REGOLAMENTO COMUNALE
INDICE
Art.
1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di autorizzazione e delle Dichiarazioni per le opere e movimenti di terreno
Art. 3 - Elenco delle Tipologie di opere e movimenti di terreno soggette a procedura semplificata
Art. 4 - Modulistica
Art. 5 - Procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini
Art. 6 - Procedure e modalità di presentazione delle domande di variante in corso d’opera
Art. 7 - Norme finali
Art. 1
Ambito di
applicazione
Il presente regolamento si
applica per tutti i territori del Comune soggetti al Vincolo Idrogeologico così come disciplinati dalla Legge
Forestale LRT 39/2000 ed è redatto nel rispetto dell’art.40 della stessa legge
nonché in attuazione della Legge R.T. n.1/03 e in esecuzione del Titolo III del
Regolamento Forestale della Toscana approvato con D.P.R.G. 48/R del
08.08.2003.
Art. 2 – OPERE E MOVIMENTI
TERRAProcedure, modalità
di presentazione e documentazione da allegare alle domande di autorizzazione e
delle Dichiarazioni per opere e movimenti di terreno.
Le domande di autorizzazione
o le dichiarazioni di inizio Lavori sono presentate su apposita modulistica di
cui all’articolo 4 del presente regolamento ad:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
MAGLIANO IN TOSCANA
UFFICIO IDROGEOLOGICO –
TECNICO.
Le domande possono essere
firmate dal richiedente davanti all’addetto al ricevimento delle stesse oppure
possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del
documento d’identità del richiedente stesso. Le domande devono contenere tutte
le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant’altro previsto
per gli aspetti generali dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia.
In aggiunta, per quanto
attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito
indicato.
A) AUTORIZZAZIONI
1. Chi intenda conseguire
l’autorizzazione o parere ai fini idrogeologici per le opere di cui all’art.
100 e 101 del vigente regolamento forestale, salvo quanto previsto dalla
normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di
acquisizione di pareri ai fini suddetti interni al settore ed all’Ente, deve
inoltrare al Comune di Magliano in Toscana, idonea istanza costituita da:
1) RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE in originale, con allegate due copie della stessa, firmata dal
proprietario o dall’avente titolo ai sensi dell’art.5 del Regolamento
forestale; più n.2 marche da bollo,
del valore
legale corrente, da apporre una sull’originale della richiesta e una necessaria
per il provvedimento finale, e in triplice copia:
2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
D’IDENTITA’ del richiedente come da disposizioni dell’allegato A del
regolamento di attuazione approvato dalla Regione Toscana con DPGR 48/R/2003
3) ELENCO PARTICELLE
CATASTALI e individuazione dell’area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA
CATASTALE
4) COROGRAFIA in scala
1:25.000 con individuazione puntiforme dell’intervento;
5) RELAZIONE GEOLOGICA
redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal DPGR
48/R/2003, che contenga:
a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico
b) stralcio
della proposta di nuova perimetrazione del Vinc. Idrog. della Provincia di
Grosseto
c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico
e idrogeologico”
d) dichiarazione della fattibilità dell’intervento;
5) IL PROGETTO delle opere e
dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI
GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare
comprensivi di:
a)
piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino
anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo
stato attuale, di progetto e sovrapposto;
b)
individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
c)
stralcio di P.R.G. o di P.S. comunale e dello stato concessionato;
6) DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori,
debitamente datate, timbrate e firmate;
2. Inoltre nei casi sotto descritti alla richiesta di
autorizzazione si dovrà allegare (oltre a quanto previsto al punto 1) anche di
quanto qui di seguito specificato:
Per
le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici interessate da
variante in corso d’opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc… dovrà
essere indicato l’atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato
attuale e modificato con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno
ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto deve
essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la
portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno
ed alla vegetazione ivi insistente.
Per
le domande oggetto di sanatoria di cui al vigente regolamento forestale, dovrà
essere presentata, sempre in 3 copie, oltre alla documentazione di cui ai punti
precedenti, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario
dell’opera oggetto di sanatoria. Le domande dovranno essere corredate anche
della dichiarazione dell’effettuato pagamento della sanzione amministrativa
elevata ai sensi del Capo IV della LRT 39/2000 e della fotocopia (debitamente
firmata e datata) della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione
stessa.
