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INDICE
Titolo I - FINALITÀ E INDIRIZZI
Art. 1 - Lo sviluppo sostenibile
Art. 2 - Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli
Enti Locali
Art. 3 - Strutture tecniche per il governo del territorio
Art. 4 - Sistema informativo territoriale
Art. 5 - Norme generali per la tutela e l'uso del territorio
Titolo II - SOGGETTI E FUNZIONI
Capo I - I compiti della Regione
Art. 6 - Il Piano di indirizzo territoriale
Art. 7 - Formazione e approvazione del P.I.T. - Modifica all'art.
6 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n. 26
Art. 8 - Verifica di compatibilità
Art. 9 - Efficacia del P.I.T.
Art. 10 - Potere sostitutivo della Regione
Art. 11 - Misure di salvaguardia
Art. 12 - Misure cautelari
Art. 13 - Istruzioni tecniche
Art. 14 - Nucleo tecnico di valutazione
Art. 15 - Comitato Tecnico Scientifico
Capo II - I compiti delle province
Art. 16 - Il piano territoriale di coordinamento
Art. 17 - Formazione e approvazione del P.T.C.
Art. 18 - Garante per l'informazione
Art. 19 - Varianti e aggiornamenti del P.T.C.
Art. 20 - Efficacia del P.T.C.
Art. 21 - Misure di salvaguardia
Art. 22 - Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia
Capo III - I compiti dei Comuni
Art. 23 - Piano regolatore generale
Art. 24 - Piano strutturale
Art. 25 - Formazione del piano strutturale
Art. 26 - Varianti del piano strutturale
Art. 27 - Efficacia del piano strutturale
Art. 28 - Regolamento urbanistico
Art. 29 - Programma Integrato d'intervento
Art. 30 - Formazione del programma integrato d'intervento
Art. 31 - Piani attuativi
Art. 32 - Valutazione degli effetti ambientali
Art. 33 - Misure di salvaguardia
Art. 34 - Disciplina delle aree non pianificate
Art. 35 - Regolamenti edilizi
Art. 35bis - Poteri di deroga previsti dai Piani Regolatori Generali
Capo IV - Semplificazione
delle procedure
Art. 36 - Accordi di pianificazione
Titolo III - NORME TRANSITORIE
Art. 37 - Adempimenti della Regione
Art. 38 - Adempimenti della Provincia
Art. 39 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Art. 40 - Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici
comunali e loro varianti
Art. 41 - Abrogazioni
Titolo 1
FINALITÀ E INDIRIZZI
Art. 01 - Lo sviluppo sostenibile
1. La presente legge, di riforma dei principi e delle modalità
per il governo del territorio, orienta l'azione dei pubblici poteri
ed indirizza le attività pubbliche e private a favore dello
sviluppo sostenibile nella Toscana, garantendo la trasparenza dei
processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte
di governo del territorio.
2. Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali
potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a
salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire
delle risorse del territorio.
3. Il governo del territorio privilegia una organizzazione degli
spazi che salvaguarda il diritto alla autodeterminazione delle scelte
di vita e di lavoro (3).
Art. 02 - Le risorse del territorio e l'azione della Regione
e degli Enti locali
1. Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo,
gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli equilibri
ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte
dei quali è valutata la sostenibilità ambientale delle
trasformazioni del territorio.
2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali, le
città e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti
materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici.
3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione, le Province,
i Comuni singoli o associati, nel quadro dei principi della legge
8 giugno 1990, n. 142, esercitano in modo organico e coordinato
le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo di cui
alla presente legge, assicurando il collegamento e la coerenza tra
politiche territoriali e di settore.
4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla definizione dei
piani e programmi di competenza statale curandone la coerenza con
il sistema degli atti di governo del territorio regionale.
5. Ai fini delle intese di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383,
la Regione garantisce la partecipazione effettiva degli enti locali,
in rapporto alle rispettive competenze, e si conforma al loro parere
nei casi di esclusiva rilevanza territoriale locale.
Art. 03 - Strutture tecniche per il governo del territorio
1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali per il
governo del territorio operano in un rapporto di stretta collaborazione
e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli
atti e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici
e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Regione, le Province, i Comuni assumono gli opportuni accordi
per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma,
comunicando l'avvio delle elaborazioni relative agli atti di pianificazione
di competenza dei rispettivi enti agli altri soggetti istituzionali
interessati, che forniscono, entro sessanta giorni dal ricevimento,
gli elementi in loro possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo
e le indicazioni necessarie ai fini della corrispondenza tra gli
atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della
programmazione territoriale provinciale e regionale.
3. Le Province assicurano comunque, se richieste, la necessaria
assistenza tecnica ai Comuni del rispettivo territorio.
4. La Regione promuove e agevola le forme di assistenza tecnica
di cui al terzo comma.
4 bis. La Regione incentiva ed agevola, ai fini del governo del
territorio, anche su richiesta dei Comuni, l'integrazione fra le
attività delle strut-ture tecniche dei Comuni medesimi nelle
forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.
(31)
Art. 04 - Sistema informativo territoriale
1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano
alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale
(S.I.T.).
2. Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale
per la definizione degli atti di governo del territorio e per la
verifica dei loro effetti.
3. Sono compiti del S.I.T.:
a) l'organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio,
articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti
alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione
con i dati statistici, della georeferenziazione, della certificazione
e finalizzazione, della diffusione, conservazione e aggiornamento;
b) la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi
della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica
e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;
c) la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione delle
normative e dalle azioni di trasformazione del territorio.
4. Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini e vi possono
confluire, previa certificazione nei modi previsti, informazioni
provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.
5. Alla costituzione e alla disciplina del S.I.T. si provvede, anche
con atti successivi, entro un anno, d'intesa con le Province e i
Comuni, nel quadro degli adempimenti previsti dallo Statuto regionale
per garantire la disponibilità dei dati informativi.
Art. 05 - Norme generali per la tutela e l'uso del territorio
1. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale si
conformano ai principi generali di cui ai seguenti commi.
2. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale assicurano
l'adempimento delle finalità previste dalle leggi nazionali
e regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e di
tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
3. Nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta
in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri
degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione
del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione
degli effetti ambientali previste dalla legge. Le azioni di trasformazione
del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un
bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali
del territorio.
4. Nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infrastrutturali
sono di norma consentiti quando non sussistono alternative di riuso
e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti.
Devono comunque concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi
e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione
e recupero del degrado ambientale.
5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti
insediativi sono consentiti se esistano o siano contestualmente
realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse
essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire:
l'approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa del suolo
per rendere l'insediamento non soggetto a rischi di esondazione
o di frana; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità
dell'energia e la mobilità.
5 bis. Deve essere altresì garantita una corretta distribuzione
delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione
tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione
dei tempi nei diversi cicli della vita umana, in modo da favorire
una fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale,
che non induca necessità di mobilità (4).
6. Tutti i livelli di piano previsti dalla presente legge inquadrano
prioritariamente invarianti strutturali del territorio da sottoporre
a tutela, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile nei termini
e nei modi descritti dall'art. 1.
Titolo 2
SOGGETTI E FUNZIONI
Capo 1 - I COMPITI
DELLA REGIONE
Art. 06 - Il piano di indirizzo territoriale
1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è l'atto di
programmazione con il quale la Regione, in conformità con
le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'art.
4 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per
la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di
coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali,
e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.
2. Il P.I.T. contiene:
a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle
risorse essenziali del territorio, mediante:
- la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri
ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici,
sociali e culturali, definendo i criteri di utilizzazione delle
risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;
- la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani e le condizioni
per rafforzare gli effetti di complementarietà e di integrazione
tra le varie parti di essi, al fine di migliorarne la funzionalità
complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;
- la distribuzione delle funzioni e l'organizzazione del sistema
di mobilità nel territorio regionale diretti ad integrare
le condizioni di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini
con l'organizzazione sul territorio delle attrezzature e dei servizi
garantendone accessibilità e fruibilità (5).
- la individuazione delle azioni per la salvaguardia delle risorse
essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento
e la prevenzione delle calamità naturali, con particolare
riferimento ai bacini idrografici;
b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in funzione della
localizzazione di:
- aeroporti;
- porti;
- interporti;
- autostrade e itinerari stradali d'interesse regionale;
- ferrovie e impianti ferroviari d'interesse regionale;
- sedi universitarie;
- sedi ospedaliere;
- parchi regionali;
- impianti tecnologici di interesse regionale;
- altri interventi sul territorio di interesse unitario, riconosciuti
come tali dalla legge;
- aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate. (32);
- stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti. (45)
c) prescrizioni localizzative indicate da piani regionali di settore;
d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) il termine entro il quale la provincia è tenuta ad adeguare
il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 16;
f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti
urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T.
nel caso previsto dall'art. 11, quarto comma.
Art. 07 - Formazione e approvazione del P.I.T. - Modifica
all'art. 6 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26
1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del P.I.T., elabora
un documento preliminare sui contenuti del P.I.T. e lo trasmette
al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni interessati anche
ai fini dell'art. 3, secondo comma.
