista o in altro materiale naturale con finitura ad intonaco (grezzo o semiliscio) tinteggiato nei colori tenui a fondo terroso secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico
Il R.U. definirà gli elementi tipologici e costruttivi dei manufatti nel rispetto delle caratteristiche costruttive della zona.
Il tutto dovrà essere ricompreso in una documentazione tecnica allegata al P.M.A.A. che consenta una verifica immediata del rispetto dei criteri suddetti.
- Per i nuovi annessi agricoli aziendali si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- -non dovranno superare ml. 5,0 di altezza in gronda, salvo dimostrate necessità di altezze superiori e comunque nel rispetto dell’inserimento nel contesto ambientale e dovranno avere copertura a capanna.
- -le pareti esterne dovranno essere in legno o in pietra locale e mattoni chiari tipo rustico posti a vista o in altro materiale naturale con finitura ad intonaco (grezzo o semiliscio) tinteggiato nei colori tenui a fondo terroso secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico.
Il R.U. definirà gli elementi tipologici e costruttivi dei manufatti nel rispetto delle caratteristiche costruttive della zona.
Per una migliore fruibilità del territorio (sia a fini turistici che per la commercializzazione dei prodotti) è ammessa la realizzazione e l’adeguamento della viabilità poderale limitatamente al collegamento (larghezza massima consentita ml 5 oltre alle banchine e alle fosse) con la viabilità principale.
Per eventuali interventi sulla viabilità forestale, nel rispetto delle disposizioni della L.R.n.39/2000 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di attuazione,è ammesso il miglioramento della viabilità forestale esistente da realizzare con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale alla manutenzione delle opere accessorie.
La realizzazione di nuovi tracciati di strade e piste forestali permanenti è ammessa solo se ritenuta indispensabile per la gestione economica del bosco o ai fini della prevenzione e lotta agli incendi boschivi. La realizzazione di nuova viabilità permanente è consentita nel rispetto delle disposizioni della L.R. 5/95 (Norme per il governo del territorio) ed è soggetta alle disposizioni contenute nella L.R. 52/99.
La realizzazione di opere temporanee quali piste temporanee di esbosco, imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, condotte, canali temporanei e linee di esbosco sono consentite nel rispetto delle disposizioni della L.R. 39/00 e del relativo regolamento di attuazione.
- 4) Interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale
- Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) della L. R. 64/95 e successive moifiche ed integrazioni saranno considerati interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione paesaggistico-ambientale quelli tesi a:
- - Eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesaggistico ed ambientale
- - Ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti
- - Introdurre opere di difesa idrogeologica (dissesti, falde, sorgenti etc.), dal fuoco e da altri fattori di rischio
- - Ottenere una corretta regimazione idraulica e un efficace smaltimento dei reflui e dei rifiuti
- - Introdurre schermature arboree e arbustive a integrazione degli interventi edilizi costituite da specie autoctone o naturalizzate
- - Salvaguardare le formazioni vegetali più rilevanti con specifici interventi di recupero indicati negli articoli 11 e 12).
- - Salvaguardare e ripristinare strutture storiche e architettoniche significative del paesaggio agricolo come, ad esempio, antichi tracciati viari, fonti, seccatoi, muri a retta, alberature e vegetazione di interesse storico e paesaggistico
- - Ottimizzare l'inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente
- - Realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche dell'intorno; in particolare saranno evidenziati quegli interventi di ripristino e manutenzione di sistemazioni agrarie tendenti a mantenere e/o migliorare la stabilità dei versanti e più in generale la regimazione idraulica, nonché alcune sistemazioni tipiche (lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro)
- - Migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione adinterventi entro le eventuali aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia ( A.T.C.) o con gli organismi di gestione delle zone a divieto di caccia (parchi, riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e cattura)
5) Volumi massimi ammessi
I rapporti massimi tra volumi edilizi e superfici fondiarie di cui all'art. 3, comma 5bis della L. R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni (rapporti fra edifici utilizzati per la conduzione del fondo e superfici fondiarie) sono individuati nei limiti massimi sotto riportati:
- 400 mc/Ha di volumetria massima per colture ortoflorovivaistiche specializzate
- 200 mc/Ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata
- 125 mc/Ha per oliveti in coltura specializzata
- 100 mc/Ha per colture seminative, seminativi arborati, prati e prati irrigui
- 8 mc/Ha per bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto da frutto e arboricoltura da legno
- 5 mc/Ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato
Sono fatte salve valutazioni agronomiche diverse da dimostrare nell’ambito della presentazione del PMAA (schede P.T.C.).
