- Il piano di indirizzo territoriale
- Il piano territoriale di coordinamento
- Il piano regolatore generale
- Il piano strutturale
Estratto da Legge Regionale 5/95
Il piano di indirizzo territoriale
- 1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo (..), stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.
- 2. Il P.I.T. contiene:
a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio, mediante:
- la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali, definendo i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;
- la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani e le condizioni per rafforzare gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti di essi, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;
- la distribuzione delle funzioni e l'organizzazione del sistema di mobilità nel territorio regionale diretti ad integrare le condizioni di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini con l'organizzazione sul territorio delle attrezzature e dei servizi garantendone accessibilità e fruibilità.
- la individuazione delle azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione delle calamità naturali, con particolare riferimento ai bacini idrografici;
b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in funzione della localizzazione di:
- aeroporti;
- porti;
- interporti;
- autostrade e itinerari stradali d'interesse regionale;
- ferrovie e impianti ferroviari d'interesse regionale;
- sedi universitarie;
- sedi ospedaliere;
- parchi regionali;
- impianti tecnologici di interesse regionale;
- altri interventi sul territorio di interesse unitario, riconosciuti come tali dalla legge;
- aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate;
- stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.
c) prescrizioni localizzative indicate da piani regionali di settore;
d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) il termine entro il quale la provincia è tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 16;
f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T. nel caso previsto dall'art. 11, quarto comma.
Il piano territoriale di coordinamento
- 1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.
- 2. Con riferimento al territorio provinciale, in conformità alle prescrizioni del P.I.T. e ferme restando le competenze dei comuni e degli enti-parco istituiti nel territorio provinciale, il P.T.C.:
a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;
b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario, e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. b);
c1) formula indirizzi in ordine al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5bis, e nell'art. 6, secondo comma, terzo alinea;
d) ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431.
- 3. Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.
- 4. Il P.T.C. contiene:
a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'art. 32;
b) prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;
d) prescrizioni concernenti la specificazione dei criteri e degli ambiti territoriali in funzione della localizzazione degli interventi sul territorio d'interesse unitario regionale, di cui all'art. 6, secondo comma, lett. b);
e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;
f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'art. 21.
Il piano regolatore generale
- 1. Il piano regolatore generale (P.R.G.) è costituito dal complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse.
- 2. Il P.R.G. è composto:
a) dal piano strutturale, di cui all'art. 24;
b) dal regolamento urbanistico di cui all'art. 28;
c) dal programma integrato di intervento di cui all'art. 29.
- 3. Sono direttamente precettivi ed operativi:
a) il regolamento urbanistico e il programma integrato di intervento;
b) le disposizioni di cui all'art. 27, secondo comma.
Il piano strutturale
- 1. Il piano strutturale (P.S.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal P.T.C. provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.
- 2. Il P.S. contiene:
a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle risorse individuate dal P.T.C.; la ricognizione delle prescrizioni del P.T.C.;
b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale anche tenendo conto dell'esigenza dell'organizzazione programmata dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini, nel perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5, comma 5bis;
c) la individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi;
d) gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'art. 32;
e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del P.R.G.;
f) gli indirizzi programmatici per la sua attuazione;
g) le salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione del regolamento urbanistico;
h) lo statuto dei luoghi che raccoglie gli elementi dell'inquadramento previsto al comma 6 dell'art. 5, nell'ambito dei sistemi ambientali con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
i) il quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio al fine del riequilibrio e della riorganizzazione dei tempi, degli orari e delle necessità di mobilità.
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