Piano Strutturale: Norme Tecniche

SOMMARIO


TITOLO III - RISORSE ESSENZIALI

ART. 9 – SISTEMI ED UNITA’ DI PAESAGGIO

Il Piano territoriale di coordinamento -i cui contenuti si riferiscono al Piano di indirizzo territoriale regionale (sistemi e sotto-sistemi) approvato con deliberazione del Cosiglio Regionale n.12 del 25 gennaio 2000- individua tre livelli di articolazione del territorio:

  • - Ambiti di paesaggio (A.d.P.) corrispondenti alle categorie orografiche e geologiche;
  • - Sistemi di paesaggio (S.d.P.) corrispondenti alle caratteristiche di ordine oro-idrografico e morfogenetico;
  • - Unità di paesaggio (U.d.P.) corrispondenti alle caratteristiche del soprassuolo, comprese quelle antropiche.

Il territorio comunale di Montieri fa parte dell’ambito di paesaggio dei rilievi dell’Antiappennino (R), ricade interamente nel sistema di paesaggio R1 Colline Metallifere, che si articola nelle seguenti unità di paesaggio:

R1.1 Colline Metallifere,
R1.2 Le Cornate,
R1.3 I Poggi di Montieri,
R1.4 I Poggi di Boccheggiano.

Riepilogando:

AMBITO DI PAESAGGIO

SISTEMA DI PAESAGGIO

UNITA’ DI PAESAGGIO

Rilievi dell’Antiappennino (R)

Colline Metallifere (R1)

Le Colline di Monterotondo (R1.1)

Le Cornate (R1.2)

I Poggi di Montieri (R1.3)

I Poggi di Boccheggiano (R1.4)

Si confermano le unità di paesaggio individuate dal PTC, sub-articolando l’unità di paesaggio R1.3 in due sub-unità di paesaggio.

AMBITO DI PAESAGGIO

SISTEMA DI PAESAGGIO

UNITA’ E SUB-UNITA’ DI PAESAGGIO

Rilievi dell’Antiappennino (R)

Colline Metallifere (R1)

Le Colline di Monterotondo (R1.1)

Piano Strutturale:

u.d.p. di Poggio Mutti

Le Cornate (R1.2)

Piano Strutturale:

u.d.p. delle Cornate

I Poggi di Montieri (R1.3):

Piano Strutturale:

-sub u.d.p. del Pavone

-sub u.d.p. di Montieri

I Poggi di Boccheggiano (R1.4)

Piano Strutturale:

u.d.p. di Boccheggiano

Quanto sopra esposto è rappresentato nella tavola n.21 del quadro propositivo intitolata “Sistema paesistico nel P.T.C. e nel Piano Strutturale”.