Qualora si prevedano nuovi interventi edilizi da destinare alla residenza in misura maggiore di 1.000 mc, il P.M.A.A.ha valore di piano attuativo.
ART.21– ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
L’attuazione del P.M.A.A. dovrà essere garantita da apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo i cui contenuti verranno definiti dal R.U. conformemente alle prescrizioni della L.R. 64/95.
ART.22 – STRUTTURE PERTINENZIALI PER LE PRATICHE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO
Premesso che l’ammissibilità o meno delle seguenti strutture è specificata per ogni unità e sub-unità di paesaggio, sono consentite strutture pertinenziali per le pratiche sportive e per il tempo libero nelle pertinenze di fabbricati residenziali privati e a servizio delle attività di turismo rurale (agriturismo, attività integrative/alberghi di campagna).
Sono consentite le seguenti strutture per le pratiche sportive:
campi da tennis, piscine, campi per bocce, campetti polivalenti per pallavolo, pallacanestro, calcetto, tiro con l’arco, maneggi.
- Le strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero dovranno attenersi ai seguenti criteri:
- - L’ubicazione della struttura dovrà insistere nell’area dipertinenza del fabbricato principale, intendendo per pertinenza l’area in chiaro rapporto con il suddetto fabbricato;
- - In ciascuna proprietà interessata, potrà essere realizzata una sola struttura per tipologia e comunque non più di due tipologie per proprietà;
- - I movimenti di terra dovranno essere contenuti –e dovranno essere chiaramente indicati nel progetto- in modo tale da non alterare il contesto ambientale;
- - dovranno essere previste schermature con essenze arboree adulte tipiche del luogo per contenere l’impatto visivo di dette strutture;
- - a corredo delle strutture in argomento, potranno essere realizzati soltanto volumi tecnici che dovranno essere interrati, fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti (art.3 L.R.64/95).
- - I materiali costruttivi e le pavimentazioni –che dovranno essere limitate allo stretto necessario- a corredo delle nuove strutture dovranno essere in materiali naturali assolutamente compatibili con il contesto circostante;
In particolare le piscine dovranno arrecare il minor impatto ambientale possibile per la forma, per l’ubicazione e per i materiali (naturali); avranno un’estensione massima di 80 mq ed una profondità di non oltre 140 cm; circa l’approvvigionamento idrico, questo non dovrà avvenire tramite acquedotto pubblico o falde idropotabili, ma in maniera autonoma, documentandone la provenienza. Le acque reflue dovranno essere smaltite con idoneo impianto oppure ad opera di Ditte specializzate.
ART.23 – COSTRUZIONI PRECARIE E SERRE
- Gli interventi, di cui al presente articolo, la cui ammissibilità è definita nell’ambito delle
- singole unità e sub-unità di paesaggio, consistono in:
- a) costruzioni precarie: si tratta di strutture leggere, semplicemente appoggiate od ancorate a terra ma senza strutture di fondazione, necessarie per particolari esigenze produttive per un periodo limitato di tempo, oltre il quale devono essere rimosse. Per dette strutture dovrà essere rivolta comunicazione all’Amministrazione Comunale nella quale si attestino:
- - le esigenze produttive per le quali si rende necessario il posizionamento della struttura;
- - dimensioni, caratteristiche e ubicazione della struttura;
- - leggi cui si fa riferimento, periodo di utilizzazione e di mantenimento della struttura per un periodo, comunque, non superiore ad un anno ed il conseguente impegno alla rimozione alla fine del periodo di utilizzazione dichiarato.