Nel
caso in cui la realizzazione dell’opera prevista comporti anche la
trasformazione del bosco per un superficie superiore ai 2000 metri quadrati; la
documentazione da inoltrare e quella indicata nel regolamento forestale.
B) PARERI
1) Per le domande oggetto di
parere in sanatoria per opere realizzate in assenza della prescritta
autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico presentate ai sensi
dell’art.32 della legge 28/02/1985 n.47 e all’art.39
della Legge n.724/94, dovrà essere presentata, sempre in 3 copie ed oltre alla
documentazione di cui alla lettera (A - Autorizzazioni), gli elaborati relativi
allo stato attuale e allo stato originario dell’opera oggetto di sanatoria.
C) DICHIARAZIONI INIZIO
LAVORI
La Dichiarazione di inizio
lavori (D.I.L.) deve essere compilata su appositi modelli predisposti dal
Comune di Magliano in Toscana. La presentazione di (D.I.L.) su modelli diversi
da quelli prima richiamati non sono valide.
Chi intenda presentare la
Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) per le tipologie di intervento previste
dal vigente regolamento forestale, salvo quanto previsto dalla normativa in
materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti interni al settore
ed all’Ente, deve inoltrare, nel rispetto del Regolamento forestale:
1) la DICHIARAZIONE INIZIO
LAVORI (D.I.L) in unica copia utilizzando esclusivamente la modulistica
predisposta dell’amministrazione comunale. La Dichiarazione, in bollo (solo una
marca da bollo), deve indicare la data presunta dell’inizio dei lavori, la
quale, comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di
registrazione al protocollo dell’Amm.ne
Comunale. Una copia in carta semplice, e relativi allegati, dovrà essere
trasmessa contestualmente al Comando Stazione del
Corpo Forestale dello Stato interessato per territorio; alla D.I.L. sono inoltre
allegati:
2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
D’IDENTITA’ del richiedente come da disposizioni del regolamento di attuazione
approvato dalla Regione Toscana con DPGR 48/R/2003
3) ELENCO PARTICELLE
CATASTALI e individuazione dell’area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA
CATASTALE
4) COROGRAFIA in scala
1:25.000 con individuazione puntiforme dell’intervento
5) RELAZIONE GEOLOGICA (dove prevista) redatta in conformità e
con le modalità di indagine previste dal Regolamento di attuazione della LRT
39/2000 e succ. modif. di cui al DPGR 48/R/2003, che contenga: a) stralcio
della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico b)
stralcio della proposta di nuova perimetrazione del Vinc. Idrog. Della
Provincia di Grosseto c) verifiche relativamente alla normativa vigente in
materia di “Rischio idraulico e idrogeologico” d) dichiarazione della
fattibilità dell’intervento
5) IL PROGETTO delle opere e
dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente
datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
d)
piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino
anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo
stato attuale, di progetto e sovrapposto;
e)
individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
f)
stralcio di P.R.G. o di P.S. comunale e dello stato concessionato;
6) DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori,
debitamente datate, timbrate e firmate;
Art. 3
Elenco delle
Tipologie di opere e movimenti di terreno soggette a procedura semplificata
3.1 Opere e
movimenti terra liberamente eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
Sono ricomprese nella
presente sezione varie tipologie di opere e movimenti terra tra cui anche
quelle incluse nell’articolo 98 e 99
del regolamento forestale (qui di seguito riproposte).