ART.10 – VIABILITA’ STORICA (ANTICHI TRACCIATI ESISTENTI) ED EMERGENZE DI INTERESSE STORICO-CULTURALE

  • A)Viabilità storica - In accordo con quanto precisato all’art.22 del P.T.C., le tracce esistenti della viabilità storica –di cui alla tavola 13 del quadro conoscitivo- devono essere conservate e mantenute. Il R.U. specificherà eventuali trasformazioni dei tracciati storici e diversificherà i livelli di tutela (invarianza) in base all’articolazione della suddetta tavola 13. Nel caso di presentazione di PMAA che includano porzioni di tracciati di validità storica, si dovrà prevedere il recupero in via prioritaria di detti tracciati.
  • B)Emergenze di interesse storico-culturale - In accordo anche con quanto sancito all’art.21, comma 5 del P.T.C., il P.S. ha integrato l’elenco delle emergenze redatto dall’Amm.ne Provinciale con ulteriori beni ritenuti di interesse storico-culturale, menzionati e disciplinati nel corso della trattazione riferita alle singole unità e sub-unità di paesaggio ed evidenziati nella tav. tav.8a bis/8b bis/8c bis intitolata “Vincolo paesaggistico ed emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico”.
    Sono state recepite dal presente P.S. le emergenze vincolate dal titolo I del D.Lgs.490/99 (ex L.1089/39), riportate anch’esse nella suddetta tav.8a bis/8b bis/8c bis e nella tav. 16 “I centri abitati di Montieri, Boccheggiano, Gerfalco e Travale nelle carte del Catasto Leopoldino e gli edifici di interesse storico-artistico” ed elencate nel seguente “gruppo A”:
  • GRUPPO “A”
  • 1) Chiesa dei Santi Michele e Paolo a Montieri;
  • 2) Chiesa di San Giacomo Apostolo a Montieri;
  • 3) Chiesa di San Francesco a Montieri;
  • 4) Torre civica a Montieri;
  • 5) Palazzo del Comune;
  • 6) Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Boccheggiano;
  • 7) Chiesa di San Sebastiano a Boccheggiano;
  • 8) Cinta muraria di Boccheggiano;
  • 9) Ex cinema e poste di Boccheggiano;
  • 10) Cinta muraria di Gerfalco;
  • 11) Oratorio della Misericordia a Gerfalco;
  • 12) Chiesa di San Biagio a Gerfalco;
  • 13) Chiesa di Sant’Agostino a Gerfalco;
  • 14) Chiesa dei Sant’Antonio da Padova a Travale;
  • 15) Chiesa dei Santi Michele e Silvestro a Travale;
  • 16) Chiesa della Compagnia a Travale;
  • 17) Porta Senese a Travale;
  • 18) Torre di Travale;
  • 19) Cappella di San Daniele a Mignone;
  • 20) Resti del convento di San Niccolò in loc.Canonica.
  • - Gli interventi ammissibili per i beni suddetti dovranno essere coerenti con le finalità della legge e dovranno seguire tutte le procedure autorizzative previste dal D.Lgs. 490/99.
  • - Per i beni di cui ai n.14, n.19 ed al n.20 ricadenti nel territorio rurale, oltre alle disposizioni inerenti ai beni vincolati di cui al punto precedente, il P.S. stabilisce l’individuzione di un’area di rispetto al fine di una salvaguardia paesaggistica del bene.

Il P.S. ha inoltre tutelato ai fini paesaggistici le seguenti emergenze di interesse storico-culturale sparse nel territorio rurale e inserite dalla Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici per le Provincie di Siena e Grosseto in “schede catalografiche”, senza per il momento vincolarle:

  • GRUPPO “B”
  • - Podere Cupiano;
  • - Podere Auscelli;
  • - Chiesa di San Giovanni Battista (Brezzano);
  • - Cappella dell’Avveduta (Gerfalco);
  • - Chiesa della Madonna dei Castagni (Montieri).

Il P.S. ha inoltre tutelato ai fini paesaggistici le seguenti emergenze di interesse storico-culturale sparse nel territorio rurale e “segnalate” dalla suddetta Soprintendenza, che non le ha per il momento né schedate né vincolate:

  • GRUPPO “C”
  • - Mulini della Balestrina;
  • - Fattoria Belvedere;
  • - Podere Casiluca;
  • - Mulino del Rigagnolo;
  • - Podere Nuovo;
  • - Podere Monti;
  • - La Pieve;
  • - Podere i Gabbri;
  • - Mulino sul Cecina.

Il P.S. ha infine individuato e quindi tutelato ai fini paesaggistici le seguenti emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico sparse nel territorio rurale:

  • GRUPPO “D”
  • - Le grotte denominate “Buche di Poggio Mutti”;
  • - Il cunicolo minerario denominato “Buca delle Fate”;
  • - l’emergenza paesaggistica sul torrente Pavone lungo il confine comunale costituito dall’attraversamento pedonale da una sponda all’altra su un grande tronco di albero;
  • - Le aree di interesse storico-documentale minerarie di Poggio Mutti, di Gerfalco, di Montieri, delle Carbonaie, di Poggio Valle Buia, di Potenziano e di Baciolo.
  • - L’emergenza storico-culturale di Prugnoli;
  • - L’emergenza storico-culturale del mulino di Trogoli;
  • - L’emergenza storico-culturale del travaglio –testimonianza della tradizionale pratica di allevamento dei bovini allo stato brado- in località Gabellino;
  • - I resti di un mulino nella zona di Mulignoni;
  • - I resti di un fortilizio del XIV sec. e il pozzo del Beato Giacomo;
  • - La torre longobarda in località Podere del Ciacchi;
  • - Le Roste;
  • - Fonte di acqua “ferrugginosa” in loc.Rigagnolo;
  • - Emergenza archeologica per presenza di tombe a “cumulo” e a “fossa” in loc.Masson;
  • - Il fontanile in località Fontappialla;
  • - Una fonte nei pressi del centro abitato di Travale;
  • - Il fontanile in località Fonteverdi;
  • - Il fontanile Fontevecchia, storica fonte del paese di Boccheggiano, poco fuori dal paese stesso;
  • - L’ex lavatoio comunale, nei pressi della sopra citata Fontevecchia.
  • In particolare, a tutela delle emergenze di interesse storico-culturale sopra citate presenti
  • nel territorio rurale, si prescrive quanto segue:
  • a) Per i beni non utilizzati (ruderi) e comunque per i beni del patrimonio storico-artistico vincolati dalTitolo I Dlgs.490/99 (ex l.1089/39), l’area di pertinenza, sottoposta in ogni caso al titolo II del Dlgs.490/99, laddove non fosse stata definita con il provvedimento istitutivo del bene di interesse storico-artistico, si deve attestare su confini o segni territoriali significativi (naturali e non) tenendo conto della struttura morfologica del contesto per la visibilità ed il godimento del bene stesso.
    Sono ammessi gli interventi aventi come unico scopo la conservazione (senza alcuna alterazione) delle caratteristiche peculiari dell’immobile e del contesto nel quale è inserito. Dovranno essere mantenuti i caratteri tradizionali del luogo attraverso l’utilizzo di elementi e finiture appropriate in sostituzione di elementi impropri e di materiali inadeguati.
    Il R.U. potrà stabilire gli usi compatibili.
    Sarà il R.U. a definire l’esatta estensione di tale fascia di rispetto (area di pertinenza) peri beni di cui al presente punto.
  • b) Per i beni utilizzati e/o utilizzabili di interesse documentale vige il regime del Dlgs490/99 Titolo II. Nella fattispecie i beni oggetto del presente punto sono:
    - i beni antecedenti al 1915;
    - i beni individuati dal P.S.;
    - i beni “segnalati” dalla Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici per le Provincie di Siena e Grosseto, ma ad oggi in assenza del vincolo ex L.1089/39 e ex L.1497/39.

L’area di pertinenza si deve attestare su confini o segni territoriali significativi (naturali e non) tenendo conto della struttura morfologica correlata al bene e del contesto per la visibilità ed il godimento del bene stesso.
L’intervento deve garantire nel territorio rurale un’integrazione morfologica, tipologica e insediativa con il bene esistente.
Dovranno essere mantenuti i caratteri tradizionali del luogo attraverso l’utilizzo di elementi e finiture appropriate in sostituzione di elementi impropri e di materiali inadeguati.
Sarà il R.U. a definire l’esatta estensione di tale fascia di rispetto (area di pertinenza) peri beni di cui al presente punto.
Il P.S., in attesa dell’adozione del R.U. nel quale verrà individuata la fascia di rispetto (area di pertinenza), stabilisce le seguenti misure di salvaguardia:
 - non è ammessa nuova edificazione;
 - la ristrutturazione edilizia non potrà comportare aumento del sedime;
 - i movimenti terra ammissibili saranno quelli necessari unicamente per fini agricoli e per reti tecnologiche.

Nelle aree di interesse storico-documentale minerarie (lett.m art.146 D.Lgs 490/99) che non presentano emergenze visibili, il R.U., in caso di interventi di trasformazione, definirà le relative procedure inerenti le modalità di comunicazione alle autorità competenti.

ART.10 bis – PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI VALORE STORICO-AMBIENTALE-CULTURALE

Il R.U. dovrà effettuare un’indagine conoscitiva attraverso specifici elenchi sul patrimonio edilizio esistente ante 1940 in zona extraurbana ed urbana al fine di individuare i valori storici, architettonici e ambientali da tutelare e valorizzare attraverso categorie di intervento appropriate ai valori riscontrati e alle invarianti strutturali riconosciute dal P.S.
Fino alla redazione in sede di R.U. dei suddetti elenchi, sul patrimonio edilizio ante 1940 è consentita la ristrutturazione edilizia limitatamente a quegli interventi che non alterino i caratteri architettonici, decorativi e gli elementi che costituiscono arredo urbano propri dell’edificio medesimo.