- b) serre:
- b.1) impianti stagionali: tunnel in metallo o altro materiale con un’altezza non superiore a 3,00 metri facilmente rimuovibili con le caratteristiche di precarietà definite al punto precedente e collocate a protezione di particolari colture per un periodo non superiore al ciclo produttivo. Per esse dovrà essere effettuata comunicazione all’Amministrazione Comunale attestando quanto contenuto al precedente punto a).
- b.2) impianti permanenti: costituite da strutture di sostegno metalliche, lignee, plastiche o in muratura atte a contenere le parti in vetro o in materiale plastico esostenute da elementi di fondazione; le suddette strutture di sostegno, se in metallo o in plastica, dovranno essere nelle tinte opache marroni scureo verdi scure, se in legno, questo dovrà essere trattato al naturale. Tali strutture, da considerare al pari di annessi agricoli, potranno essererealizzate in seguito alla redazione di un P.M.A.A. e solo se ubicati in luoghi non in vista e a completamento del contesto insediativo aziendale, secondo i criteri insediativi che verranno esplicitati nelle singole unità e sub-unità di paesaggio.
ART.24 – ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
In coerenza con quanto previsto dal P.T.C. all’art.32, comma 6 delle norme ed in conformità alle previsioni dell’art.6, comma 1, della L.R. 76/94, è possibile innalzare la ricettività agrituristica da trenta a sessanta posti letto, se l’offerta garantisce requisiti di qualità, così come stabilito dalle disposizioni vigenti, fissate dal suddetto art.6, comma 1, lett.a) che così recita: “la ricezione (…) è consentita fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Tale limite può essere aumentato utilizzando unità abitative indipendenti, per il recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale, anche con particolare riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all’art.1 della L.R. 19 febbraio 1979, n.10, ed all’art.7 della L.R. 21 maggio 1980, n.59, nonché di nuclei classificati zone “A” non urbane ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444. (…)”.
Il R.U. provvederà alla individuazione e classificazione degli edifici di valore storico, culturale ed ambientale, anche per i fini di cui al presente articolo.
Si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare l’agricampeggio in spazi aperti, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.
Si specifica che nelle ARPA, nelle AR e nella ZPM non è possibile l’agricampeggio.
Il PS, inoltre, prevede l’istituzione di aziende agrituristico-venatorie -i cui ambiti saranno individuati nel R.U.- finalizzateal recupero e alla valorizzazione delle aree agricole attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria connessa alle attività agricole, di coltivazione del fondo di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalità caratterizza l’esercizio dell’agriturismo, nel rispetto del Piano faunistico provinciale.
La superficie minima dell’ATV comprendente il territorio di una o più aziende è di 200 ettari.
La distanza tra ATV o altri istituti faunistici o faunistico venatori deve essere di almeno 500 metri.
ART.25– ATTIVITA’ INTEGRATIVE
- In coerenza con i criteri e gli indirizzi del P.T.C., il P.S. prevede lo svolgimento di attività
- integrative. Tali attività possono essere svolte sia utilizzando strutture esistenti sia
- ricorrendo alla realizzazione di nuovi volumi. La localizzazione, l’ammissibilità e la tipologia
- di queste attività è specificata nel titolo IV capo II delle presenti norme intitolato
- “Disciplina delle unità e delle sub-unità di paesaggio (sistemi e sotto-sistemi)”.Per dette
- attività dovranno essere comunque osservati i seguenti criteri:
- - attività commerciali/artigianali: sia nel caso di nuova edificazione che nel riutilizzo degli edifici esistenti la superficie massima non potrà superare i mq 200 utili;
- - L’attività di officina per riparazione di mezzi agricoli potrà essere svolta solo attraverso il riuso di edifici esistenti.