2. Ogni Provincia, per un esame congiunto del documento, convoca
una conferenza di programmazione, ai sensi dell'art. 16 della L.R.
9 giugno 1992, n. 26, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità
montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Alle conferenze
è invitata altresì la Giunta regionale.
3. Entro 120 giorni dalla trasmissione di cui al primo comma, il
Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta, convoca una conferenza
di programmazione conclusiva, con la partecipazione delle Province.
4. Le Province espongono in tale occasione le loro osservazioni
e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate dagli enti
locali partecipanti alle precedenti conferenze.
5. Degli esiti della conferenza è redatto apposito verbale,
nel quale sono elencate le osservazioni e proposte finali delle
Province.
6. Il P.I.T. è approvato, sentito il comitato tecnico-scientifico
di cui all'art. 15, con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, e diventa esecutivo con la pubblicazione
sul bollettino ufficiale della Regione.
7. La deliberazione motiva espressamente circa le decisioni assunte
in merito alle osservazioni e proposte verbalizzate ai sensi del
quinto comma.
8. Le procedure di cui ai commi precedenti si osservano anche nei
casi di variante del P.I.T. Le modifiche e integrazioni al P.I.T.
di interesse riferito a limitati ambiti territoriali possono tuttavia
essere disposte a seguito di conferenze cui partecipino solo le
amministrazioni interessate.
9. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute nei piani
regionali di settore, se non previste dal P.I.T. o da esso difformi,
sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e diventano
efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.
10. Il P.I.T. è sottoposto a verifica da parte del Consiglio
regionale ogni tre anni.
11. I commi 2 e 3 dell'art. 6 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26, sono
soppressi e sostituiti dal seguente: "2. Le prescrizioni di
carattere territoriale contenute in atti di programmazione regionale,
attuativi del Prs, ove già non previste nel piano di indirizzo
territoriale (P.I.T.) di cui alla presente legge regionale, recante
"Norme per il governo del territorio", o difformi da esso,
sono adottate contestualmente alla variante al medesimo e acquistano
efficacia subordinatamente all'approvazione della variante stessa".
Art. 08 - Verifica di compatibilità
1. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali
di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, al
fine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali,
ad una verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso
delle risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento
agli effetti sulle risorse naturali.
2. La verifica è effettuata dal nucleo tecnico di valutazione
di cui all'art. 14.
3. Dell'esito delle verifiche è dato espressamente atto nel
provvedimento di approvazione dello strumento di programmazione
settoriale, ovvero nel provvedimento di approvazione di sue varianti
o aggiornamenti.
4. Gli atti regionali di programmazione di cui al primo comma devono
essere integrati, ai fini della verifica di cui al presente articolo,
da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse
territoriali di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi
e modalità, le risorse essenziali del territorio comunque
interessate dalle azioni di trasformazione, i parametri per la verifica
degli effetti.
5. Ogni atto o provvedimento regionale, o a partecipazione regionale,
cui la legge riconosca effetti in ordine all'uso delle risorse essenziali
del territorio deve essere previamente sottoposto alla verifica
di cui al presente articolo.
Art. 09 - Efficacia del P.I.T.
1. Alle prescrizioni del P.I.T. si conformano i piani territoriali
di coordinamento delle Province, di cui all'art. 16.
Art. 10 - Potere sostitutivo della Regione
1. Qualora i comuni non conformino, entro i termini stabiliti dal
P.T.C. o dal P.I.T. nel caso previsto dall'art. 11, quarto comma,
i propri strumenti urbanistici vigenti alle prescrizioni del Piano
Territoriale di Coordinamento, la Giunta regionale trasmette idonea
segnalazione al Comitato regionale di Controllo, il quale provvede
ai sensi degli artt. 45 e 46 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31. Analoga
segnalazione può essere fatta dalla Provincia direttamente
al comitato regionale di controllo o alla Giunta regionale.
Art. 11 - Misure di salvaguardia
1. Dalla pubblicazione del P.I.T. si applicano le misure di salvaguardia
di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.
2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui
al primo comma.
3. Le disposizioni di salvaguardia si applicano a decorrere dalla
data della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione
e sono immediatamente comunicate alle Province e ai Comuni interessati.
Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del piano strutturale
di cui all'art. 24, alle prescrizioni del P.I.T. o delle sue varianti
e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.
4. In caso di inerzia della provincia oltre il termine stabilito
dal P.I.T., le prescrizioni del P.I.T. o delle sue varianti acquistano
l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento ovvero prevalgono
su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per
l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni
del Piano Territoriale di Coordinamento.
Art. 12 - Misure cautelari
1. La Giunta regionale può approvare in via eccezionale particolari
disposizioni cautelari, di durata non superiore a dodici mesi, con
i contenuti e gli effetti di cui all'art. 11, in occasione di calamità
naturali o nei casi in cui la legge attribuisca alla Regione poteri
straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza.
Art. 13 - Istruzioni tecniche
1. La Giunta regionale approva le istruzioni tecniche che debbono
essere osservate nella redazione degli atti di programmazione e
di pianificazione territoriale, nonché dei regolamenti edilizi
di cui all'art. 35, di competenza degli enti locali.
2. Le istruzioni, anche ai fini di cui agli artt. 3 e 4, disciplinano
in particolare i criteri e le modalità tecniche:
a) per il rilevamento, l'analisi e la restituzione dello stato delle
risorse territoriali;
b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui al primo comma;
c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi, delle finalità
della presente legge nella scelta dei materiali e delle tecnologie
edilizie con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali.
3. Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati che formano
o accompagnano gli atti di programmazione e pianificazione suddetti,
nonché le relative modalità di elaborazione tecnica
e metodologica.
Art. 14 - Nucleo tecnico di valutazione
1. È costituito con deliberazione della Giunta regionale
un nucleo tecnico di valutazione, composto da dirigenti delle competenti
strutture dell'amministrazione regionale.
2. Il nucleo è coordinato, su designazione della Giunta,
da uno dei dirigenti che ne fanno parte.
3. Il nucleo è organo consultivo della Giunta ed è
obbligatoriamente sentito per le verifiche di cui all'art. 8 e per
le valutazioni di impatto territoriale di cui all'art. 4, settimo
comma, della L.R. 9 giugno 1992, n. 26.
4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del nucleo i dirigenti
delle Province da esse designati, nei casi di pareri e valutazioni
inerenti atti di interesse territoriale della Provincia.
Art. 15 - Comitato Tecnico-scientifico
1. È costituito, quale organo consultivo del Consiglio e
della Giunta regionale, un Comitato tecnico-scientifico composto
da 8 membri, nominati dal Consiglio regionale con criterio interdisciplinare,
e presieduto da un componente della Giunta regionale dalla stessa
designato.
2. Il Comitato si pronuncia obbligatoriamente sul P.I.T. e sui suoi
aggiornamenti e varianti, nonché, ogni qualvolta il Consiglio
o la Giunta ne facciano richiesta, sui principali provvedimenti
inerenti le materie della presente legge.
3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, il Consiglio regionale individua
le aree culturali e professionali al fine di garantire il carattere
interdisciplinare del Comitato, nonché i criteri di designazione
dei componenti. Il regolamento detta altresì i termini per
la prima nomina e le norme per il funzionamento del Comitato.
4. Ai componenti del Comitato è dovuto, per ogni giornata
di seduta, un gettone di presenza di Lire 100.000 (centomila) lorde.
5. Ai componenti che non risiedono e non hanno la propria sede abituale
di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per
ogni giornata di seduta, oltre il gettone di presenza, il trattamento
di missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata
qualifica.
6. Ai componenti che, per ragioni attinenti il loro mandato e diverse
dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località
diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento di
missione previsto per i dirigenti regionali di più elevata
qualifica.
7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono
essere rinnovati per una sola volta consecutiva.
Capo 2 - I COMPITI DELLE PROVINCE
Art. 16 - Il piano territoriale di coordinamento
1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) è l'atto
di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo
del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo
tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione
urbanistica comunale.
2. Con riferimento al territorio provinciale, in conformità
alle prescrizioni del P.I.T. e ferme restando le competenze dei
comuni e degli enti-parco istituiti nel territorio provinciale,
il P.T.C.:
a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;
b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del
territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio
degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario,
e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale,
per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza
regionale, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. b);
c1) formula indirizzi in ordine al perseguimento delle finalità
indicate nell'art. 5, comma 5bis, e nell'art. 6, secondo comma,
terzo alinea (6);
d) ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione
dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431.
3. Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni
di compatibilità tra le varie forme e modalità di
utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.
4. Il P.T.C. contiene:
a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio
e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità
in riferimento ai sistemi ambientali locali indicando, con particolare
riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso,
anche ai fini delle valutazioni di cui all'art. 32;
b) prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei
sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle
dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse
sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi
in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità
di una loro trasformazione;
d) prescrizioni concernenti la specificazione dei criteri e degli
ambiti territoriali in funzione della localizzazione degli interventi
sul territorio d'interesse unitario regionale, di cui all'art. 6,
secondo comma, lett. b);
e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;
f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'art. 21.