ART.11 – AREE FORESTALI

Comprendono le aree occupate da boschi così come definiti dalla L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana” modificata dalla L.R. 1/03 ed individuati nella Tav.10a/10b/10c “Carta dell’uso del suolo”.
Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico verrà rilasciata dalle Comunità Montane ai sensi della L.R. 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle aree forestali sono vietatigli interventi di nuova edificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, salvo l’apertura di viali e cesse parafuoco in caso di comprovata necessità, nel rispetto degli strumenti sovraordinati e previa acquisizione dei pareri ed autorizzazioni necessarie.
Gli interventi all’interno delle aree forestali, volti alla tutela e al corretto uso del bosco, sono disciplinati dalle norme di legge e regolamentiregionali e provinciali in materia.
In particolare nei tagli di utilizzazione boschiva dovrà essere tutelata la biodiversità, preservando dal taglio le specie minori eventualmente presenti.
Nell’obiettivo fondamentale della conservazione e valorizzazione del bosco e di una migliore gestione della risorsa forestale, il PS prevede le seguenti azioni:

  • - miglioramento della viabilità forestale esistente con opere di minimo impatto ambientale, finalizzate a migliorare la percorribilità dei tracciati, agevolare le attività selvicolturali e le attività connesse alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi; gli interventi volti alla stabilizzazione del fondo stradale alla canalizzazione delle acque e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’ambiente circostante, facendo attenzione a non alterare lo stato dei luoghi e garantendo la stabilità delle opere nonché la regimazione delle acque.
  • - miglioramento dei castagneti da frutto mediante interventi finalizzati al recupero di castagneti abbandonati o che necessitano di particolari interventi di coltivazione. Da un punto di vista produttivo il recupero dei castagneti da frutto è incentivato dove sono presenti varietà pregiate o per conservare cultivar che rischiano di scomparire, è prevalente la valenza storica, paesaggistica o turistico ricreativa di alcuni di questi soprassuoli.
    La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno che pur derivando dall’abbandono colturale del castagneto da frutto sono stati oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione forestale ha una densità superiore a cinquecento fusti o polloni per ettaro è comunque soggetta ad autorizzazione.
  • - naturalizzazione e miglioramento dei boschi di conifere: diradamenti per favorire l’incremento e la qualità del legname ed interventi che favoriscano l’insediamento o l’affermazione delle latifoglie autoctone.
    La gestione dei soprassuoli di conifere è correlataall’età dei popolamenti e dalle loro condizioni vegetative e fitosanitarie. In quelli ancora giovani e mai diradati sono necessari diradamenti per garantirne la stabilità, migliorare la produzione degli assortimenti commerciabili e consentire il reinsediamento della rinnovazione naturale. Per i popolamenti giunti a maturità, nel caso di utilizzazione di boschi produttivi, dovrà essere favorita la rinnovazione di latifoglie autoctone ricorrendo alla rinnovazione artificiale con conifere solo dove indispensabile. Nei boschi (come ad esempio quelli localizzati in prossimità di Poggio Ritrovoli,) in cui le conifere, in particolare abete bianco e douglasia, hanno assunto particolare valore storico e paesaggistico, l’obiettivo è quello di indirizzare questi soprassuoli verso la costituzione di boschi misti con latifoglie; gli interventi in questo caso saranno diradamenti selettivi assimilabili ad un taglio di preparazione per consentire l’ingresso e l’affermazione della rinnovazione dilatifoglie mesofile spontanee e delle conifere all’interno di questi soprassuoli di origine artificiale.
  • - conversione dei boschi cedui invecchiati all’alto fusto da realizzare in aree con idonee caratteristiche edafiche ed eco-stazionali e/o per fini prevalentemente paesaggistici e turistico-ricreativi.
  • - interventi volti a migliorare la stabilità e la biodiversità e a differenziare la produzione dei boschi cedui per ottenere in futuro legname di pregio. In molti boschi sono diffuse specie quali ciliegi, aceri, sorbi, che hanno scarso valore come legna da ardere, mentre sono in grado di produrre legname pregiato. Rilasciare queste piante sia come matricine isolate che in piccoli gruppi oltre a consentire la futura produzione di fusti da lavoro, favorisce la naturale diffusione di queste specie con aumento della biodiversità e una maggiore stabilità ecologicadato che la maggior parte di queste specie producono frutti appetiti dalla fauna selvatica. Per poterli realizzare è quindi necessario presentare dei progetti esecutivi che devono essere autorizzati dall’Ente competente;
  • - Promozione di forme di associazionismo finalizzate al miglioramento e allo sviluppo della filiera bosco e prodotti della selvicoltura.