- - attività ricettive: oltre all’utilizzo di strutture esistenti, potranno essere realizzate strutture nuove dimensionate per accogliere un numero massimo di cinquanta posti letto nonché volumetrie equivalenti per le attività compatibili (ristorazione tipica, attività di supporto per svago, tempo libero, servizi e didattica).
- - Il R.U. o una variante al PdF vigente definirà, anche in termini quantitativi e di localizzazione, detta previsione all’interno delle u.d.p., nel rispetto dei limiti massimi, di cui al prospetto intitolato “Ricettività turistica in ambito rurale”.
RICETTIVITA’ TURISTICA IN AMBITO RURALE
UNITA’ E SUB-UNITA’ DI PAESAGGIO |
Tetto massimo di posti-letto per la ricettività turistica |
R1.1 -u.d.p. di Poggio Mutti |
------- |
R1.2 - u.d.p. delle Cornate |
------- |
R1.3 - sub u.d.p. del Pavone |
------- |
R1.3 - sub u.d.p. di Montieri |
200 |
R1.4 - u.d.p. di Boccheggiano |
150 |
- La localizzazione delle nuove attività ricettive verrà definita dal R.U. o da variante ai
- sensi dell’art.1, 4° comma, della l.r.64/95 secondo i seguenti criteri:
- - che esista già un nucleo edificato -anche in condizioni di degrado da recuperare- a cui ricollegarsi con la struttura ricettiva da realizzare;
- - che la struttura sia in chiara relazione con la sentieristica individuata nella tav.12a/12b/12c del quadro conoscitivo. La struttura deve trovarsi, pertanto, relazionata a tale sentieristica e collegata con la stessa tramite una strada esistente.
Le strutture nuove per attività integrative si devono ricollegare a edifici già esistenti e con essi devono creare un unico sito insediativo secondo tipologie compatte e conformi a quelle tradizionali della zona, nonché da realizzare con materiali e finiture secondo le modalità esplicitate all’art.26 delle presenti norme.
E’ inoltre ammessa per le aziende agricole all’interno delle sub-unità di Montieri e Boccheggiano l’attività integrativa di tipo ricettivo in locali di nuova edificazione, dimensionati in rapporto alle volumetrie aziendali, così come indicato nella scheda 11 punto 6 del P.T.C., come riportato nel quadro sinottico seguente:
VOLUME EDIFICATO E/O EDIFICABILE
da dimostrare CON P.M.A.A. |
VOLUME PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE TURISTICO-RICETTIVE |
Fino a 1.000 mc |
Fino al 100% |
Volume compreso tra 1.001 e 2.000 mc |
1.000 mc + il 70% del volume eccedente i 1.000 mc e comunque non oltre 1.500 mc |
Volume compreso tra 2.001 e 4.000 mc |
1.500 mc + il 50% del volume eccedente i 2.000 mc e comunque non oltre 2.200 mc |
Volume maggiore di 4.000 mc |
2.200 mc + il 30% del volume eccedente i 4.000 mc e comunque non oltre 2.500 mc |
Per poter ottenere le autorizzazioni finalizzate all’esercizio delle attività integrative, i
richiedenti dovranno impegnarsi con atti unilaterali d’obbligo a realizzare:
- a) miglioramenti ambientali inerenti interventi di recupero del patrimonio storico-architettonico, come ad esempio il ripristino di antichi tracciati stradali, di muretti a secco ed il recupero di fontanili;
- b) opere di risistemazione idraulico-agrariae della viabilità;
- c) recupero di assetti degradati.
Suddetti interventi verranno proposti dai richiedenti o richiesti dall’Amministrazione Comunale e riguarderanno immobili ricadenti all’interno della proprietà dei richiedenti o situati in altre proprietà anche pubbliche. L’Amministrazione Comunale valuterà gli interventi proposti, per i quali non sono stabilite nel P.S. quantità minime di riferimento, da definirsi nel R.U. o mediante una variante al PdF vigente ai sensi della L.R.64/95 e successive modificazioni.Gli atti unilaterali d’obbligo -sottoscritti dal richiedente l’autorizzazione all’attivitàintegrativa e firmati per accettazione dai proprietari dei terreni sui quali verranno effettuati gli interventi di miglioramento fondiario-stabiliranno il periodo occorrente per effettuare le opere, il periodo per il quale i richiedenti si impegnano ad effettuarne la manutenzione e le tecniche adottate per la realizzazione delle opere stesse.Qualora le opere di cui all’atto d’obbligo non venissero realizzate o non venisse effettuata la manutenzione, il richiedente l’autorizzazionedovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale un importo pari al valore delle mancate opere ed il fabbricato oggetto della richiesta assumerà destinazione agricola.