5. Le prescrizioni del P.T.C., di cui ai precedenti commi, costituiscono,
unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione
e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto
previsto dall'art. 11, quarto comma.
6. Ai fini di cui al quinto comma, nel P.T.C. sono riportati, nei
limiti in cui incidano sulle risorse del territorio provinciale,
anche le intese di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.
616, come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, gli accordi
di programma e quant'altro, ai sensi delle vigenti disposizioni,
ed esclusi gli strumenti urbanistici comunali, produca diretti effetti
sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale.
7. Qualora la Provincia non adempia alle disposizioni del sesto
comma, si applica il quarto comma dell'art. 11.
8. La Provincia con l'atto di approvazione del P.T.C. assegna i
termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle
prescrizioni del P.T.C.
Art. 17 - Formazione e approvazione del P.T.C.
1. Il presidente della Giunta provinciale avvia il procedimento
di formazione del P.T.C., indicendo a tale effetto una conferenza
di programmazione con i Comuni e le Comunità montane territorialmente
interessati.
2. Alla conferenza è invitata a partecipare anche la Giunta
regionale.
3. Sono sottoposti all'esame della conferenza, a cura della Provincia,
anche ai fini dell'art. 3, secondo comma:
a) gli elementi di cui all'art. 16, terzo comma;
b) gli obiettivi generali che si ritiene di assumere nell'uso e
nella tutela delle risorse del territorio provinciale;
c) le valutazioni circa la conformità alle prescrizioni del
P.I.T., ai sensi dell'art. 9.
4. Entro sessanta giorni dalla conferenza, la Giunta regionale,
i Comuni e le Comunità montane comunicano al Presidente della
Giunta provinciale pareri ed osservazioni su quanto emerso nel corso
della conferenza e su quanto si ritiene comunque opportuno segnalare
ai fini delle ulteriori fasi del procedimento. Sono inoltre comunicati
i dati e ogni ulteriore elemento necessario ad integrare o modificare
il quadro conoscitivo.
5. Decorso il termine di cui al quarto comma, la provincia elabora
un progetto preliminare di P.T.C. e lo sottopone all'esame di una
nuova conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità
montane, con invito a partecipare esteso alla Giunta regionale.
6. A seguito della conferenza, la Provincia adotta il P.T.C. facendo
esplicita e puntuale menzione degli esiti delle conferenze; il P.T.C.
è depositato nella sede della Provincia per la durata di
trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà
di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente
reso noto al pubblico mediante avviso sul bollettino ufficiale della
Regione e pubblicazione per almeno tre giorni sui tre quotidiani
di maggiore tiratura a livello provinciale.Copia del piano adottato
è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale.(33)
7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del
deposito, possono presentare osservazioni gli enti locali, altri
enti pubblici interessati, enti ed associazioni economiche, sindacali,
culturali ed ambientaliste, nonché, al solo fine della migliore
redazione dell'atto, ogni altro soggetto interessato.
8. Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del deposito o dalla
data del ricevimento da parte della Regione degli elaborati del
piano adottato, se posteriore, la Giunta regionale può pronun-ciarsi
sulla conformità del piano adottato alle prescrizioni del
P.I.T., indicando ove occorra le modifiche da apportare a tal fine.
(34)
9. Il P.T.C. è approvato dalla Provincia sentito un apposito
nucleo tecnico costituito con la partecipazione delle competenti
strutture provinciali. La deliberazione motiva espressamente le
determinazioni assunte in ordine alla pronuncia di cui al comma
8 e si conforma alle prescrizioni contenute nel P.I.T.Copia del
piano approvato è immediatamente trasmessa alla Giunta regionale.
(35)
10. La deliberazione motiva espressamente l'eventuale mancato accoglimento
delle osservazioni di cui al settimo comma.
11. Il P.T.C. è pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione e diventa efficace decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione.
11 bis. Al fine di attribuire al Piano territoriale di coordinamento
il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione
della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della tutela
del suolo e della tutela delle bellezze naturali, le amministrazioni
statali competenti partecipano alle conferenze di programmazione
e alle stesse è inviato il progetto preliminare del PTC e
il PTC adottato. La deliberazione delle Province di approvazione
del PTC di cui al comma 9 da atto delle eventuali intese intervenute
con le amministrazioni statali. (36)
Art. 18 - Garante dell'informazione
1. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui al
primo comma dell'art. 17, la Provincia dà avviso della procedura
attraverso pubblicazione sul BU della Regione Toscana e assicura
adeguata informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente
diffusi nella provincia.
2. Con lo stesso atto è individuato all'interno della struttura
dell'ente o nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto
dall'art. 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un
garante per l'informazione sul procedimento, con il compito di assicurare
a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell'amministrazione
e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più
idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati.
3. Contestualmente all'avvio della Conferenza di cui al quinto comma
dell'art. 17, il Garante assicura l'informazione al pubblico ai
sensi del primo comma.
4. Il garante raccoglie e trasmette immediatamente agli organi competenti
le osservazioni e i pareri raccolti da allegare al preliminare di
P.T.C. di cui al quinto comma dell'art. 17.
Art. 19 - Varianti e aggiornamenti del P.T.C.
1. Le varianti al P.T.C. sono approvate con le stesse procedure
di cui all'art. 17.
2. Per le varianti che si rendono necessarie ai fini di adeguare
il P.T.C. alle prescrizioni della programmazione regionale, non
si applicano i commi dal primo al quinto dell'art. 17; la variante
del P.T.C., in tal caso, è adottata sentito il parere dei
Comuni interessati.
3. La Provincia, avvalendosi di un apposito osservatorio permanente,
redige ogni due anni una relazione sullo stato del governo del territorio
provinciale, con la quale:
a) sono aggiornati gli elementi del quadro conoscitivo su cui si
basa il P.T.C.;
b) è verificata l'efficacia delle prescrizioni del P.T.C.;
c) è evidenziata la eventuale necessità di aggiornare
o modificare il P.T.C.
4. Il mero aggiornamento del quadro conoscitivo su cui si basa il
P.T.C. o l'integrazione di questo ai sensi dell'art. 16, sesto comma,
qualora non comportino ulteriori modifiche del P.T.C. sono direttamente
approvati dalla Provincia. La delibera di approvazione, una volta
esecutiva, è comunicata alla Giunta regionale e ai Comuni
interessati, è pubblicata sul bollettino ufficiale della
Regione e diventa efficace a decorrere dalla data di pubblicazione.
Art. 20 - Efficacia del P.T.C.
1. Alle prescrizioni del P.T.C. si conformano gli strumenti urbanistici
comunali.
2. Nei casi di mancato, parziale o inesatto adeguamento, si applica
l'articolo 10.
3. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti provinciali
di programmazione settoriale, se non previste dal P.T.C. o da esso
difformi, sono adottate contestualmente alla variante al P.T.C.
medesimo e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della
variante stessa.
Art. 21 - Misure di salvaguardia
1. Unitamente al P.T.C. o alle sue varianti sono dettate le opportune
disposizioni di salvaguardia, riferite a determinate zone del territorio
provinciale, per il tempo strettamente necessario a dare operatività,
ai sensi della presente legge, alle prescrizioni localizzative del
P.T.C., di cui all'art. 16, comma quarto, lett. e), ancorché
solo adottate.
2. Le disposizioni di salvaguardia sono immediatamente comunicate
ai Comuni interessati, si applicano a decorrere dalla data della
loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, hanno
i contenuti e gli effetti di cui rispettivamente al primo, secondo
e terzo comma dell'art. 11.
Art. 22 - Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia
1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi degli articoli
26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla
legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché ai sensi del Capo primo
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono attribuite alle Province
(19).
2. Ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui
all'articolo 7, ottavo comma, all'articolo 9, quinto comma, all'articolo
18, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco
è tenuto a dare immediata comunicazione al Presidente della
Giunta provinciale dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti
in riferimento ai singoli rapporti di polizia giudiziaria (19).
3. In caso di accertata inerzia del Sindaco, il presidente della
Giunta provinciale diffida lo stesso a provvedere nel termine di
quindici giorni.
4. Decorso il termine di cui al terzo comma senza che il Sindaco
abbia comunicato le determinazioni assunte, il presidente della
Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, emette i provvedimenti
previsti dalla legge, incaricando il Sindaco della loro esecuzione
e dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria.
5. Le Province trasmettono alla Regione, entro i mesi di gennaio
e di luglio di ogni anno, un analitico resoconto semestrale dei
rapporti pervenuti, dei provvedimenti adottati e delle attività
svolte nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo 3 - I COMPITI DEI COMUNI
Art. 23 - Piano regolatore generale
1. Il piano regolatore generale (P.R.G.) è costituito dal
complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali
il Comune disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio
comunale e delle relative risorse.
2. Il P.R.G. è composto:
a) dal piano strutturale, di cui all'art. 24;
b) dal regolamento urbanistico di cui all'art. 28;
c) dal programma integrato di intervento di cui all'art. 29.