Per l’esecuzione delle opere
e movimenti di terreno indicati nella presente sezione non è richiesta
autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione
che siano rispettate:
- le norme tecniche generali
per l’esecuzione dei lavori di cui al Regolamento forestale (DPGRT 48/R/2003);
- le specifiche condizioni e
prescrizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
Manutenzioni
a) la manutenzione ordinaria
e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comportino scavi o
modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; in particolare: le modifiche
interne, le modifiche esterne senza alterazione della sagoma del fabbricato e
della superficie impermeabilizzata, ristrutturazioni, opere di manutenzione e
cambio di destinazione d’uso dei fabbricati, realizzazione di cordoli di
sottofondazione;
b) la manutenzione ordinaria
della viabilità a fondo naturale che non comporti modificazioni dell’ampiezza
della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate o (livellamento
del piano viario, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,
tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, ripristino di tombini e
di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e
risagomatura localizzata delle stesse, rinsaldamento delle scarpate con
graticciate o viminate, installazione di reti parasassi, taglio della
vegetazione forestale con le modalità indicate dal regolamento d’attuazione e
di quant’altro necessario per ripristino dello stato autorizzato della rete
viaria). Non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le
eventuali modeste variazioni della larghezza della stessa (< 20% della
larghezza esistente) conseguenti ai lavori di manutenzione purché non vengano riprofilate
le scarpate od eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque;
c) la manutenzione ordinaria
e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato,
comprendente gli interventi di cui alla lettera b);
d) la sostituzione di pali
esistenti di linee elettriche, telefoniche, cartelloni pubblicitari e
segnaletici o ad essi assimilabili che comporti i soli movimenti di terra
necessari per tale sostituzione, anche in adiacenza a quelli esistenti;
e) la manutenzione ordinaria
e straordinaria di tubazioni (acquedotti, fognature, vapordotti, ecc..) o di
linee elettriche o telefoniche interrate che non comporti modifiche di
tracciato delle stesse;
f) la manutenzione ordinaria
e straordinaria di argini di fiumi e canali, delle opere idrauliche o di
bonifica purché nel rispetto delle specifiche norme di legge;
g) la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei
terreni (fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, ecc.) che non comporti l’eliminazione
di terrazzamenti, gradoni o ciglioni, o modificazioni dell’assetto morfologico
dei terreni e che non alteri le esistenti linee di sgrondo delle acque. Nella
costruzione o ricostruzione, parziale o totale, di muri a secco devono essere
garantite le capacità di drenaggio di detti muri;
h) la rimozione di materiali
franati e la relativa sistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad
altri manufatti, quando gli interventi sono urgenti e necessari a rendere
agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di
eventi calamitosi (frane, alluvioni, ecc…)
i) il rifacimento di muri
esistenti fino all’altezza di 1,5 metri;
Opere di
regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni
a) La realizzazione delle
opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali (tipo
canalette di sgrondo, fossette, sciacqui trasversali ecc..) a condizione che:
1. lo sgrondo delle acque
non venga convogliata in aree in frana e avvenga secondo gli impluvi o fossi o
linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo
scorrimento delle acque nei terreni
posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di
erosione;
2. Nei terreni boscati, non
comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie per l'esecuzione dei
lavori o per la successiva manutenzione delle opere.
b) Sono altresì consentite,
fatte salve le stesse condizioni di cui alla lettera a) la realizzazione di
graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco di altezza
inferiore ai 100 cm , per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti
esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno.
Altre opere e
movimenti di terreno
a) le recinzioni in pali e
rete, compresa l’installazione di cancelli o simili, a condizione che:
1 siano costituite da pali
infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo,
senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli
necessari all’infissione dei pali e sostegni;
2 siano poste al di fuori
dell’alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il
regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
3. non comportino
l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o
il taglio dei polloni, né l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
b) l’infissione di pali di
sostegno per linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, cartelloni
pubblicitari e segnaletici o ad essi assimilabili, per la quale siano necessari
i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non
comporti l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di
rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la
formazione di apposita platea di appoggio;
c) l’installazione, nei
terreni non boscati, di serbatoi esterni per GPL (gas propano liquido) o altri
combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a
condizione che:
1. l’installazione non
comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di
opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
2. le opere accessorie non
interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo
stesso limite imposto per il serbatoio;
3. il terreno di scavo sia
conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle
acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in
conformità al d. lgs. 22/1997;
4. non sia necessaria
l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
5. nel caso di serbatoi per
acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza
determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
d) l’installazione, nei
terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili
liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
1 lo scavo non ecceda lo
stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
2 lo scavo sia
immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno;
3 le opere accessorie non
interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a
quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
4 il terreno di scavo sia
conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle
acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in
conformità al d. lgs. 22/1997;
5 non sia necessaria
l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
6 nel caso di serbatoi per
acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza
determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
e) l’installazione, nei
terreni non boscati, di fosse biologiche e impianti di depurazione superficiali
o interrati delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura
pubblica od in superficie (impianti di fitodepurazione, vasche a tenuta,
depuratori) o nelle aree in frana a condizione che:
1 per gli scarichi in
superficie si convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare
fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei
corsi d’acqua
2 lo scavo non ecceda, lo
stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e sia immediatamente
ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno; il materiale di
risulta sia conguagliato in loco
provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali,
oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al d. lgs.