All’interno dell’ u.d.p. di Montieri si prevede la realizzazione di un polo del turismo rurale in loc. “Vecchia Miniera del Merse” per attività turistico-ricettive e di servizio al turismo, museali e didattiche da inserire nel progetto del Parco Minerario, che riguarda anche altri comuni limitrofi. Tale polo rappresenta un punto di riferimento a carattere sovracomunale, inscindibilmente legato al Parco Minerario stesso. L’intervento, consistente sia nel recupero che nella ricostruzione di fabbricati facenti parte di questo insediamento minerario, dovrà sottostare alle seguenti regole:
- - la realizzazione di questo polo sarà possibile solo a seguito dell’avvenuta bonifica dell’intera area, del conseguente collaudo con relativa certificazione da parte dell’Amministrazione Provinciale e non prima di aver controllato in maniera circostanziata le condizioni statiche dell’area, parte della quale è attualmente classificata a pericolosità 4 (dovuta a motivi morfologici -come visibile anche dalla tav.2c Carta geomorfologica- a causa della presenza di sprofondamenti nella zona a nord dovuti al probabile crollo di cavità sotterranee legate alla passata attività mineraria, come messo in evidenza anche dal Corpo delle Miniere), con indagini adeguate confrontate anche con la geometria dei vuoti sotterranei e con la verifiche relative alla stabilità complessiva;
- - gli interventi di ricostruzione sono da intendere come “fedele ricostruzione” insediativa e tipologica del borgo minerario preesistente, gli interventi di ristrutturazione dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri originari e peculiari delle strutture oggetto di intervento;
- - le attività consentite all’interno del polo sono di tipo didattico-museale e di tipo ricettivo funzionali al Parco Minerario; la ricettività potrà essere effettuata solo quando saranno funzionanti gli spazi ad uso didattico-museale;
- - la ricettività sarà di tipo alberghiero, escludendo la destinazione residenziale;
- - il polo potrà accogliere fino a 300 posti–letto e disporrà di almenomq 2.500 per attività didattiche e museali.
. Il R.U. stabilirà le modalità di attuazione dell’intervento.
Oltre a quanto definito nella tabella intitolata “Ricettività turistica in ambito rurale” per le unità di paesaggio, il P.S. localizza in modo puntuale due strutture che accolgono attività integrative turistico-ricettive, non necessariamente legate a superfici minime fondiarie aziendali. Suddetta individuazione è stata effettuata secondo una distribuzione equilibrata sul territorio comunale, tenendoconto della loro posizione rispetto all’ubicazione della sentieristica e dei punti strategicamente funzionali agli obiettivi del P.S.:
- - Poggio Bartolo, in cui insiste un manufatto da riqualificare. Si prevede una struttura con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e con volumetrie equivalenti per posti pasto o di servizio.
- - Nelle immediate vicinanze di Boccheggiano in località Campo al Noce insiste una struttura situata lungo la viabilità escursionistica individuata dalla Comunità Montana delle Colline Metallifere e poco distante dalla S.P.162. Se ne prevede il potenziamento per raggiungere una capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e con volumetrie equivalenti per posti pasto o di servizio.
L’ubicazione delle strutture sopra enunciate è riscontrabile nella tav.23a/23b/23c intitolata “Articolazione del territorio in unità e sub-unità di paesaggio”.
La definizione e l’ubicazione degli interventi è riportata, inoltre, negli articoli relativi alle unità e sub-unità di paesaggio.