3. Sono direttamente precettivi ed operativi:
a) il regolamento urbanistico e il programma integrato di intervento;
b) le disposizioni di cui all'art. 27, secondo comma.
Art. 24 - Piano strutturale
1. Il piano strutturale (P.S.) definisce le indicazioni strategiche
per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C.
provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla
comunità locale.
2. Il P.S. contiene:
a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle
risorse individuate dal P.T.C.; la ricognizione delle prescrizioni
del P.T.C.;
b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale
anche tenendo conto dell'esigenza dell'organizzazione programmata
dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini,
nel perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma
5bis (7);
c) la individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, insediativi,
infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire
i suddetti obiettivi;
d) gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui
all'art. 32;
e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione
della parte gestionale del P.R.G.;
f) gli indirizzi programmatici per la sua attuazione;
g) le salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni,
da rispettare sino all'approvazione del regolamento urbanistico;
h) lo statuto dei luoghi che raccoglie gli elementi dell'inquadramento
previsto al comma 6 dell'art. 5, nell'ambito dei sistemi ambientali
con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei sistemi
territoriali, urbani, rurali e montani;
i) il quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio
al fine del riequilibrio e della riorganizzazione dei tempi, degli
orari e delle necessità di mobilità (8).
3. Gli indirizzi e i parametri di cui al secondo comma, lett. e),
consistono, in particolare:
a) nella individuazione delle invarianti ai sensi dell'art. 5, sesto
comma, attraverso la definizione:
- dei criteri e della disciplina da seguire per la definizione degli
assetti territoriali, anche in riferimento a ciascuna delle unità
territoriali di cui alla lettera b) del presente comma o a parti
di esse;
- delle specificazioni della disciplina degli aspetti paesistici
e ambientali ai sensi dell'art. 1/bis della legge 8 agosto 1985,
n. 431;
b) nella divisione del territorio comunale in unità territoriali
organiche elementari (20);
c) nella definizione delle dimensioni massime ammissibili degli
insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture
e dei servizi necessari, in ciascuna unità territoriale organica
elementare.
4. Il P.S. contiene inoltre i criteri per la definizione e la valutazione
dei piani e programmi di settore di competenza comunale, previsti
dalla legge, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del
territorio.
Art. 25 - Formazione del piano strutturale
1. Il procedimento di formazione del P.S. è avviato dal comune,
con atto che indica:
a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche
compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale
vigente;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche
da svolgere;
la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla
Giunta provinciale ai fini dell'art. 3, secondo comma.
2. Il Comune adotta il progetto di P.S., che è depositato
nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi,
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico
mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (48)
e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente
trasmessa alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
3. La consultazione su tale progetto è allargata a cittadini
e associazioni. Di ciò si fa carico un garante dell'informazione,
individuato dal Comune analogamente a quanto previsto dall'art.
18.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del
deposito chiunque può presentare osservazioni.
5. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro
novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente
sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modifiche conseguenti
alle osservazioni pervenute (21).
6. Il Comune richiede alla Provincia l'espressione del parere di
conformità con le prescrizioni del P.T.C., da inviare nel
termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto
di cui al comma quinto o della comunicazione del mancato ricevimento
di osservazioni. Il termine può essere interrotto per una
sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi
integrativi. La deliberazione è altresì trasmessa
alla Giunta regionale per conoscenza (22).
7. Una volta acquisito il parere della Provincia, ovvero decorso
comunque il termine di cui al sesto comma, il progetto è
sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.
8. La deliberazione del Consiglio comunale richiama il parere della
Provincia se pervenuto, motivando espressamente le corrispondenti
determinazioni assunte e conformandosi alle localizzazioni di cui
all'art. 16, quarto comma, lett. c), d), ed e).
9. Il P.S. è immediatamente depositato nella sede del Comune
ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta
provinciale.
10. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a
dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta
approvazione del P.S.
11. Il P.S. diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di
cui al decimo comma.
12. Qualora nelle varie fasi di formazione del P.S. siano apportate
sostanziali modificazioni al progetto di piano pubblicato, il Comune
è tenuto ad effettuare una nuova pubblicazione ai sensi dei
comma secondo e terzo. Si applicano le norme di cui ai commi tre
e seguenti del presente articolo.
Art. 26 - Varianti del piano strutturale
1. Le varianti al P.S. sono approvate con le procedure di cui all'art.
25.
2. Per le varianti che si rendano necessarie ai soli fini di adeguare
il P.S. alle prescrizioni del P.T.C. si osservano le disposizioni
dei commi dal sesto all'undicesimo dell'art. 25.
Art. 27 - Efficacia del piano strutturale
1. Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti, di cui
ai successivi articoli, costituenti la parte gestionale del P.R.G.
2. Il P.S. ha carattere direttamente precettivo e operativo relativamente
alla localizzazione sul territorio degli interventi di cui all'art.
16, quarto comma, lett. c), d) ed e), e sesto comma, nonché
alle salvaguardie di cui all'art. 24, secondo comma, lett. g).
Art. 28 - Regolamento urbanistico
1. Il regolamento urbanistico è obbligatorio per tutti i
Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio
comunale.
2. Il regolamento urbanistico contiene:
a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, legge 6 agosto 1967, n.
765, e dell'art. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
b) la individuazione delle aree all'intervento di tale perimetro
sulle quali è possibile, indipendentemente dal programma
integrato d'interventi di cui all'art. 29, l'edificazione di completamento
o di ampliamento degli edifici esistenti;
c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
d) la individuazione delle aree, in conformità dell'art.
24, terzo comma, per le quali, in rapporto alla loro particolare
complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante
i piani attuativi di cui all'art. 31;
e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di
cui al punto d) consentiti all'esterno dei centri abitati, indipendentemente
dal programma integrato d'interventi di cui all'art. 29;
f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;
f bis) la mappa di accessibilità urbana contenente il censimento
delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione
degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata
fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi
comuni delle città da parte dei cittadini, compresi gli anziani,
i bambini e i disabili. (49)
g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio
esistente;
h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative
con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi
dell'art. 36 legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod. e della disciplina
regionale ivi prevista (9).
3. Il regolamento urbanistico è valido a tempo indeterminato,
salvo quanto previsto al quarto comma.
4. Le previsioni del regolamento urbanistico di cui al secondo comma,
lett. c), d) ed f), decadono dopo cinque anni dall'approvazione
del regolamento, se non siano stati approvati i piani attuativi
o i progetti esecutivi delle infrastrutture.
4 bis. La mappa di accessibilità urbana è aggiornata
dal comune almeno quinquennalmente; all'aggiornamento si procede
secondo quanto disposto al comma 6. Sono fatti salvi gli aggiornamenti
che non rechino innovazioni sostanziali alla mappa, i quali sono
approvati con unica deliberazione del consiglio comunale. (50)
5. Nei casi in cui siano previsti dal regolamento urbanistico piani
attuativi di iniziativa privata, la decadenza di cui al quarto comma
si ha quando non sia stata stipulata, entro il quinquennio, la convenzione
o i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete,
con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.
6. Per il procedimento di formazione e approvazione del regolamento
urbanistico e delle varianti ad esso, conformi alle prescrizioni
del P.S., si applicano le procedure di cui ai commi da tre a otto
dell'art. 30.
7. Gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi
del terzo comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
succ. mod., sono adottati nel rispetto dei criteri di cui alla lettera
h) del secondo comma (10).
Art. 29 - Programma Integrato d'Intervento
1. Il programma integrato d'intervento è lo strumento facoltativo
con il quale l'amministrazione comunale, in attuazione del piano
strutturale, individua le trasformazioni del territorio da attuare
per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo
che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una
esecuzione programmata.
2. La durata di validità del programma integrato d'intervento
si intende prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica
della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, salvo diversa
determinazione del Consiglio comunale.
3. Il programma integrato d'intervento, in conformità con
gli obiettivi, gli indirizzi e i parametri di cui al secondo e al
terzo comma dell'art. 24 (11), definisce, ai fini degli interventi
da realizzare:
a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili
e i relativi impianti, da realizzare o da trasformare nel periodo
di validità del piano;
b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate
all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai piani attuativi
di cui all'art. 31, con indicazione dei vincoli e dei caratteri
da osservare in ciascuna zona;
c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte
a speciali servitù;
c bis) i programmi di superamento delle barriere architettoniche
qualora presenti nell'ambito urbano ad impedimento dell'accessibilità
delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni; (49)
d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché
ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;
e) le norme per la propria attuazione.
4. Il programma integrato d'intervento è completato dalla
individuazione delle risorse del territorio utilizzate e dalla valutazione
degli effetti sui sistemi ambientali, insediativi e socio-economici;
dalla valutazione degli effetti sugli atti di competenza del sindaco
ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e succ. mod. (12); dalla valutazione della fattibilità
economico-finanziaria delle trasformazioni previste con particolare
riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune;
dal piano urbano del traffico e dagli altri piani di competenza
comunale, previsti dalla legge regionale, aventi effetti sull'uso
e la tutela delle risorse del territorio.