22/1997;
3 non sia necessaria
l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
4 che non recapitino le
acque stesse nel sottosuolo;
5 non sia realizzata in area
in frana;
f) la posa in opera di
tubazioni (acquedotti, reti per combustibili, vapordotti ecc..), cavi interrati
(linee elettriche e telefoniche ecc..) ed opere accessorie interrate (tipo
tombini e piccoli manufatti), a condizione che:
1 non sia necessaria la
realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
2 lo scavo non ecceda lo
stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di
1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
3 lo scavo sia
immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni
ristagno o scorrimento d’acqua all’interno dello scavo ed ogni possibile
fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
4 il terreno di scavo sia
conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle
acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in
conformità al d. lgs. 22/1997;
5 non sia necessaria
l’eliminazione di piante o ceppaie arboree e , all’interno delle aree boscate,
non sia necessaria l’eliminazione di piante arbustive;
g) la realizzazione, in
terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a
condizione che:
1 non comportino scavi o riporti
di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
2 non abbiano superficie
superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se
realizzate per almeno il 70% con materiali permeabili (massetti autobloccanti
su letto di sabbia o simili);
3 sia assicurata la
regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico
dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
4 non comportino
eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie;
h) altri piccoli movimenti
di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a
condizione che l’intervento:
1 non sia volto
all’attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in
terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
2 non sia connesso
all’esecuzione di opere od interventi soggetti alle norme di cui alle sezioni
III e IV del capo IV regolamento forestale;
3 non determini, nemmeno
temporaneamente o durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di
instabilità o di erosione
dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
i) Indagini sul suolo e
sottosuolo, prospezioni geofisiche ecc. realizzate anche mediante opere
temporanee di scavo, perforazione, sondaggi, finalizzate o propedeutiche alla
progettazione di opere o interventi a condizione:
1 che a termine delle
operazioni sia ripristinato lo stato originale dei luoghi e i lavori siano
eseguiti nel rispetto delle norme tecniche generali per l’esecuzione dei lavori
di cui all’art.76 del presente regolamento;
2 non sia necessaria
l’eliminazione di piante arboree e arbustive;
j) la realizzazione, nei
terreni non boscati, di piccole opere edilizie del tipo pavimentazione a
singole lastre per percorsi pedonali nell’area di pertinenza di fabbricati ad
uso abitativo e muretti fino ad 1 metro di altezza a condizione che siano
realizzati senza l’eliminazione di piante arboree e arbustive e i movimenti
terra siano limitati allo stretto indispensabile per la realizzazione
dell’opera;
k) la realizzazione, nei
terreni non boscati, di pergolati, gazebo o altre opere precarie ad esse
assimilabili, prive di tamponamenti laterali, all’interno dell’area di
pertinenza dei fabbricati a condizione che:
1 realizzati con materiali
permeabili (sia per la copertura e sia per il basamento) all’infiltrazione
delle acque meteoriche e superficie d’ingombro fino a 20 mq di superficie;
2 siano realizzati senza
l’eliminazione di piante arboree e arbustive;
3 i livellamenti siano
limitati all’area di intervento e non superino i 20 cm in scavo e in riporto,
4 per i quali siano
necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo
(sono escluse fondazioni a cordolo continuo);
l) la realizzazione, nei
terreni non boscati, di porticati dei fabbricati a condizione che:
1 non comportino
livellamenti, in scavo e riporto, superiori a 0,5 metri;
2 lo scavo per la messa in
opera delle fondazioni sia limitato allo stretto indispensabile;
3 non determinino
complessivamente superficie coperte superiori alla superficie al suolo del
fabbricato e comunque fino ad un massimo di 20 metri quadrati;
4 sia assicurata la
regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico
dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
5 non comportino eliminazione
di piante d'alto fusto o di ceppaie; 6 non siano realizzati in area in frana;
3.2 Opere e
movimenti di terreno soggetti a dichiarazione di inizio lavori nei terreni
vincolati
1. La realizzazione delle
seguenti opere o movimenti di terreno è soggetta a dichiarazione a condizione
che gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di
cui alla sezione II del capo IV del regolamento forestale, e purché siano
rispettate le norme tecniche speciali di seguito indicate per ciascuna opera o
movimento di terreno. Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere
dettate entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della
dichiarazione stessa.