Il R.U. individuerà le aree dove questi interventi sono necessari per migliorare la produttività, la stabilità e la diversità biologica e ambientale delle aree forestali.

ART.12 – PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI

Il PS promuovela conservazione e la tutela delle piante camporili, delle alberature segnaletiche e stradali significative, dei filari alberati e delle siepi. A tal fine i PMAA dovranno contenere:

  • - la segnalazione di gruppi o piante isolate ed impegno alla loro conservazione;
  • - l’obbligo della manutenzione di siepi arboree e arbustive con operazioni colturali che ne migliorino la funzionalità (potature, abbattimento di eventuali piante secche, rinfoltimenti con specie autoctone).

Il R.U. individuerà le piante camporili e le formazioni lineari di particolare valore paesaggistico disciplinando le azioni di tutela che dovranno essere poste in atto. Individuerà, inoltre, le piante monumentali sulla scorta della legislazione vigente.

ART.13 – AREE AGRICOLE

Comprendono quelle aree occupate da seminativi, prati e pascoli permanenti, colture legnose agrarie, individuate nella Tav. 10a/10b/10c “carta dell’uso del suolo”.
Le modalità di lavorazione dei terreni agrari sono quelle previste dal Regolamento forestale. Ai fini della conservazione del suolo, devono essere mantenute efficienti le sistemazioni idrauliche agrarie esistenti ed è vietata l’eliminazione e la riduzione di sistemazioni agrarie quali terrazzamenti e ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde.
Il PMAA, laddove interessi aree boscate, dovrà uniformarsi ai criteri ed agli indirizzi contenuti nell’art.11 delle presenti norme.
Per l’esercizio e la limitazione del pascolo e per la manutenzione ed il miglioramento delle superfici destinate alla pastorizia, dovranno essere osservate le disposizioni regolamentari in materia.
Ai fini dello sviluppo del settore agricolo e zootecnico nel rispetto delle risorse del territorio vengono promosse azioni volte a salvaguardare il paesaggio agricolo e ridurre il fenomeno dell’abbandono: incrementare la compatibilità delle pratiche agricole con l’ecosistema, tutelando la fertilità del suolo, riducendo l’inquinamento del suolo e dei corpi d’acqua; favorire le produzioni tipiche e di qualità che trovano una sempre più ampia collocazione sul mercato; salvaguardare il patrimonio genetico costituito da varietà vegetali e razze animali in via di estinzione.
Vengono quindi considerati rilevanti nel giudiziodi P.M.A.A. o per la valutazione di un intervento a supporto di attività integrative le azioni previste dal Piano di sviluppo rurale ed in particolare:

  • - miglioramento della viabilità poderale ed interpoderale esistente con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento dei tracciati esistenti.
    Gli interventi volti alla stabilizzazione del fondo stradale, alla canalizzazione delle acque e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’ambiente circostante, facendo attenzione a non alterare lo stato dei luoghi e garantendo la stabilità delle opere nonché la regimazione delle acque.
  • - introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica o integrata come definiti dal reg. CEE 2092/91 relativo ai metodi di produzione biologica dei prodotti agricoli e della relativa normativa di attuazione, nonché del reg. CE 1804/99 sulle produzioni biologiche animali per l’agricoltura biologica o rispetto degli specifici disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Toscana redatti sulla base dei principi generali per le produzioni agricole, per l’allevamento di razze locali in via di estinzione, per la coltivazione di varietà vegetali a rischio di estinzione, come da P.S.R..

La disciplina di ciascuna unità e sub-unità di paesaggio -di cui al Titolo IV, Capo II delle presenti norme- contiene l’individuazione delle invarianti, gli obiettivi, le azioni di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle attività produttive.