5. Il programma integrato d'intervento integra le funzioni e ha
gli effetti di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n.
179.
6. Qualora il programma integrato d'intervento approvato contenga
gli elaborati necessari esso produce gli effetti dei piani attuativi
di cui all'art. 31.
7. Le previsioni del programma integrato d'intervento decadono se,
entro il termine di validità del programma, non siano state
richieste le concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati
i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi previsti
dal piano. Se quest'ultimo prevede piani d'iniziativa privata, la
decadenza si produce quando non sia stata stipulata, entro il termine
di validità del piano, la convenzione o i proponenti non
si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale
d'obbligo a favore del Comune.
Le disposizioni dei piani attuativi, previsti dal programma integrato
d'intervento e definiti durante il periodo di validità di
questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di
validità suddetto.
Art. 30 - Formazione del programma integrato d'intervento
1. Il comune, ai fini della formazione del programma integrato d'intervento,
approva entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta comunale
a seguito di nuove elezioni, un documento programmatico preliminare
e costituisce un apposito ufficio aperto al pubblico, dandone notizia
mediante manifesti e avviso sui quotidiani di maggiore diffusione
locale. Il responsabile dell'ufficio svolge anche le funzioni di
garante dell'informazione sul procedimento analogamente a quanto
previsto dall'art. 18.
2. Nel termine perentorio di novanta giorni dall'approvazione del
documento e dalla notizia al pubblico, e secondo le modalità
ivi previste, gli operatori pubblici e privati che intendono realizzare
interventi previsti dal P.S. nel periodo di validità del
programma integrato d'intervento, presentano all'ufficio di cui
al primo comma le loro proposte, con indicazione degli immobili
interessati, dei tempi di realizzazione degli interventi e dei dati
utili a dimostrarne la fattibilità e il rispetto dei criteri
stabiliti dal P.S.
3. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle proposte, il Comune adotta il progetto di programma
integrato d'intervento, unitamente ai piani di cui all'art. 29,
quarto comma, dando atto delle proposte pervenute e motivando le
conseguenti determinazioni.
4. Il progetto è depositato nella sede del Comune per la
durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà
di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente
reso noto al pubblico mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana (48) e tramite manifesti. Copia del progetto adottato
è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla
Provincia. (37)
5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del
deposito chiunque può presentare osservazioni, tramite l'ufficio
di cui al primo comma.
6. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto è sottoposto
all'approvazione del Consiglio comunale.
7. La deliberazione del Consiglio comunale richiama le osservazioni
pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni
assunte. Dell'avvenuta approvazione è data immediata notizia
mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
(48)
8. Il programma integrato d'intervento approvato è immediatamente
trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
9. Le varianti al programma integrato d'intervento e agli atti che
lo integrano sono ammissibili in ogni tempo, anche su proposta di
operatori pubblici e privati. Si applicano alle varianti le disposizioni
del presente articolo, in quanto compatibili.
Art. 31 - Piani attuativi
1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati
dal Comune, in attuazione del regolamento urbanistico o del programma
integrato d'intervento, ai fini del coordinamento degli interventi
sul territorio aventi i contenuti e l'efficacia:
a) dei piani particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge 17
agosto 1942, n. 1150;
b) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
c) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27
della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui
all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) dei piani di lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150;
f) dei programmi di recupero urbano, di cui all'art. 11 del D.L.
5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n.
493.
2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi
previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani
o programmi di cui al primo comma.
3. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le leggi
di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi
delle leggi stesse.
4. I piani attuativi e le relative varianti sono adottati e successivamente
approvati dal Comune, con le procedure di cui ai commi da quattro
a otto dell'art. 30.
5. I piani attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente
alle varianti al regolamento urbanistico o al programma integrato
d'intervento, laddove contrastino con le disposizioni di detti strumenti.
Art. 32 - Valutazione degli effetti ambientali
1. Gli atti di pianificazione territoriale del Comune, di cui al
presente capo, contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo
del P.T.C., di cui all'art. 16, quarto comma, la valutazione degli
effetti ambientali attraverso:
a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;
b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;
c) l'indicazione delle finalità degli interventi previsti
e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;
d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti
sull'ambiente;
e) la individuazione dei livelli di criticità delle aree
e delle risorse interessate;
f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare
gli effetti negativi sull'ambiente, individuando la disponibilità
delle risorse economiche da impiegare;
g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Le analisi di cui al primo comma, lett. a), b), c), d), e) si
avvalgono del sistema informativo di cui all'art. 4 e lo implementano.
L'accertamento di cui al primo comma, lett. g), è effettuato,
limitatamente alle previsioni di insediamenti industriali e di attività
produttive in genere, avvalendosi del parere preventivo delle strutture
competenti per i controlli ambientali.
3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano in particolare
i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l'acqua,
l'aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale,
la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici.
4. La legge regionale e le istruzioni tecniche di cui all'art. 13
stabiliscono norme specifiche per garantire l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
5. L'adeguatezza delle indagini previste dall'art. 1 della legge
regionale 17 aprile 1984, n. 21, anche in riferimento alle direttive
tecniche regionali, è certificata dai tecnici abilitati che
le hanno svolte; la conformità degli atti di pianificazione
agli esiti di dette indagini è attestata dai progettisti
degli atti stessi (13).
6. Gli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali in
attuazione della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, corredati
dalle certificazioni di cui al comma 5, sono depositati, prima dell'adozione
dello strumento urbanistico, presso il competente ufficio del Genio
civile, il quale provvede ad effettuare su di essi controlli, anche
a campione, sulla base delle istruzioni tecniche di cui all'art.
13 e comunque nei casi previsti dal P.T.C. (13).
7. Resta ferma la possibilità per il comune, per le finalità
di cui all'art. 3, comma 1, di richiedere, in ogni caso, la collaborazione
del competente ufficio del Genio civile (14).
Art. 33 - Misure di salvaguardia
1. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende ogni determinazione
sulle domande di concessione edilizia, quando riconosca che tali
domande siano in contrasto con il progetto di atto di pianificazione
territoriale adottato dal Comune e con le salvaguardie contenute
nel P.I.T., ai sensi dell'art. 11, e nel P.T.C., ai sensi dell'art.
21.
2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia
dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla
data di adozione dell'atto.
Art. 34 - Disciplina delle aree non pianificate
1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta
la decadenza di cui all'art. 28, quarto comma.
2. Nelle aree non pianificate, se esterne al perimetro dei centri
abitati definito dal regolamento urbanistico, ai sensi dell'art.
28, secondo comma, lett. a), sono consentiti esclusivamente gli
interventi previsti dal regolamento stesso ai sensi dell'art. 28,
secondo comma, lett. e).
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro suddetto, sono
consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui all'art.
31, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. Sono fatte salve le norme più restrittive disposte dalla
legge a tutela del suolo, dell'ambiente, dell'igiene, della sicurezza
dei cittadini, del patrimonio storico, artistico e culturale.
Art. 35 - Regolamenti edilizi
1. I regolamenti edilizi di cui all'art. 33 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, sono approvati dai comuni ai sensi dell'art. 5 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 35 bis - Poteri di deroga alle disposizioni dei Piani
Regolatori Generali (23) (51)
1. I poteri di deroga di cui all'articolo 41/quater della legge
17 agosto 1942 n. 1150, come aggiunto dall'articolo 16 della legge
6 agosto 1967 n. 765, possono essere esercitati, anche se non previsti
dagli strumenti urbanistici comunali, e senza il preventivo nulla
osta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge 21
dicembre 1955, n. 1357.
2. La deroga può essere concessa nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) per interventi pubblici o di interesse pubblico o generale da
realizzarsi anche a cura dei privati, purché gli interventi
in questione siano previsti su zone già destinate dal P.R.G.
a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico o generale;
b) purché operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo
riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze,
superfici, volumi e distanze);
c) previa deliberazione del Consiglio comunale.
2 bis. La deroga può essere inoltre concessa, nel rispetto
di quanto previsto alle lettere b) e c) del comma 2, per la realizzazione
di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati
alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di
condizioni di agibilità di infrastrutture e di edifici pubblici
e privati nonché alla salvaguardia dell'incolumità
pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di
calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi
con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività
di protezione civile. (52)
Capo 4 - COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE (24)
Art. 36 - Accordi di pianificazione (29)
1. Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente della Provincia
o il Sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo
ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione
nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle
azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti
di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla
presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse.
2. Accordi di pianificazione possono essere promossi e conclusi,
secondo le disposizioni e per gli effetti di cui al presente articolo,
anche per definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione
territoriale quando risulti necessario acquisire l'assenso di amministrazioni
diverse competenti in materia di governo del territorio o per ottenere
un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso del procedimento
di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione
territoriale. L'accordo di pianificazione, in tale ultimo caso,
è promosso dal rappresentante legale dell'ente competente
a deliberare l'atto del quale è in corso il procedimento
di formazione.