2. Per le Dichiarazione di
inizio lavori, in attesa dell'approvazione definitiva da parte della Regione
Toscana ai sensi della LRT 39/2000, la “proposta di nuova perimetrazione del
Vincolo Idrogeologico (cartografia approvata con Delibera di Consiglio
Provinciale n°58 del 28/04/1999 e successive integrazioni o modifiche)
costituisce l’elaborato grafico di riferimento per l’applicazione della
procedura di Dichiarazione Inizio Lavori (D.I.L.) all’interno delle aree
effettivamente vincolate dalla vigenti disposizioni di legge.
Sono ricomprese nella
presente sezione varie tipologie di opere e movimenti terra tra cui anche
quelle incluse nel regolamento forestale (qui di seguito riproposte):
A. la realizzazione di
scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di
larghezza e 2 metri di profondità, in terreni di qualsiasi destinazione, a
condizione che:
1) lo scavo sia effettuato
entro lo stretto necessario alla realizzazione dell’opera, in stagioni a minimo
rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l’immediata
realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo
dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
2) siano realizzati i
necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno;
B. la costruzione di muri di
confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, in terreni di
qualsiasi destinazione, a condizione che:
1) gli scavi siano limitati
a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
2) le opere siano poste al
di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano
il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
3) le opere non comportino
l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di
rami o il taglio di polloni, né l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
C. la realizzazione di muri
di contenimento del terreno dell’altezza massima di 1,5 metri, a condizione che
la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro
cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;
D. la realizzazione di opere
di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la
realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di
attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la
realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo
movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale
in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc., a condizione che:
1) le acque raccolte da
canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli
impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare
fenomeni di erosione o di ristagno;
2) le strade a fondo
asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione
delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei
terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
3) i lavori procedano per
stati di avanzamento tali da consentire l’immediata ricolmatura di scavi a sezione
obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di
evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
4) per il rimodellamento di
scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di
smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge,
allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e
mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove
lo stesso non abbia sufficiente coesione;
E. la realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad
uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere
corredato il progetto attestino la compatibilità dell’emungimento previsto con
le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda
dell’area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei
terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
F. l’ampliamento volumetrico
di edifici esistenti che non comporti l’ampliamento planimetrico dell’edificio
stesso, a condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto risulti
che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall’edificio è
compatibile con la stabilità del versante;
G. le opere di cui all’art. 83, comma 1, lettere
c) e d) per serbatoi di capacità superiore a 3 metri cubi e fino a 10 metri
cubi, ferme restando le norme tecniche indicate alle suddette lettere.