ART.14 – FAUNA SELVATICA

La fauna selvatica, migratoria e stanziale, costituisce una risorsa importante per il Comune sia per quanto riguarda le specie protette che quelle di interesse venatorio.
In particolare viene tutelata la Zona di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (Z.P.M.) individuata dal Piano faunistico venatorio della Provincia e perimetrata nella Tav. 11, all’interno della quale non sono ammesse trasformazioni territoriali di tipo urbano, insediamenti residenziali, industriali o simili.
Vengono inoltre considerati rilevanti nel giudiziodi P.M.A.A. o per la valutazione di un intervento a supporto di attività integrative le azioni previste dal Piano faunistico venatorio provinciale e dal Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) finalizzate all’incremento della selvaggina nel territorio comunale ed in particolare:

  • - ripristino e manutenzione di aree aperte all’interno di superfici abbandonate dall’agricoltura da un periodo inferiore a quindici anni;
  • - gestione dei terreni agricoli con finalità ambientali, paesaggistiche e faunistiche (semina di colture a perdere, ricostituzione di siepi realizzazione o ripristino di stagni e laghetti);
  • - ripristino di stagni e laghetti all’interno di superfici forestali.

ART.15 – RISORSE AGRO-AMBIENTALI

Il PS individua le risorse agro–ambientali, per le quali viene prevista una particolare normativa di tutela e salvaguardia.

Risorsa suolo
Il Comune di Montieri è caratterizzato da un territorio interamente montano in cui non sono presenti suoli di prima qualità con colture di particolare pregio, o che possono presentare un’elevata potenzialità d’uso che, al contrario, è limitata dalle caratteristiche climatiche e morfologiche della zona; sono invece particolarmente importanti per la tutela del suolo ai fini idrogeologici le sistemazioni idraulico agrarie che devono essere mantenute in efficienza; in particolare si prevede:
- il divieto di eliminazione e/o riduzione di sistemazioni agrarie quali terrazzamenti e
  ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde ecc., fatti salvi interventi di   bonifica e sistemazione idraulica-agraria finalizzati al raggiungimento di più elevati livelli   di sicurezza statica dei versanti.

Risorsa idrica
Dal momento che nel territorio comunale di Montieri non sono presenti grandi estensioni diterreni sottoposti a colture agrarie, che possano necessitare di ingenti quantità di acqua, ma solamente pochi e piccoli appezzamenti, spesso isolati fra loro, non sono necessari nuovi invasi come dimostrato dal bilancio idrico.
Il PS non prevede la realizzazione di invasi per scopi irrigui e potabili in quanto dalla verifica effettuata sulle attuali dotazioni e sui fabbisogni futuri non emerge la necessità di tale individuazione.
Il PS non individua ambiti territoriali soggetti a bonifica idraulica.
Infine, sempre per motivi di ridotta richiesta idrica a scopi agrari, non sono previsti programmi di raccolta e riutilizzo delle acque reflue depurate.

Superfici boscate
La consistenza e la localizzazione delle superfici boschive, così come definite dalla Legge Forestale, emergono dalla relazione nel quadro conoscitivo e dalla carta dell’uso del suolo; i soprassuoli sono stati distinti secondo latipologia forestale della Regione Toscana e per ogni tipologia presente sono riportate la superficie complessiva, l’attuale forma di governo, il tipo di produzione e l’interesse naturalistico di alcune formazioni, sono inoltre state indicate alcune proposte selvicolturali per differenziare la produzione legnosa, accrescere il potenziale produttivo,la stabilità ecologica ed aumentare la diversità biologica delle foreste.
Sono inoltre state individuate le formazioni lineari che comprendono siepi e filari alberati.
- Nelle aree forestali, ai fini della prevenzione dagli incendi:
  sono vietati gli interventi di nuova edificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture,   salvo l’apertura di viali e cesse parafuoco in caso di comprovata necessità nel rispetto   degli strumenti sovraordinati e previa acquisizione dei pareri ed autorizzazioni   necessarie;
  gli insediamenti abitativi e produttivi e strutture di nuova realizzazione che possano   causare rischio d’incendio devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 100   metri dai boschi.

Fauna selvatica
Nella Z.P.M. individuata dal Piano faunistico venatorio della Provincia e perimetrata nella Tav. 9, non sono ammesse trasformazioni territoriali di tipo urbano, insediamenti residenziali, industriali o simili.