3. L'accordo di pianificazione, che deve comunque garantire il rispetto
delle finalità della presente legge, l'adeguatezza del quadro
conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema
di programmazione e pianificazione territoriale, nonché il
rispetto delle disposizioni degli statuti, consiste nel consenso
unanime delle amministrazioni interessate espresso con le modalità
e secondo le procedure previste nel presente articolo.
4. Il soggetto promotore avvia il procedimento con la comunicazione
di cui al comma 2 dell'articolo 3 e contestualmente provvede a nominare
il garante dell'informazione che opera in analogia con quanto previsto
dall'articolo 18. Nei casi in cui il procedimento sia avviato dal
Comune o dalla Provincia, alla comunicazione è allegata una
deliberazione del Consiglio che indica:
a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche
compiute sullo stato di attuazione dello strumento di programmazione
o pianificazione territoriale vigente;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche
da svolgere.
5. Il soggetto promotore convoca una conferenza dei servizi tra
le strutture tecniche delle Amministrazioni interessate per esaminare
il progetto predisposto e per verificare la possibilità di
concludere l'accordo di pianificazione. Il progetto è trasmesso
agli enti convocati almeno 60 giorni prima della data di convocazione.
6. Qualora nella conferenza si accerti la necessità di variare
atti di programmazione di enti diversi da quello promotore, la conferenza
sottopone la questione ai legali rappresentanti degli enti stessi
e dell'ente promotore. In caso di accordo i legali rappresentanti
siglano un'intesa preliminare e ne danno comunicazione ai propri
Consigli ai fini della ratifica di cui al comma 12.
7. Nel caso in cui la conferenza accerti la compatibilità
tra l'atto proposto e gli atti di programmazione o pianificazione
territoriale degli altri enti ovvero qualora sia stata siglata l'intesa
preliminare di cui al comma 6, l'ente promotore provvede con delibera
consiliare all'adozione dell'atto proposto dando conto delle eventuali
condizioni formulate in sede di conferenza o di intesa.
8 L'atto adottato ai sensi del comma 7 è depositato presso
la sede dell'ente promotore. Il deposito dura fino a trenta giorni
dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale
della Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior diffusione
regionale e locale. Tutti gli interessati possono prendere visione
dell'accordo durante il periodo di deposito e presentare osservazioni
nei trenta giorni successivi.
9. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, le amministrazioni
che hanno siglato l'intesa sono nuovamente convocate dal soggetto
proponente per concludere, con la firma dei rispettivi legali rappresentanti,
l'accordo di pianificazione. L'accordo di pianificazione conferma
l'intesa di cui al comma 6, alla luce delle eventuali osservazioni
pervenute.
10. Successivamente l'atto adottato ai sensi del comma 7 è
approvato dal Consiglio dell'ente proponente. La delibera consiliare
di approvazione richiama puntualmente le osservazioni pervenute
e le eventuali modifiche apportate con l'accordo all'atto adottato
di cui al comma 7 e motiva espressamente le determinazioni conseguenti.
11. Con la delibera consiliare di approvazione di cui al comma 10,
l'ente proponente può apportare a quanto adottato ai sensi
del comma 7 esclusivamente le modifiche necessarie per adeguarlo
alle eventuali modifiche apportate con l'accordo di pianificazione
o quelle attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza.
Ove l'ente proponente, a seguito di osservazioni, ritenga di dover
apportare ulteriori modifiche, provvede a convocare nuovamente le
altre amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui al comma
9. (38)
12. L'accordo di pianificazione è ratificato dai Consigli
degli altri enti che l'hanno stipulato entro 40 giorni dalla firma,
a pena della decadenza.
13. L'accordo di pianificazione, le ratifiche di cui al comma 12
e l'atto di approvazione di cui al comma 10 sono pubblicati sul
bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente che ha proposto
l'accordo. La definizione o variazione degli atti di pianificazione
interessati dall'accordo hanno efficacia a partire dalla data di
pubblicazione sul bollettino.
Titolo 3
NORME TRANSITORIE
Art. 37 - Adempimenti della Regione
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale elabora il P.I.T. con i contenuti di cui all'art.
6 e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province ed ai Comuni,
ai sensi dell'art. 7.
2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale
approva le istruzioni tecniche, ai sensi dell'art. 13.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione del nucleo
di valutazione di cui all'art. 14.
4. Gli atti del Quadro regionale di coordinamento territoriale approvati
ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1984, n.
74, e succ. mod. conservano la loro efficacia fino all'approvazione
degli atti provinciali di cui all'art. 38.
5. Le prescrizioni ed i vincoli approvati o adottati ai sensi dell'art.
3 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 acquistano il valore delle salvaguardie
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.
6. Per le modificazioni agli atti del QRCT e al perimetro delle
aree protette, fino all'approvazione del P.T.C. o degli atti di
cui all'art. 38, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
all'entrata in vigore della presente legge. Continuano altresì
ad applicarsi, fino all'approvazione del P.T.C., le sanzioni previste
dalla legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e succ. mod. per violazioni
alla disciplina del sistema regionale delle aree protette (1).
Art. 38 - Adempimenti della Provincia
1. Le Province, con le procedure previste dall'art. 17 ed i contenuti
di cui all'art. 16, approvano il P.T.C. tenendo conto:
a) delle attività di coordinamento promosse dai Comuni in
base all'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74;
b) degli atti di pianificazione paesistica ed ambientale elaborati
dalle Province in base alla L.R. 29 giugno 1982, n. 52.
In assenza del P.I.T. le province tengono inoltre conto degli atti
del QRCT, di cui all'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74.
2. Il P.T.C. può essere approvato anche per atti successivi,
riguardanti singole porzioni del territorio provinciale.
3. Le Province sono comunque tenute ad approvare il P.T.C., riferito
alla totalità del territorio provinciale, entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Sulle proposte di coordinamento, adottate dalle province ai sensi
dell'art. 7 e dell'art. 8, quarto comma, della legge regionale 31
dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, il Consiglio regionale
esprime il proprio parere di conformità alle disposizioni
degli atti del QRCT approvati ed alle indicazioni del PRS entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero
dalla trasmissione alla Regione se successiva. Ricevuto il parere
di conformità, gli atti sono approvati dalle province ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi nono, decimo e undicesimo.
Art. 39 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
1. I Comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato
prima del 4 febbraio 1995 o ai sensi dell'articolo 40, sono tenuti
ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da un'intesa
tra i legali rappresentanti della Regione, delle Province e dei
Comuni, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L'intesa deve essere
ratificata da ciascun Consiglio comunale entro trenta giorni dalla
sottoscrizione e impegna i Comuni che l'hanno ratifica all'osservanza
delle scadenze. In mancanza dell'intesa le scadenze sono fissate
dal Consiglio regionale con propria deliberazione, per i medesimi
effetti. Le scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del
Consiglio regionale per quei Comuni che non avessero provveduto
alla suddetta ratifica. In tali casi la deliberazione del Consiglio
regionale è adottata sentiti le Province e i Comuni interessati
e deve contenere la motivazione del mancato accoglimento, se ciò
ricorre, delle richieste espresse dai suddetti enti locali. (39)
1 bis. Nel fissare le scadenze di cui al comma 1 gli enti tengono
conto della necessità di coordinare a scala territoriale
la formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali al fine di
affrontare congiuntamente particolari tematiche di rilievo sovracomunale
desumibili dagli obiettivi e dagli indirizzi del P.I.T. e dei P.T.C.,
quali:
a) il dimensionamento, l'integrazione e la distribuzione in modo
organico a scala territoriale dei tessuti insediativi e del complesso
delle funzioni urbane e dei servizi;
b) l'individuazione di insediamenti produttivi che costituiscono
comparti da tutelare per le attività industriali e di servizio;
c) l'individuazione di situazioni in cui debbano essere migliorati
i livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi
in relazione alla localizzazione di funzioni a scala territoriale;
d) il consolidamento e la valorizzazione del complesso delle aree
di protezione naturale, nonché delle attività e degli
insediamenti rurali, per preservare e riqualificare l'ambiente,
il paesaggio e il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente
nel territorio rurale."(47)
2. Decorse le scadenze di cui al comma 1 e fino alla data della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'atto
d'adozione del Piano strutturale, la concessione ad edificare è
rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'articolo 31, comma
1, lettere a), b), c), d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme
per l'edilizia residenziale), nei casi di cui all'art. 6, comma
3, lettere b) e c) del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme
per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti)
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione
già approvati. Ulteriori interventi possono essere consentiti
qualora sia approvata a mezzo di accordo di pianificazione con la
partecipazione della Regione e della Provincia una variante allo
strumento urbanistico generale vigente che assicuri:
a) la compatibilità con gli obiettivi fissati dalla deliberazione
del Consiglio comunale di avvio del procedimento per la formazione
del piano strutturale;
b) la compatibilità delle previsioni con gli atti della programmazione
e pianificazione territoriale della Regione e della Provincia;
c) l'adeguatezza del piano rispetto alle finalità e agli
indirizzi del titolo I della presente legge, con particolare riferimento
a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5." (42)
2 bis. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano altresì
alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano
strutturale e fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell'atto d'adozione del Regolamento urbanistico.(43)
3. Prima dell'approvazione dei P.T.C. o degli atti di cui all'art.
38, secondo comma, i Comuni possono provvedere all'approvazione
del P.S., del regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma
Integrato d'intervento; in tal caso è necessaria la conclusione
di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 36.