H. varianti in corso d’opera
relativi ad interventi già autorizzati mediante Denuncia Inizio Lavori, nei
limiti di quanto disposto nel vigente
regolamento di attuazione approvato dalla R.T. con DPGR 48/R/2003;
I. Demolizione senza
ricostruzione e successivo ripristino dello stato dei luoghi, di manufatti e
infrastrutture puntuali o a rete a condizione che:
- gli interventi da eseguire
non siano in contrasto con eventuali condizioni e prescrizioni previste in
precedenti autorizzazioni;
- gli interventi all’interno
delle aree boscate limitino al minimo indispensabile l’intervento di mezzi
meccanici;
- l’eventuale taglio della
vegetazione sia limitato contenuto all’interno della fascia di pertinenza della
infrastruttura e prevedano la ricostituzione della vegetazione di interesse
forestale eventualmente eliminate per l’esecuzione dei lavori;
- gli scavi non eccedano lo stretto
necessario e le buche siano immediatamente tamponate con terreno naturale;
J. Realizzazione di opere di
manutenzione straordinaria di invasi d’acqua naturali e artificiali a
condizione che:
- gli interventi da eseguire
non siano in contrasto con eventuali condizioni e prescrizioni previste nelle
precedenti autorizzazioni;
- l’esecuzione dei lavori
sia necessaria per il ripristino della funzionalità dell’opera nel rispetto e
nei limiti del progetto originariamente autorizzato ai fini del Vincolo Idrogeologico;
- siano indicate le modalità e la destinazione finale del materiale di scavo in
eccesso nonché della vegetazione di interesse forestale da eliminare;
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica
dell’intervento.
3.3 Opere e
movimenti terra soggetti a Dichiarazione di inizio lavori in terreni vincolati
ad esclusione dei terreni boscati, in frana e in aree D (elevata pericolosità
geomorfologica):
Le opere e movimenti terra
sotto elencati sono soggette a Dichiarazione Inizio Lavori:
A. Costruzione di fabbricati
ed opere varie compresi in piani di lottizzazione o attuativi che hanno già
ottenuto il parere favorevole ai fini del Vincolo Idrogeologico a condizione
che:
- Le opere siano realizzate
nel pieno rispetto della rappresentazione grafica prevista nel piano già
oggetto di parere favorevole ai fini idrogeologici;
- siano rispettate le
eventuali condizioni prescrittive per l’esecuzione dei lavori e realizzazione
delle opere previste nei precedenti pareri ai fini del vincolo idrogeologico
descritti;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- non ricadano all’interno
di aree soggette ad esondazione;
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica
dell’intervento;
- Le D.I.L. di opere non
conformi ai piani urbanistici e attuativi per i quali la Provincia ha già
espresso il proprio parere ai fini del Vincolo idrogeologico, non sono valide;
B. Interventi di demolizione
e fedele ricostruzione (non delocalizzata) di manufatti nei limiti dei 50 mq di
superficie e costituiti da un solo piano in elevazione;
C. la realizzazione di
Piscine private di superficie inferiore a 80 mq e di profondità non superiore a
2 metri a condizione che:
- non sia necessario
l’abbattimento o l’asportazione di piante arboree;
- Al fine di ridurre
l’impermeabilizzazione dei suoli, intorno alla piscina è ammessa la
pavimentazione (di qualsiasi forma) fino ad un valore max di superficie equivalente
all’impermeabilizzazione di una fascia larga 1,5 metri intorno al bordo della
piscina. Ulteriori pavimentazioni sono possibili nel limite di 50 mq realizzate
con materiale permeabile (betonelle forate, grigliato, evergreen ecc..);
- non comportino modifiche
al profilo morfologico originale del terreno, in scavo e riporto, superiori a 1
metro;
- le acque reflue delle
piscine prima dello scarico nel corpo idrico ricettore o nell’impianto di
depurazione dovranno essere declorate;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica
dell’intervento;
D. Variante in corso d’opera
per interventi già autorizzati: 1) Per traslazione del manufatto o fabbricato
all’interno dell’area di pertinenza o del resede del fabbricato principale e
comunque entro un raggio massimo di metri 20 lineari dal perimetro del
manufatti/fabbricato. 2) Per diversa distribuzione dei volumi e/o delle superfici
coperte e non (senza aumenti volumetrici e di superficie) purché gli scavi
siano eseguiti nel rispetto delle modalità esecutive del progetto già
autorizzato. A condizione che:
- siano rispettate le
prescrizioni e condizioni di cui al precedente atto autorizzativi;
- non sia necessaria
l’eliminazione di piante arboree e arbustive;
- la nuova ubicazione non
interessi terreni di diversa natura geologica-geotecnica e non rientri
all’interno di aree soggette ad esondazione;
E. Realizzazione di volumi
accessori di piccole dimensioni (interrati o fuori terra) a fabbricati per
locali cantina , garage, autoclavi, caldaie, legnaie ecc, fino a 20 mq di
superficie e una profondità massima di interramento di 2,50 metri, ricadenti
nell’area di pertinenza del fabbricato principale, a condizione che:
- i lavori non comportino
modifiche del profilo morfologico originale del terreno in scavo e riporto
superiori a 1 metro di altezza;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- non ricadano all’interno
di aree soggette ad esondazione;
- non comportino
eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
F. La realizzazione di
porticati, di superficie inferiore a quella del fabbricato e comunque fino ad
un massimo di 50 metri quadrati, a condizione che:
- siano realizzati in aree