Patrimonio edilizio rurale nel contesto del paesaggio
Nell’importante contesto paesaggistico-territoriale di Montieri rivestono particolare interesse, oltre alla Riserva Naturale “Cornate Fosini”, un’area di reperimento (A.R.) circostante la Riserva e le seguenti aree di rilevante pregio ambientale (A.R.P.A.) individuate dall’Amm.ne Provinciale:

  • - PN1 Poggio di Montieri;
  • - N2 Cornate di Gerfalco;
  • - N7 Valle del Farmulla.

Insistono, inoltre, sul territorio i seguenti siti Bioitaly:

  • - pSIC 101 Cornate e Fosini con habitat e specie di interesse prioritario;
  • - pSIC 102 Poggi di Prata con habitat di interesse prioritario.

Nel territorio rurale, oltre agli edifici di interesse documentale e sottoposti alla disciplina di cui all’art.10 del PS, si trovano fabbricati sparsi di interesse ambientale-documentario per la tipologia tipica del luogo e l’uso appropriato dei materiali. In sede di stesura del Regolamento Urbanistico verrà effettuata una schedatura per ogni singolo manufatto con i tipi di intervento ammissibili.
Sempre nel territorio rurale si trovano anche nuclei rurali integrati nel paesaggio (indicati nella tav.23a/23b/23c “Articolazione del territorio in unità e sub-unità di paesaggio”) , perlopiù in stato di abbandono e per i quali si prevede un’operazione di recupero esplicitata nell’art.45 “nuclei rurali” delle presenti norme.

ART.16 – USI CIVICI

Nella tav.8 “Vincolo paesaggistico” e nella tav.8a bis/8b bis/8c bis intitolata “Vincolo paesaggistico ed emergenze di interesse storico-culturale e paesaggistico” sono localizzati terreni di proprietà collettiva relativi alla comunità di Gerfalco per i quali si rimanda all’A.S.B.U.C. di competenza.
Queste aree definite dal P.T.C. “contenitori ambientali” costituiscono una risorsa importante per i residenti che ne beneficiano, inoltre con la gestione collettiva dei boschi l’A.S.B.U.C. svolge un’azione socialmente aggregante mediante un sistema di gestione democratico e pubblico delle proprietà.
Nel caso in cui l’A.S.B.U.C. ravvisasse l’opportunità di utilizzare parte del patrimonio collettivo per altri scopi, mutandone la destinazione d’uso al fine di affidarlo in concessione o alienarne la proprietà a terzi, tali azioni potranno essere espletate mediante autorizzazione della autorità tutoria (oggi Regione Toscana) nel rispetto delle vigenti leggi in materia (oggi L.1766/27e Reg. Prov.le 322/28), previadimostrazione del pubblico interesse.
In caso di privatizzazione dei terreni di proprietà collettiva, su questi saranno applicate le norme del resto del territorio secondo la disciplina dell’u.d.p. di appartenenza.
L’A.S.B.U.C. comunicherà al Comune ogni variazione della consistenza di tali proprietà, cosicchè il quadro conoscitivo sia sempre aggiornato.

ART.17– PUNTI PANORAMICI

In riferimento all’art.20, c.18 del P.T.C., il Piano Strutturale ha recepito l’indicazione della comunità Montana relativamente all’individuazione di particolari punti di vista dai quali si aprono scorci panoramici meritevoli di apprezzamento: i punti panoramici, rappresentati nella tav.12a/12b/12c del quadro conoscitivo intitolata “Sentieristica e ippovia”.
Per salvaguardare le peculiarità del paesaggio comprese nel punto panoramico si dovranno rispettare i seguenti criteri:
- gli edifici da realizzare e/o da sopraelevare non dovranno impedire la visuale;
- dovranno essere effettuate idonee schermature con essenze arboree e/o arbustive
  tipiche del luogo nel caso in cui vengano realizzate strutture pertinenziali per pratiche   sportive;
- all’interno dei punti panoramici è vietata la localizzazione di linee aeree sia per   trasporto di energia elettrica che di telecomunicazioni, oltre ai tralicci radiotelevisivi.
All’interno di questi ambiti non sono ammesse serre fisse.
Il R.U. preciserà le norme di tutela dei punti panoramici in riferimento alla loro specifica collocazione ed i criteri di progettazione degli interventi proposti.
In sede di R.U., nell’ambito della schedatura del patrimonio edilizio di interesse ambientale-documentale, potrà essere integrata l’individuazione dei siti di interesse panoramico.


 

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