Art. 40 - Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti
urbanistici comunali e loro varianti
1. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni
prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano
ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia statali e regionali
vigenti alla data suddetta; il parere della Sezione urbanistica
e beni ambientali della Commissione regionale - tecnico amministrativa
è richiesto in sede di approvazione regionale degli stessi,
ma non in sede d'approvazione regionale conseguente alle controdeduzioni
del Comune.(44) Sono immediatamente efficaci le previsioni anche
parziali di detti strumenti che in sede di approvazione regionale
non siano state oggetto di stralci o prescrizioni. Le previsioni
degli strumenti che in sede di approvazione regionale siano stati
oggetto di prescrizioni che non comportino ulteriori elaborazioni
ed approfondimenti da parte del Comune, acquistano immediata efficacia,
a seguito della pubblicazione della relativa deliberazione comunale
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, qualora il Consiglio
comunale ne prenda atto senza controdedurre ad essi ed adeguando
gli elaborati relativi. Nelle aree stralciate si applicano le disposizioni
dell'articolo 34, terzo e quarto comma (25).
2. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico
comunale, ai sensi dell'art. 39, si applicano le disposizioni di
cui ai successivi commi da tre a sette per l'approvazione di strumenti
urbanistici attuativi o loro varianti, di P.E.E.P. che comportano
varianti agli strumenti urbanistici generali, nonché (15)
di varianti agli strumenti urbanistici generali, che non comportino
riduzione della dotazione complessiva di standard, limitatamente
ai seguenti casi:
a) varianti necessarie per realizzare opere pubbliche di esclusivo
interesse comunale o per aumentare la dotazione di standard urbanistici
di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e a norme fissate al riguardo
dal Consiglio regionale (26).
b) varianti necessarie per realizzare i servizi e le infrastrutture,
la cui localizzazione sia già stata definita attraverso atti
di programmazione sovracomunale definitivamente approvati;
c) varianti necessarie per apportare limitate modifiche alla disciplina
urbanistica, conseguente alla definizione di progetti esecutivi
di opere pubbliche;
d) varianti necessarie per apportare rettifiche di minima entità
alle perimetrazioni di zona, che complessivamente non comportino
incremento di volume o di superficie utile degli edifici;
e) varianti di mera trascrizione degli strumenti urbanistici vigenti
su basi cartografiche aggiornate;
f) varianti previste dalle seguenti leggi regionali:
- varianti di cui alla L.R. 14 aprile 95, n. 64 recante la disciplina
degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle
zone con prevalente funzione agricola (2);
- varianti di cui alla L.R. 21 maggio 1980 n. 59, recante "Norme
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente",
che prevedano interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione
edilizia. Sono altresì ammesse varianti che prevedano interventi
di ristrutturazione urbanistica di cui alla citata L.R. 21 maggio
1980 n. 59, esclusivamente finalizzati al recupero del degrado degli
assetti insediativi, subordinatamente alla suddivisione dell'intero
territorio comunale in ambiti organici, in ognuno dei quali sia
prevedibile un volume ricostruito non superiore a mc. 10.000. In
tal caso è ammessa la sostituzione dei soli immobili di irrilevante
valore storico, culturale e architettonico (16);
- varianti alla vigente disciplina del recupero del patrimonio edilizio
esistente ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge regionale 21 maggio
1980, n. 59 e della legge regionale 19 febbraio 1979 n. 10, art.
1, quinto comma, che non riguardino immobili già classificati
come soggetti a restauro o risanamento conservativo o comunque già
definiti di rilevante valore storico, artistico o ambientale:
- varianti di cui all'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61
necessarie per l'attuazione del piano regionale per gli impianti
di distribuzione di carburanti;
- varianti di cui agli articoli 6 e 9, della legge regionale n.33
del 20.03.2000 recante: "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura
e della produzione ittica"; (46)
- varianti di cui all'art. 8, secondo comma, della legge regionale
17 ottobre 1994, n. 76, relativa alla "Disciplina delle attività
agrituristiche";
-varianti di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78, in
applicazione della pianificazione delle attività estrattive
(17);
- varianti per i piani regolatori dei porti di cui alla L.R. 68/97
(30).
- varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 3
dell'art. 4 della legge regionale 89/98" Norme in materia di
inquinamento acustico (41) .
-Varianti di cui alla legge regionale....(Nuove norme in materia
di attività a rischio di incidenti rilevanti) 20.03.2000
n.30. (45)
3. Il piano attuativo o la variante sono adottati dal Comune e sono
depositati nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi,
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico
mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (48)
e tramite manifesti. Copia del piano attuativo o della variante
sono contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e alla Provincia.(40).
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del
deposito, chiunque può presentare osservazioni.
5. Una volta acquisite le osservazioni, il pro-getto del piano attuativo
o della variante è sotto-posto all'approvazione del Consiglio
comunale. (40)
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della
variante richiama le osservazioni pervenute, motivando espressamente
le corrispondenti determinazioni assunte.
7. La deliberazione di approvazione è immediatamente trasmessa
alla Giunta regionale ed alla Provincia ed è pubblicata per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.(40)
8. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico
ai sensi dell'art. 39, per tutte le varianti diverse da quelle di
cui al primo e secondo comma, si applicano le seguenti disposizioni.
9. Il procedimento di formazione della variante è avviato
dal Comune, che indica con propria deliberazione:
a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche
compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale
vigente;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche
da svolgere;
la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla
Giunta provinciale ai fini dell'art. 3, comma secondo.
10. La variante è adottata dal Consiglio comunale con propria
deliberazione, che è depositata nella sede comunale per la
durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha
facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è
immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (48) e tramite manifesti. Copia
del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale
ed alla Provincia.
11. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza
del deposito chiunque può presentare osservazioni.
12. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il Comune, entro
sessanta giorni dal termine di cui all'undicesimo comma, si pronuncia
nuovamente sulla variante confermandola o apportando modifiche conseguenti
alle osservazioni pervenute. (27)
13. Il Comune richiede alla Giunta regionale e alla Provincia l'espressione
dei rispettivi pareri, da inviare nel termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento dell'atto di cui al dodicesimo comma o della
comunicazione del mancato ricevimento di osservazioni entro il termine
stabilito. (28)
14. L'espressione dei pareri di cui al tredicesimo comma, nel termine
ivi previsto, può avvenire nel corso di una conferenza di
servizi indetta dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
15. Una volta acquisiti i pareri predetti, ovvero decorso comunque
il termine di cui al tredicesimo comma, la variante è sottoposta
all'approvazione del Consiglio comunale.
16. La deliberazione del Consiglio richiama i pareri pervenuti,
motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.
17. La variante è immediatamente depositata nella sede del
Comune ed è trasmessa in copia alla Giunta regionale e alla
Giunta provinciale.
18. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione il Comune provvede
a dare avviso sul bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta
approvazione della variante e della data di deposito dell'atto.
19. La variante diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso
di cui al diciottesimo comma.
20. Nel caso che il Consiglio comunale non si adegui ai pareri di
cui al tredicesimo comma, la Giunta regionale dispone eventuali
misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 11.
21. Per l'adozione e approvazione di strumenti urbanistici o loro
varianti fino all'approvazione del Piano Strutturale e comunque
non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Comune può optare tra l'applicazione delle disposizioni
di cui al primo comma o di quelle dei commi da 8 a 20.
22. Agli strumenti urbanistici e loro varianti di cui al presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi
5, 6 e 7 (18).
Art. 41 - Abrogazioni
1. Salvo quanto previsto all'art. 37, sono abrogati:
- i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 3 della L.R. 17 maggio
1974, n. 17, recante "Norme per l'acquisizione di edifici,
di aree ed attrezzature per esecuzione di nuove opere di ampliamento
e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di
formazione professionale e alle attività connesse con le
materie trasferite nel campo della istruzione e cultura";
- l'art. 8 della L.R. 27 maggio 1974, n. 22 recante "Interventi
per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonché
per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto";
- le parole "ovvero adottato e trasmesso all'autorità
competente per l'approvazione" del primo comma e i commi secondo,
terzo e quarto dell'art. 4 della L.R. 11 marzo 1975, n. 19, recante
"Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio";
- l'art. 7 della L.R. 22 luglio 1978, n. 46, recante "Norme
per l'attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616";
- le parole da "nonché la Commissione" fino a "settore"
del secondo comma dell'art. 6 e le parole "sentita la C.R.T.A.
nella composizione di cui all'art. 5" del secondo comma dell'art.