ART.26 – CRITERI INSEDIATIVI E SPECIFICHE SULL’USO DEI MATERIALI
In coerenza anche con quanto specificato dal P.T.C. all’art.26, comma 7, dovrà essere rispettata, sia negli interventi di ristrutturazione urbanistica che in quelli di nuova costruzione, la maglia territoriale e poderale esistente, oltre quella insediativa.
In tutti i tipi di intervento si dovrà operare in continuità con le caratteristiche tipologiche, costruttivee di materiali tradizionalmente usati nei luoghi di intervento e più in generale nel contesto territoriale.
Le nuove costruzioni dovranno aggregarsi con i fabbricati esistenti e, comunque, dovranno ricreare un unico sito insediativo, mentre nelle ARPA i corpi di fabbrica dovranno essere realizzati a corte chiusa.
Più in particolare, i materiali e le finiture dei prospetti dovranno essere:
- - il legno limitatamente agli annessi;
- - la pietra ed il mattone chiaro di tipo rustico posti a vista;
- - intonaco (grezzo o semiliscio) tinteggiato nei colori tenui a fondo terroso.
Nel caso di ampliamenti di fabbricati in pietra e mattoni è fatto obbligo di utilizzare gli stessi materiali sia per tipo che per colore.
Nel caso di ampliamenti di fabbricati con finitura delle facciate ad intonaco è possibile utilizzare indifferentemente la pietra ed il mattone posti a vista o l’intonaco in analogia alle facciate esistenti.
Per quanto riguarda le finiture, sarà il R.U. a dettare regole specifiche relative ai materiali ed alle caratteristiche costruttive.
ART.27 – CRITERI GENERALI PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO AI SENSI DELLA L.R. 21 MARZO 2000, N.37 CONTENENTE “NORME PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO”
Ai sensi della L.R. 21.03.2000, n.37, contenente “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”, il P.S. detta i seguenti criteri da seguire nella redazione del R.U. e del piano comunale dell’illuminazione pubblica:
- - si dovranno utilizzare sorgenti luminose che garantiscano una luce calda, evitando apparecchiature che diano luce bianca (spettrale);
- - le apparecchiature dovranno dare un cono di luce rivolto verso il basso, in modo da incrementare il rendimento dei corpi illuminanti e limitare gli effetti di riflessione della luce che amplifichino in maniera impropria un chiarore percepibile a distanza;
- - l’illuminazione nelle zone rurali dovrà essere limitata in modo da consentire la giusta percezione del paesaggio naturale e la corretta vista del cielo senza dare inutili effetti di chiarore;
- - nei centri abitati l’illuminazione dovrà essere tale da garantire effetti di chiaro-scuro evitando l’eccessiva luminosità che appiattisce impropriamente il costruito e non consente una lettura articolata del paesaggio urbano.
- Il tutto all’interno di una garanzia del grado di illuminamento delle strade e dei passaggi
- pedonali.
ART.28 – CRITERI GENERALIFINALIZZATI AL RISPETTO DELLA L.R.89/98 CONTENENTE “NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO” E DELLA DELIB.C.R. 77/2000
Il Quadro Conoscitivo ed il Piano Comunale di classificazione acustica, di cui il Comune si deve dotare in applicazione della L.R. 89/98, deve essere formato tenendo conto dei criteri desunti dalle linee guida approvate con D.C.R. 77/2000.
Il Piano Comunale di classificazione acustica dovrà essere approvato prima del R.U. e sarà assunto quale parte integrante del Quadro Conoscitivo del P.S. di cui tenere obbligatoriamente conto nella formazione dei principali piani di settore di competenza comunale e nelle valutazioni che la legge ed il P.S. prescrivono come necessarie per le localizzazioni insediative che saranno attuate dal R.U. e dagli eventuali Programmi integrati di intervento.