pianeggianti (pendenza massima 10%);
- lo scavo per la messa in opera delle fondazioni sia
limitato allo stretto indispensabile;
- sia assicurata la
regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico
dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- non comportino
eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- non ricadano all’interno
di aree soggette ad esondazione;
G. Costruzione di modesti
ampliamenti volumetrici in aderenza al fabbricato per una superficie non
superiore al 20% di quella coperta esistente e comunque non superiore a mq.100;
in questo caso l'autorizzazione mediante DIL può essere richiesta una sola
volta. Detto intervento potrà interessare il sottosuolo per una profondità
massima di ml. 2,50, a
condizione a
condizione che:
- non comporti eliminazione
di piante arboree e/o arbustive;
- non ricada all’interno dei
sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- non ricada all’interno di
aree soggette ad esondazione;
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica
dell’intervento;
H. Costruzione di nuovi
annessi rurali di superficie inferiore a 100 mq e Costruzione di silos per
attività rurali e concimaie, a condizione che:
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- non ricadano all’interno
di aree soggette ad esondazione;
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica
dell’intervento;
- non comportino
eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
I. La realizzazione di muri
di contenimento e sostegno del terreno fino ad un’altezza di 2,5 metri a condizione
che:
- non sia necessaria
eliminate piante arboree e arbustive;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento;
J. Realizzazione delle opere
necessarie al superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche o di
scale esterne di accesso ai fabbricati a condizione che:
- non sia necessaria
eliminate piante arboree e arbustive;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
K. Smaltimenti liquami nel
sottosuolo (mediante sub-irrigazione e pozzi disperdenti)
- L’impianto sia asservito
alla singola utenza rurale;
- non comportino
eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- non ricadano all’interno
delle aree di tutela di pozzi e sorgenti;
- la Relazione geologica, allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento;
L. L’infissione di pali di
sostegno per linee elettriche aeree in cavo in conduttori nudi per i quali sono
necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e non
comportano l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura
di rami o il taglio dei polloni. Gli stessi non devono ricadere all’interno dei
sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera. Sono esclusi i tralicci che
richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;
M. Realizzazione di cabine
di derivazione (elettriche e telefoniche), stazioni di monitoraggio
microsismico e ambientale, di superficie non superiore a 20 mq e volumi di
scavo inferiori a 10 mc, a condizione che:
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- non ricadano all’interno
di aree soggette ad esondazione;
- non comportino
eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
N. L’installazione di
stazioni radio per telefonia mobile previste nei piani di sviluppo della rete
di comunicazione, privilegiando l’accorpamento degli stessi, che hanno già
ottenuto il parere favorevole ai fini del Vincolo Idrogeologico;
- siano rispettate le
eventuali condizioni prescrittive per l’esecuzione dei lavori previste nei
precedenti pareri ai fini del vincolo idrogeologico;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- non ricadano all’interno
di aree soggette ad esondazione;
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica
dell’intervento;
- non comportino
eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
O. Installazione di impianti
di superficie per il trattamento del vapore (comprese anche le modifiche
all’impianto) se posti all’interno dei piazzali di perforazione o dell’area di
piazzale delle centrali geotermiche e a condizione che:
- l’intervento non superi
100 mq e lo scavo per la messa in opera delle fondazioni sia limitato allo
stretto indispensabile;
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica
dell’intervento;
- sia assicurata la
regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico
dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
P. La realizzazione di pozzi
per qualsiasi uso a condizione che:
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica
dell’intervento e in particolare che attesti la compatibilità dell’emungimento
previsto con le caratteristiche geomorfologiche, con la circolazione idrica
profonda, non comporti turbativa al regime delle sorgenti e pozzi ad uso
idropotabile, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed
interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
- non ricadono nelle aree in
cui siano espressamente vietata la loro realizzazione per effetto di specifiche
norme di settore ( ad esempio: norme e misure di salvaguardia redatte ai sensi
della legge sulla Difesa del Suolo – L 183/89 e di Tutela della risorsa idrica)
- non siano realizzati ad
una distanza inferiore ai 100 mt dai litorali marini;
- non comportino
eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
- non ricadano all’interno
delle aree di tutela di pozzi e sorgenti;
- non interessino aree in
cui sono presenti condizioni di criticità connesse alla salinizzazione delle
falde.