7 della L.R. 9 agosto 1979, n. 36, recante "Ordinamento dei
porti e degli approdi turistici della toscana" e successive
modificazioni;
- i commi primo e secondo, le parole "Ai fini di cui al comma
precedente" del comma terzo e il comma quinto dell'art. 3 della
L.R. 2 novembre 1979, n. 52, recante "Sub-delega ai comuni
delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze
naturali" e successive modificazioni;
- i comuni quarto e quinto dell'art. 11 e l'art. 25 della L.R. 30
aprile 1980, n. 36, recante "Disciplina transitoria per la
coltivazione di cave e torbiere" e successive modificazioni;
- i commi quarto e settimo dell'art. 5, le parole "sono adottati
senza la prescritta autorizzazione regionale e" del comma quinto,
il comma sesto e le parole "da parte della Regione" del
comma settimo dell'art. 7, gli artt. 11 e 12 della L.R. 21 maggio
1980, n. 59, recante "Norme per gli interventi per il recupero
del patrimonio edilizio esistente";
- l'art. 9/bis della L.R. 13 aprile 1982, n. 31, recante "Agevolazioni
contributive e creditizie per la realizzazione, la modificazione
e l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli
scarichi idrici, degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla
L. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni concernente
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive
modificazioni;
- la legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni,
recante "Norme per la formazione del sistema delle aree protette,
dei parchi e delle riserve naturali in Toscana" fatta eccezione
per l'art. 1, comma 1, e per il titolo III;
- i commi secondo e terzo dell'art. 5 della L.R. 2 agosto 1983,
n. 57, recante "Piano regionale dei mercati all'ingrosso";
- i commi secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 17 aprile 1984,
n. 21, recante "Norme per la formazione e l'adeguamento degli
strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico,
in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981 n. 741"
e successive modificazioni;
- il Titolo I della L.R. 30 giugno 1984, n. 41, recante "Norme
regionali di attuazione della L. 10/1977: "Norme per la edificabilità
dei suoli" e successive modifiche, abrogazione della L.R. 24
agosto 1977 n. 60 e successive modificazioni;
- l'art. 6 della L.R. 13 novembre 1984, n. 65, recante "Norme
per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi" e successive
modificazioni;
- la L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, recante "Norme urbanistiche
integrative" e successive modificazioni;
- i commi secondo e terzo dell'art. 3 della L.R. 7 maggio 1985,
n. 51, recante "Prime disposizioni di attuazione della L. 47/1985
recante norme in materia di controllo attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive";
- il primo comma dell'art. 5 della L.R. 7 maggio 1985, n. 57, recante
"Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di
recupero del patrimonio edilizio esistente";
- il terzo comma dell'art. 11 della L.R. 7 maggio 1985, n. 59, recante
"Norme per il riassetto del consorzio zona industriale apuana
ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 616/1977" e successive modificazioni;
- l'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61, recante "Norme
per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia
di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione"
e successive modificazioni;
- il comma secondo dell'art. 5 della L.R. 12 marzo 1988, n. 17,
recante "Interventi per la tutela dell'Etnia-rom";
- la L.R. 30 agosto 1989, n. 54, recante "Misure di salvaguardia
in pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici";
- la L.R. 26 gennaio 1990, n. 4, recante "Modifiche e integrazioni
alle LL.RR. 74/1984 e 52/1982. Contenuti paesistici e ambientali
della pianificazione urbanistica";
- l'art. 9 della L.R. 8 ottobre 1992, n. 49, recante "Interventi
per la promozione delle attività motorie" e successive
modificazioni;
- le parole da "Tali varianti" fino a "legge regionale
31 dicembre 1984, n. 74" del primo comma dell'art. 5, l'art.
8 e le parole da "Tali varianti" fino a "L.R. 31
dicembre 1984 n. 74" del terzo comma dell'art. 10 della L.R.
26 maggio 1993, n. 34, recante "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura
e della produzione ittica";
- la L.R. 12 novembre 1993, n. 86, recante "Norme urbanistiche
transitorie relative alla realizzazione di opere pubbliche su aree
di vincolo decaduto";
- le parole da "ai sensi" fino a "successive modificazioni"
del primo comma dell'art. 2, le parole da "Entro sei mesi"
fino a "area sciistica" del quinto comma e il sesto comma
dell'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1993, n. 93, recante "Norme
in materie di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati";
- le parole da "Il piano e le relative modifiche" fino
a "74 e successive modificazioni" del comma terzo dell'art.
5 della L.R. 23 maggio 1994, n. 39, recante "Disposizioni regionali
per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di
variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli
immobili";
- il comma quarto dell'art. 6 e il comma secondo dell'art. 7 della
L.R. 27 giugno 1994, n. 48, recante "Norme in materia di circolazione
fuori strada dei veicoli a motore";
- gli artt. 1 e 2 della L.R. 21 luglio 1994, n. 53, recante "Norme
urbanistiche transitorie per le grandi strutture di vendita";
- le parole "adottate ai sensi e per gli effetti dell'art.
9, secondo comma, lett. d), della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74"
di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 ottobre
1994, n. 76, recante "Disciplina delle attività agrituristiche".
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, cessano di avere efficacia
le disposizioni della L.R. 3 luglio 1972, n. 17 "Norme per
l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione dal
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", che riguardano
la sezione urbanistica e beni ambientali della C.R.T.A.
3. È abrogata ogni altra disposizione di leggi regionali,
ancorché speciali, in contrasto con la presente legge.
Note
(0) V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27, recante: "Disposizioni
in materia di sanzioni amministrative".
(1) Periodo aggiunto con L.R. 13 aprile 1995, n. 59, art. 1.
(2) Alinea così sostituito con L.R. 14 aprile 1995, n. 64,
art. 11.
(3) Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 1.
(4) Comma inserito con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 2.
(5) Alinea aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 3.
(6) Lettera aggiunta con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 4.
(7) Parole inserite con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 5.
(8) Lettera inserita con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 5.
(9) Lettera inserita con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 6.
(10) Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 6.
(11) Espressione sostituita con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art.
7.
(12) Espressione inserita con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art.
7.
(13) Comma sostituito con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 8.
(14) Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 8.
(15) Parole aggiunte con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 9.
(16) Alinea sostituito con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 9.
(17) Alinea aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 9 e ora
così sostituito con L.R. 3 novembre 1998, n. 78, art. 41.
(18) Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 9.
(19) Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57,
art. 1.
(20) Parole soppresse con L.R. 30 aprile 1997, n. 57, art. 2.
(21) Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57,
art. 3.
(22) Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57,
art. 4.
(23) Articolo inserito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 5.
(24) Capo così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57,
art. 6.
(25) Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57,
art. 7.
(26) Lettera così sostituita con L.R. 30 luglio 1997, n.
57, art. 8.
(27) Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57,
art. 9.
(28) Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57,
art. 10.
(29) L'art. 11 della L.R. 30 luglio 1997, n. 57, "Norme transitorie",
così recita: "1. Le disposizioni dell'art. 36 della
L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, così come modificato dalla presente
legge, non si applicano ai procedimenti di formazione degli accordi
di pianificazione per i quali, all'entrata in vigore della presente
legge, sia già intervenuta la firma dell'accordo stesso.
Tali procedimenti si concludono ai sensi e per gli effetti delle
norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".
(30) Alinea aggiunto con L.R. 11 agosto 1997, n. 68, art. 10.
(31) Comma inserito con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88, art. 10.
(32) Alinea aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88, art. 11.
(33) Frase aggiunta con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88, art. 12.
(34) Comma così sostituito con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88,
art. 12.
(35) Frase aggiunta con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88, art. 12.
(36) Comma aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88,art. 12.
(37) Comma così sostituito con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88,
art. 13.
(38) Periodo aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88, art. 14.
(39) Comma sostituito con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88, art. 15,
sostituito con L.R. 17 marzo 2000, n.25, art.1., ed ora così
sostituito con L.R. 31 gennaio 2001, n. 7, art. 1.
(40) Comma così sostituito con L.R. 1 dicembre 1998, n. 88,
art. 16.
(41) Alinea aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998, n. 89, art. 19.
(42) Comma sostituito con L.R. 17 marzo 2000, n.25, art.1 ed ora
così sostituito con L.R. 31 gennaio 2001, n. 7, art. 1.
(43) Comma aggiunto con L.R. 17 marzo 2000, n.25, art.1.
(44) Parole aggiunte con L.R. 17 marzo 2000, n.25, art.2.
(45) Alinea aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.30, art.18.
(46) Parole sostituite con L.R. 20 marzo 2000, n.33, art.10.
(47) Comma inserito con L.R. 31 gennaio 2001, n. 7, art. 1.
(48) Espressione così sostituita con L.R. 31 gennaio 2001,
n. 7, art. 2.
(49) Lettera inserita con L.R. 15 maggio 2001, n. 23, art. 1.
(50) Comma inserito con L.R. 15 maggio 2001, n. 23, art. 1.
(51) Rubrica così sostiutita con L.R. 15 maggio 2001, n.
23, art. 4.
(52) Comma aggiunto con L.R. 15 maggio 2001, n. 23, art. 4.
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