Art.29 – SITI BIOITALY DI INTERESSE COMUNITARIO
La previsione, in sede di R.U., di interventi suscettibili di produrre effetti sui SIC, così come perimetrati nel P.S., è subordinata alla redazione della relazione di valutazione di incidenza, ai sensi dell’art.15 della L.R. 56/00, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l’integrità dei siti interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti e delle eventuali linee guida che saranno elaborate dalla Regione Toscana.
ART.30 – CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI AI SENSI DELL’ART.32 L.R. 5/95
La valutazione degli effetti ambientali, implicitamente già contenuta negli elaborati del quadro conoscitivo del P.S. ed esplicitata nel capitolo specifico della relazione riguarda principalmente la risorsa idrica (per la quale il P.S. rinvia alla lettura della tav.6a/6b/6c del quadro conoscitivo “Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità”, alle presenti norme, alla relazione) e la difesa del suolo per la quale si rimanda alle indagini geologiche effettuate.
ART. 31 – LE INFRASTRUTTURE.
Costituiscono le infrastrutture del territorio comunale le reti stradali (come documentano le tavole 13 e 14 del quadro conoscitivo), la linea dell’acquedotto, le linee elettriche, telefoniche e di distribuzione del g.p.l.
In particolare la strada provinciale 162 “Massetana”, già strada statale n.441, che taglia in senso trasversale il territorio comunale, possiede caratteristiche paesaggistiche legate all’apprezzamento del paesaggio ad essa circostante. Pertanto il P.S. ne tutela le caratteristiche suddette, mantenendo le visuali da salvaguardare, secondo quanto esplicitato all’art.17 “Punti panoramici” per i tratti individuati nella tav.14 “Carta delle infrastrutture viarie”.
Quindi, le necessarie opere di adeguamento di messa in sicurezza della S.P. 162 sono consentite compatibilmente con il mantenimento e la salvaguardia delle caratteristiche che caratterizzano la sede stradale ed il contesto circostante in cui si trova inserita.
Nelle fasce di rispetto stradale, così definite dal Codice della strada, sono consentiti interventi di adeguamento e potenziamento infrastrutturale. Per gli interventi relativi alle strade provinciali è necessario acquisire apposita autorizzazione comunale.
Il P.S. promuove la realizzazione di una rete Wi-Fi che consenta -senza disporre di cablaggi per connessioni tipo ADSL, ma semplicemente attraverso sistemi wireless- connessioni molto veloci sia ad Internet che al www dando così l’opportunità anche a comunità lontane e demograficamente esigue di avere gli stessi tipi di servizi di una grande città.
La rete Wi-Fi non produce alcun tipo di impatto sul territorio.
Una delle prime applicazioni dovrà essere quella relativa all’installazione di sistemi di videosorveglianza over IP con finalità sociali per mettere in comunicazione i cittadini con servizi di assistenza medica, di spedire certificati e documenti, sistemi di sorveglianza su strade, piazze, parcheggi, boschi, sentieri ecc.
Tale sistema mette in evidenza i più grandi vantaggi nell’utilizzo diretto -in modo davvero attivo da parte del cittadino utente, data l’interconnessione veloce con il mondo del lavoro che sta subendo una grande trasformazione- e consente anche ad un piccolo centro la possibilità di operare attivamente, in condizioni remote, con centri importanti ed avere, così, in tempo reale ogni tipo di risposta alle interrogazioni, affrancandosi da una situazione di marginalità sociale. Tutto questo grazie all’evoluzione tecnologica che permette di partecipare attivamente alla “videoconferenza”, al “telelavoro”, all’ “e-commerce”, di consultare l’ “e-government” e a tutto quanto fa parte dell’informazione globale.
Quanto sopra esposto dovrà essere adeguatamente promosso tra la popolazione e, soprattutto, dovrà far parte integrante dei programmi didattici fin dalle scuole elementari e medie presenti sul territorio, in modo da stimolare, fin dalla più tenera età, non solo la dimestichezza con il sistema, ma anche la mentalità necessaria verso questa nuova tecnologia che, se usata in modo corretto, risulterà rivoluzionaria soprattutto per i piccoli centri.
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