3.4 Opere in aree
a rischio irrilevante soggette alla Dichiarazione di inizio lavori (D.I.L)
Nelle aree non boscate e nel
rispetto di quanto disposto nel punto 1 e 2 della sezione 3.2 del presente
articolo, qualsiasi opera e movimento di terreno, è soggetta a Dichiarazione
Inizio lavori a condizione che le stesse:
- non comportino, nei
terreni agrari, modifiche morfologiche ed altimetriche del terreno diverse da
quelle liberamente consentite dal regolamento forestale
- non ricadano nelle aree
B,C e D della cartografia della Provincia di Grosseto “proposta di modifica dei
perimetri del Vincolo Idrogeologico”
- non comportino l’eliminazione
o il taglio di piante arboree e arbustive;
- non ricadano in aree in
frana o soggette ad esondazione;
- non ricadano all’interno
dei sistemi dunali e dei tomboli della fascia costiera;
- Gli impianti per lo
smaltimento dei liquami non recapitino i reflui nel sottosuolo;
- la Relazione geologica,
allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica
dell’intervento.
Art. 4
Modulistica
Le domande di
Autorizzazione, le Dichiarazioni nonché le comunicazioni sono presentate al
Comune di Magliano in Toscana nel
rispetto delle procedure di cui all’articolo 2 e 3 del presente regolamento
mediante la modulistica riportata nell’allegato A.
Art. 5
Procedure per la
richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini
Le procedure di cui al
presente articolo sono disciplinate come segue:
Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non
corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e
l’avvio del procedimento avviene solo a seguito dell’invio da parte
dell’interessato dei dati o della documentazione mancanti,in modo particolare
tutti gli allegati previsti nei vari modelli di intervento.
Il responsabile del procedimento provvede a comunicare
agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, e entro 30 giorni per
le autorizzazioni, l’esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell’avvio dell’istruttoria.
Il responsabile del
procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una
documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta
entità.
Il responsabile
del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale
documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in
relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne
prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino
alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini
per la conclusione del procedimento amministrativo.
Dell’interruzione dei
termini per la conclusione del procedimento amministrativo deve esserne dato
nella comunicazione o nella richiesta integrativa di cui sopra
Art. 6
Procedure e modalità
di presentazione delle domande di variante in corso d’opera
- Le varianti in corso
d’opera riferibili al regolamento forestale sono disciplinate all’art.3 –
lettera A del presente regolamento.
- Le varianti in corso
d’opera soggette alla Dichiarazione Inizio Lavori sono disciplinate
dall’articolo 3 – lettera C del presente regolamento per le tipologie di opere
e movimenti terra inclusi nell’articolo 4 dello stesso regolamento (tipologie
previste al punto 4.2 lettera H a al punto 4.3 lettera D).
Art. 7
Norme finale
(pratiche già presentate prima del 31.12.2003)
Le domande di autorizzazione
e le dichiarazioni presentate prima del 31.12.2003 alla Amm.ne Provinciale di
Grosseto sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento
di presentazione delle stesse e l’atto autorizzativo, ove prescritto o
abilitativo, sarà rilasciato dalla
stessa amm.ne provinciale.